Regolamento (UE) 2025/1159
Regolamento delegato (UE) 2025/1159 della Commissione, del 31 marzo 2025, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene come atto di rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/126, per allineare la disciplina degli investimenti in irrigazione negli interventi settoriali a quella già prevista per lo sviluppo rurale. Chiarisce inoltre alcune condizioni di ammissibilità, rende esplicite regole cumulative e corregge errori di sintassi. Infine, modifica la base di calcolo del valore della produzione commercializzata includendo, entro limiti precisi, talune spese di trasporto interno.
Regolamento delegato che rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126, correggendo la disciplina sugli investimenti in irrigazione e sul calcolo del valore della produzione commercializzata in ambito PAC 2023-2027.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, nell’elaborazione e attuazione dei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027, e ai beneficiari degli interventi settoriali e di sviluppo rurale disciplinati dal regolamento (UE) 2021/2115. Incide in particolare sugli investimenti nell’irrigazione negli interventi settoriali (ortofrutticoli, apicoltura, vitivinicolo, luppolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori del titolo III, capo III del regolamento (UE) 2021/2115) e sulle regole di calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori. Le rettifiche si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento delegato (UE) 2025/1159: rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/126
Il regolamento interviene per correggere e chiarire alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/126, adottato in attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 sulla PAC 2023-2027. La Commissione segnala che le rettifiche sono necessarie per allineare la disciplina degli investimenti irrigui, correggere imprecisioni redazionali e assicurare la corretta attuazione degli interventi settoriali e della pianificazione da parte degli operatori e delle autorità competenti.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano, da un lato, gli investimenti nell’irrigazione previsti nei piani strategici della PAC per gli interventi settoriali e, dall’altro, il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori. Il testo tocca in particolare i settori ortofrutticolo, apistico, vitivinicolo, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola, nonché gli altri settori disciplinati dal titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115. Le rettifiche si applicano in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Finalità della rettifica
Nei considerando, la Commissione afferma che le norme sugli investimenti irrigui negli interventi settoriali devono essere rese coerenti con quelle già applicabili agli investimenti irrigui nell’ambito dello sviluppo rurale, in modo da garantire un trattamento uniforme dei beneficiari. Viene inoltre evidenziato che alcune condizioni, in particolare quelle relative al risparmio idrico e alla riduzione effettiva dei consumi, sono pertinenti solo per gli investimenti di miglioramento di impianti esistenti, dove tali effetti possono essere misurati efficacemente.
Investimenti in irrigazione: requisiti generali
L’articolo 11, paragrafo 4, viene sostituito per prevedere che il sostegno agli investimenti in irrigazione è subordinato alla presenza o all’installazione, nell’ambito dell’investimento, di un sistema di contatori capace di misurare il consumo di acqua a livello di azienda o di pertinente unità di produzione. Si tratta di un requisito di tracciabilità e misurazione del consumo idrico, funzionale al controllo dell’efficienza dell’investimento.
Investimenti per il miglioramento di impianti esistenti
Il nuovo articolo 11, paragrafo 5, disciplina il sostegno agli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell’infrastruttura di irrigazione. Il sostegno è ammesso solo se:
- sulla base di una valutazione ex ante del beneficiario, l’investimento consente un risparmio idrico potenziale secondo i parametri tecnici dell’impianto o dell’infrastruttura esistente;
- quando l’investimento riguarda corpi idrici superficiali o sotterranei non in buono stato nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi quantitativi, l’investimento determina una riduzione effettiva del consumo di acqua e contribuisce al conseguimento del buono stato del corpo idrico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.
Gli Stati membri devono fissare nei rispettivi piani strategici della PAC percentuali di risparmio idrico potenziale e di riduzione effettiva del consumo idrico, in conformità all’articolo 111, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115. Tali obiettivi devono essere determinati tenendo conto delle esigenze risultanti dai piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva quadro sulle acque.
Esclusioni dalle condizioni irrigue
Il regolamento precisa che le condizioni del paragrafo 5 non si applicano:
- agli investimenti in un impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell’infrastruttura di irrigazione che incidono solo sull’efficienza energetica;
- agli investimenti nella creazione di un bacino;
- agli investimenti nell’uso di acque affinate che non incidano su un corpo idrico sotterraneo o superficiale.
