Regolamento (UE) 2025/660
Regolamento (UE) 2025/660 della Commissione, del 1o aprile 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nei bersagli di argilla
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nel REACH una nuova restrizione specifica per gli IPA contenuti nei bersagli di argilla utilizzati nel tiro sportivo e nella caccia di piccolo calibro. La Commissione interviene sulla base del rischio inaccettabile per ambiente e salute umana derivante dal rilascio di IPA, imponendo un limite unico di concentrazione pari a 50 mg/kg (0,005 % in peso della massa secca) per la somma degli IPA indicati. La misura mira anche ad armonizzare le regole nel mercato interno e a favorire l’uso di alternative tecnicamente disponibili ai leganti contenenti IPA.
Modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH per limitare gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nei bersagli di argilla per il tiro.
Ambito di applicazione
Si applica ai bersagli di argilla per il tiro immessi sul mercato o utilizzati nell’Unione europea, sia come tali sia come componenti di altre sostanze, quando contengono IPA elencati nella nuova voce 50 bis dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. La restrizione riguarda i produttori, importatori, fornitori e utilizzatori di tali bersagli, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; l’obbligo decorre dal 22 aprile 2026. Restano rilevanti, ai fini della misura, anche i bersagli importati nell’Unione e le alternative di leganti impiegate nei processi produttivi.
Restrizione degli IPA nei bersagli di argilla per il tiro
Il regolamento (UE) 2025/660 modifica il regolamento REACH per introdurre una restrizione armonizzata sugli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nei bersagli di argilla per il tiro. La Commissione interviene per ridurre un rischio ritenuto inaccettabile per la salute umana e per l’ambiente, derivante dal rilascio di IPA durante produzione, uso e manipolazione di tali prodotti.
Contesto e motivazione della misura
Nei considerando viene evidenziato che molti IPA sono sostanze pericolose, spesso classificate come cancerogene e/o PBT-vPvB. I bersagli di argilla possono contenere leganti come CTPHT, pece di petrolio o altre resine, e il loro utilizzo comporta un rilascio rilevante di IPA nell’ambiente; la Commissione richiama una stima di almeno 270 tonnellate annue rilasciate durante produzione e uso. Si sottolinea inoltre che il CTPHT è già una sostanza estremamente preoccupante e che le domande di autorizzazione per il suo impiego come legante sono state respinte.
Base giuridica e iter tecnico-scientifico
La modifica è adottata sulla base dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). La Commissione aveva chiesto all’ECHA, ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, di predisporre un fascicolo di restrizione; l’Agenzia ha poi pubblicato il fascicolo conforme all’allegato XV e i comitati RAC e SEAC hanno espresso pareri favorevoli alla restrizione come misura più appropriata a livello dell’Unione. Il forum dell’ECHA per lo scambio di informazioni sull’applicazione è stato consultato e ha rilevato la necessità di un metodo analitico specifico per un’applicazione armonizzata.
Contenuto della nuova voce 50 bis dell’allegato XVII
Il regolamento inserisce una nuova voce 50 bis nell’allegato XVII del REACH relativa agli IPA elencati in modo tassativo, tra cui acenaftene, acenaftilene, antracene, benzo[a]antracene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, benzo[e]pirene, benzo[ghi]perilene, benzo[j]fluorantene, benzo[k]fluorantene, crisene, dibenzo[a,h]antracene, fluorantene, fluorene, indeno[1,2,3-cd]pirene, naftalene, fenantrene e pirene. Per i bersagli di argilla per il tiro è vietata, a decorrere dal 22 aprile 2026, l’immissione sul mercato e l’uso, in quanto tali o come componenti di altre sostanze, se la somma di tali IPA supera 50 mg/kg, pari allo 0,005 % in peso della massa secca del bersaglio.
Razionale della soglia e assenza di deroghe
La Commissione ha scelto la soglia dello 0,005 % in peso perché consente di evitare circa il 99 % delle emissioni di IPA rispetto allo scenario di riferimento e, al tempo stesso, risulta coerente con le norme già applicate in ambito ISSF per le competizioni di tiro. Nei considerando viene anche evidenziato che non sono state previste deroghe, in quanto la restrizione è ritenuta la misura di gestione del rischio più efficace e praticabile.
Periodo di differimento e impatti socioeconomici
Pur condividendo la necessità della restrizione, la Commissione concede un differimento di 12 mesi per consentire agli operatori di adeguarsi, rivedere i contratti di fornitura e smaltire le scorte esistenti. Non viene introdotto alcun limite provvisorio di concentrazione durante il periodo transitorio. La motivazione del rinvio include anche il rischio di criticità nelle catene di approvvigionamento di alcune resine alternative, nonostante la disponibilità di leganti tecnicamente fattibili e l’onere economico stimato per i consumatori resti contenuto.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Inserimento della nuova restrizione in REACH
L’articolo 1 modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 aggiungendo la nuova voce 50 bis sugli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nei bersagli di argilla per il tiro.
Soglie e divieto di immissione sul mercato e uso
Dal 22 aprile 2026 non possono essere immessi sul mercato o utilizzati, in quanto tali o in quanto componenti di altre sostanze, nei bersagli di argilla per il tiro, se contengono più di 50 mg/kg, corrispondenti allo 0,005 % in peso della massa secca del bersaglio, della somma degli IPA elencati nella voce 50 bis.
Elenco degli IPA interessati
La restrizione si riferisce a 18 IPA indicatori, tra cui acenaftene, antracene, benzo[a]pirene, crisene, fluorantene, naftalene, fenantrene e pirene, ciascuno identificato con numero CAS ed EC nell’allegato.
Motivazione ambientale e sanitaria
La Commissione fonda la misura sul rilascio annuale stimato di ingenti quantità di IPA dai bersagli di argilla, sulla natura cancerogena, PBT e vPvB di tali sostanze e sull’esigenza di evitare esposizione umana e contaminazione ambientale a lungo termine.
Periodo transitorio
La Commissione ha scelto di differire l’applicazione della restrizione di 12 mesi rispetto all’entrata in vigore del regolamento, senza introdurre un limite provvisorio di concentrazione, per consentire l’adeguamento delle filiere, la rinegoziazione dei contratti e lo smaltimento delle scorte.
Rapporto con il REACH e con i pareri ECHA
La misura è adottata ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH, sulla base del fascicolo dell’ECHA e dei pareri del RAC e del SEAC, che hanno ritenuto la restrizione la soluzione più appropriata a livello UE.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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