Regolamento (UE) 2025/678
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/678 della Commissione, del 1o aprile 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e che rettifica tali allegati per quanto riguarda alcune voci relative al Regno Unito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di talune partite avicole e di prodotti avicoli, in risposta a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Vengono sospesi o mantenuti sospesi gli ingressi dalle zone colpite, mentre per una zona del Canada è ripristinata l’ammissibilità sulla base delle informazioni epidemiologiche e delle misure adottate. Il testo contiene inoltre una rettifica tecnica per una zona del Regno Unito, con efficacia dal 27 marzo 2025.
Modifica e rettifica degli elenchi UE di zone autorizzate per l’ingresso di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica agli scambi verso l’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, limitatamente alle voci degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Incide sulle zone interessate dai recenti focolai di HPAI e, per il Canada, ripristina l’autorizzazione per una specifica zona dopo la valutazione delle garanzie sanitarie fornite. La rettifica relativa alla zona GB-2.351 del Regno Unito si applica retroattivamente dal 27 marzo 2025.
Modifica e rettifica degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli da Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La finalità è proteggere lo stato sanitario degli animali nell’Unione in presenza di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), adottando al contempo una rettifica tecnica su una voce del Regno Unito.
Contesto normativo
Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429 e sul regolamento delegato (UE) 2020/692, che disciplinano rispettivamente la cornice generale della normativa in materia di sanità animale e le prescrizioni applicabili all’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi operativi delle zone autorizzate; il presente regolamento ne aggiorna gli allegati V e XIV in funzione della situazione epidemiologica.
Ambito di applicazione materiale
Le modifiche riguardano in particolare:
- le partite di pollame e materiale germinale di pollame;
- le carni fresche di pollame e selvaggina da penna;
- le zone dei paesi terzi interessati, limitatamente a Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
L’effetto pratico è la sospensione o il mantenimento della sospensione dell’ingresso nell’Unione dalle zone colpite da focolai recenti e, nel caso canadese, il ripristino dell’autorizzazione per una zona che, secondo la Commissione, non presenta più un rischio per la sanità animale dell’Unione.
Valutazione epidemiologica e motivazione delle misure
Il regolamento riporta che:
- il Canada ha notificato due focolai di HPAI nel pollame in Nuova Scozia e Ontario, confermati il 21 e il 24 marzo 2025;
- il Regno Unito ha notificato un focolaio nella contea di Durham, confermato il 26 marzo 2025;
- gli Stati Uniti hanno notificato sei focolai in Illinois, Indiana, Mississippi, New Jersey e Pennsylvania, confermati tra il 12 e il 21 marzo 2025.
In tutti i casi, le autorità competenti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e hanno applicato una politica di abbattimento totale. Le informazioni epidemiologiche trasmesse alla Commissione sono state considerate sufficienti per giustificare l’aggiornamento degli elenchi, nel senso di limitare l’ingresso dalle aree interessate dai focolai.
Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’allegato I del regolamento contiene le modifiche sostanziali agli elenchi:
- per il Canada, sono inserite nuove zone interessate da HPAI, CA-2.261 e CA-2.262, e viene aggiornata la voce relativa alla zona CA-2.256;
- per il Regno Unito, viene aggiunta la zona GB-2.369 e si aggiorna la disciplina delle zone interessate;
- per gli Stati Uniti, vengono aggiunte le zone US-2.1006, US-2.1007, US-2.1008, US-2.1009, US-2.1010 e US-2.1011.
Le tabelle interessano sia l’allegato V, relativo a pollame e materiale germinale di pollame, sia l’allegato XIV, relativo a carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Nei casi indicati, sono riportati i codici zona, le specie/categorie interessate e le date rilevanti dei focolai.
Ripristino per una zona del Canada
Per la zona CA-2.256 in Canada, la Commissione conclude che le informazioni fornite dimostrano il superamento della situazione sanitaria che aveva giustificato la sospensione. In particolare, il Canada ha comunicato di aver completato abbattimento totale, pulizia e disinfezione dello stabilimento avicolo infetto. Di conseguenza, la zona torna ad essere autorizzata all’ingresso nell’Unione per le partite interessate.
Rettifica relativa al Regno Unito e effetto retroattivo
L’allegato II corregge la voce relativa alla zona GB-2.351 del Regno Unito negli allegati V e XIV. La Commissione precisa che il regolamento di esecuzione (UE) 2025/641 aveva riaperto erroneamente tale zona, poiché la sorveglianza prescritta non era ancora stata completata. La rettifica elimina i termini iniziali inseriti in modo improprio e si applica dal 27 marzo 2025, cioè dalla data di entrata in vigore del regolamento 2025/641.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La parte rettificativa, invece, ha efficacia dal 27 marzo 2025. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato I del regolamento. Le modifiche riguardano gli elenchi delle zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con aggiornamenti relativi a Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Nuove restrizioni per focolai recenti di HPAI
Nell’allegato I sono inserite nuove zone o aggiornate le voci per le aree colpite da focolai recenti: in Canada le zone CA-2.261 (Nuova Scozia) e CA-2.262 (Ontario), nel Regno Unito la zona GB-2.369 (Durham, Inghilterra) e negli Stati Uniti le zone US-2.1006 a US-2.1011 (Illinois, Indiana, Mississippi, New Jersey e Pennsylvania). Per tali zone viene indicata la data del focolaio/riferimento sanitario e sono definite le aree di restrizione territoriali.
Ripristino dell’ammissibilità per una zona del Canada
Per la zona canadese CA-2.256, gli allegati V e XIV sono modificati per riflettere che la zona torna ad essere autorizzata all’ingresso nell’Unione. La Commissione ritiene che il Canada abbia fornito garanzie adeguate circa il venir meno della minaccia sanitaria originaria, dopo abbattimento totale, pulizia e disinfezione nello stabilimento colpito.
Rettifica della zona GB-2.351 del Regno Unito
L’articolo 2 dispone la rettifica degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 secondo l’allegato II. La correzione riguarda la zona GB-2.351 del Regno Unito, per la quale vengono soppressi i termini iniziali erroneamente introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/641; la rettifica si applica dal 27 marzo 2025.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la rettifica di cui all’articolo 2 produce effetti dal 27 marzo 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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