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Ordinanza

Ordinanza n. 3911/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza dirigenziale prot. n. 28888/2026 del 10.04.2026, notificata via PEC in data 10.04.2026, recante “Chiusura immediata dell’attività commerciale ai sensi dell’art. 3, commi 16 e seguenti, L. 94/2009 e contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi – Ditta: Metinol Mehmet – Ubicazione: Box 1 e 2 Via L. Canali” b) In subordine (misura conformativa): accertare l’obbligo della P.A. di procedere alla riassegnazione nominativa “operativa” e alla “consegna area pronta” prima di qualunque misura inibitoria o ripristinatoria, fissando un termine tecnico non inferiore a 60–90 giorni decorrenti dalla consegna; inibire sino ad allora ogni misura esecutiva; autorizzare accessi per s icurezza/derrate/documenti. - c) In ulteriore subordine (annullamento parziale): annullare il provvedimento nella parte in cui: i) determina una chiusura punitiva fissa superiore a cinque giorni; ii) dispone la “sospensione nazionale” del titolo; iii) cumula misure prive di copertura nell’art. 3, co. 16, L. 94/2009; mantenendo, ove ritenuto, la sola componente ripristinatoria “fino al ripristino” e la chiusura “comunque” nei cinque giorni. d) Eventuale rimessione alla Corte costituzionale (opzione subordinata): qualora si ritenesse che l’art. 3, co. 16, L. 94/2009 consenta, mediante fonte sub-primaria o interpretazione estensiva, una sanzione punitiva fissa superiore a cinque giorni, sollevarsi questione di legittimità costituzionale per violazione dei principi di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative a contenuto afflittivo.

Giustizia amministrativa202606186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Il Collegio ha ritenuto insussistente il periculum in mora, richiamando e condividendo le considerazioni già svolte nel precedente decreto cautelare monocratico. Non sono riportate ulteriori motivazioni sul fumus boni iuris, sulla legittimità delle singole misure impugnate o sulla questione di costituzionalità. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità del caso.

TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale di chiusura immediata dell'attività commerciale e contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale comunale notificata il 10 aprile 2026, adottata ai sensi dell'art. 3, commi 16 e seguenti, l. 94/2009, con cui era stata disposta la chiusura immediata dell'attività commerciale esercitata in due box e il contestuale ripristino dello stato dei luoghi. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di procedere previamente alla riassegnazione nominativa operativa e alla consegna di un'area pronta, con differimento delle misure inibitorie o ripristinatorie; in ulteriore subordine, l'annullamento parziale delle componenti ritenute punitive o prive di copertura normativa, tra cui una chiusura superiore a cinque giorni e la sospensione nazionale del titolo. È stata inoltre prospettata, in via eventuale, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, l. 94/2009, ove interpretato nel senso di consentire una sanzione punitiva fissa superiore a cinque giorni. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone una valutazione analitica dei singoli motivi di legittimità né del fumus boni iuris.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 16 e seguenti, l. 94/2009

    Chiusura immediata dell’attività commerciale ai sensi dell’art. 3, commi 16 e seguenti, L. 94/2009

    La norma è indicata quale base normativa dell'ordinanza comunale impugnata; il provvedimento cautelare non ne precisa l'interpretazione né decide la questione di legittimità costituzionale prospettata.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale; la domanda è stata respinta per insussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando il giudice ravvisi l'insussistenza del periculum in mora, anche sulla base delle considerazioni già formulate in un precedente decreto cautelare monocratico e condivise dal collegio.
  • La decisione cautelare può definire la domanda incidentale senza esaminare analiticamente i singoli motivi di legittimità quando risulti comunque insussistente il periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveDecisione e riti specialiTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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