Aumento netto della superficie irrigata
Il nuovo articolo 11, paragrafo 6, consente il sostegno agli investimenti nell’irrigazione che comportino un aumento netto della superficie irrigata e che incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo solo se ricorrono due condizioni cumulative:
- il corpo idrico non è stato classificato in stato inferiore al buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi quantitativi;
- un’analisi di impatto ambientale, effettuata o approvata dall’autorità competente, dimostra che l’investimento non avrà un impatto negativo significativo sull’ambiente.
La rettifica chiarisce espressamente che le condizioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulative.
Correzioni sul valore residuo degli investimenti sostituiti
L’articolo 11, paragrafo 10, viene riscritto per disciplinare i casi di sostituzione degli investimenti. Il valore residuo degli investimenti sostituiti deve essere:
- aggiunto al fondo di esercizio dell’organizzazione di produttori; oppure
- detratto dal costo della sostituzione.
Resta ferma una deroga importante: gli Stati membri non devono concedere sostegno alla mera sostituzione di investimenti con immobilizzazioni identiche.
Calcolo del valore della produzione commercializzata
L’articolo 31, paragrafo 6, lettera b), è rettificato per correggere un’omissione che, nel testo precedente, escludeva integralmente i costi di trasporto interno. La nuova formulazione consente di includere nel calcolo del valore della produzione commercializzata le spese di trasporto interno dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori o di un gruppo di produttori quando la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione supera 300 km. La misura mira a evitare un’esclusione eccessiva di costi effettivamente sostenuti e incorporati nel prezzo di vendita, limitandone tuttavia l’inclusione ai casi di distanza significativa.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è stato firmato a Bruxelles il 31 marzo 2025 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica delle norme sugli investimenti in irrigazione
L’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2022/126 è riscritto per allineare le condizioni degli investimenti irrigui negli interventi settoriali all’articolo 74 del regolamento (UE) 2021/2115. Il sostegno è subordinato alla presenza o all’installazione di sistemi di contatori per misurare il consumo idrico a livello di azienda o di pertinente unità di produzione.
Investimenti per il miglioramento di impianti di irrigazione esistenti
Per il sostegno agli investimenti di miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell’infrastruttura di irrigazione, il beneficiario deve dimostrare ex ante un risparmio idrico potenziale sulla base dei parametri tecnici dell’impianto o dell’infrastruttura. Se l’investimento riguarda corpi idrici superficiali o sotterranei non in buono stato per motivi quantitativi, deve produrre una riduzione effettiva del consumo d’acqua che contribuisca al buono stato del corpo idrico ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
Percentuali di risparmio idrico e esclusioni
Gli Stati membri devono fissare nei piani strategici della PAC percentuali di risparmio idrico potenziale e di riduzione effettiva del consumo idrico come condizioni di ammissibilità, conformemente all’articolo 111, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115. Le condizioni non si applicano agli investimenti che incidono solo sull’efficienza energetica, alla creazione di un bacino e all’uso di acque affinate che non incida su corpi idrici sotterranei o superficiali.
Investimenti irrigui con aumento netto della superficie irrigata
Il sostegno è possibile solo se il corpo idrico interessato non è stato classificato in stato inferiore al buono per motivi quantitativi nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico e se un’analisi di impatto ambientale, effettuata o approvata dall’autorità competente, dimostra che l’investimento non avrà un impatto negativo significativo sull’ambiente.
Cumulatività delle condizioni e correzioni di sintassi
Viene chiarito che le condizioni previste all’articolo 11, paragrafo 6, lettere a) e b), sono cumulative. Sono inoltre corretti diversi errori involontari di sintassi nell’articolo 11, paragrafo 10.
Sostituzione degli investimenti e mera sostituzione
In caso di sostituzione degli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti deve essere aggiunto al fondo di esercizio dell’organizzazione di produttori oppure detratto dal costo della sostituzione. È inoltre escluso il sostegno per la mera sostituzione di investimenti con immobilizzazioni identiche.
Calcolo del valore della produzione commercializzata
L’articolo 31, paragrafo 6, lettera b), è rettificato per consentire l’inclusione, nel calcolo del valore della produzione commercializzata, delle spese di trasporto interno di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori o gruppi di produttori solo quando la distanza tra i punti di raccolta o imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione supera 300 km.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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