Regolamento (UE) 2025/669
Regolamento (UE) 2025/669 del Consiglio, del 31 marzo 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in via modificativa sul quadro 2025-2026 delle possibilità di pesca fissato dal regolamento (UE) 2025/202, adeguandolo agli esiti di consultazioni con il Regno Unito e alle decisioni di ICCAT, IATTC e SPRFMO. Vengono aggiornati TAC e contingentamenti per diversi stock, nonché alcune misure tecniche e di controllo, inclusi divieti sugli squali e obblighi di comunicazione per il tonno obeso. Le modifiche si applicano retroattivamente dal 1° gennaio 2025, pur entrando in vigore alla pubblicazione, per garantire continuità alle attività di pesca.
Modifica il regolamento (UE) 2025/202 sulle possibilità di pesca 2025-2026, aggiornando TAC, contingenti, misure di gestione e divieti per alcuni stock ittici e per specie regolate da ICCAT, IATTC e SPRFMO.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione, ai pescherecci dell’Unione e, per le quote e le misure pertinenti, alle attività di pesca nelle acque dell’Unione e in determinate acque non dell’Unione o zone di convenzione internazionali. Riguarda in particolare gli stock di cicerelli, tonno rosso, tonno obeso, alalunga, pesce spada, squali volpe, squalo mako, sugarello cileno e austromerluzzi; include anche misure connesse per chiusure, comunicazioni dei dati, capacità di allevamento e limiti allo sforzo di pesca. Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2025; il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Sono espressamente richiamate le attività nelle zone ICCAT, IATTC e SPRFMO, nonché le acque del Regno Unito e le acque dell’Unione in specifiche divisioni CIEM; alcune misure sono temporanee fino al 31 dicembre 2025 o fino all’entrata in applicazione di modifiche successive del regolamento (UE) 2017/2107.
Modifica del regolamento (UE) 2025/202 sulle possibilità di pesca 2025-2026
Il regolamento interviene sul quadro delle possibilità di pesca fissato per il 2025 e il 2026, aggiornando contingenti, TAC e misure di controllo alla luce di nuovi pareri scientifici, degli esiti di consultazioni con il Regno Unito e delle decisioni adottate nell’ambito di ICCAT, IATTC e SPRFMO. Il legislatore giustifica l’adozione rapida e l’applicazione dal 1° gennaio 2025 con l’esigenza di evitare interruzioni nelle attività di pesca e di allineare il diritto dell’Unione agli impegni internazionali già assunti.
Contesto e finalità della modifica
Il regolamento (UE) 2025/202 fissa le possibilità di pesca per alcuni stock ittici nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. Il presente atto ne modifica diversi allegati e disposizioni per recepire: i risultati delle consultazioni con il Regno Unito sui cicerelli; l’approvazione ICCAT del piano annuale 2025 per il tonno rosso; i trasferimenti di contingenti tra anni per tonno rosso, tonno obeso, alalunga e pesce spada; gli esiti delle riunioni annuali SPRFMO e IATTC; nonché per correggere un errore materiale nella tabella sullo sgombro.
Ambito applicativo
Le modifiche interessano gli Stati membri, i pescherecci dell’Unione e, per alcune misure, le operazioni nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle zone di convenzione ICCAT, IATTC e SPRFMO. Il testo disciplina stock specifici e relative misure collegate: TAC, quote per Stato membro, numero massimo di unità autorizzate, capacità di allevamento, chiusure stagionali e obblighi di comunicazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Squali: nuovi divieti e coordinamento con il regolamento (UE) 2017/2107
L’articolo 29 è riscritto per rafforzare la protezione di specie sensibili. In aggiunta ai divieti già previsti dal regolamento (UE) 2017/2107, è vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias. È inoltre vietato, per gli squali mako (Isurus oxyrinchus) catturati nell’Atlantico a nord di 5° N nell’ambito della convenzione ICCAT, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate.
Misure IATTC: comunicazione delle catture e chiusure supplementari per il tonno obeso
Per i pescherecci a cianciolo operanti nella zona della convenzione IATTC, lo Stato membro di bandiera deve trasmettere alla Commissione, entro il 1° febbraio di ogni anno, i dati relativi alle catture annue di tonno obeso effettuate nell’anno precedente; la Commissione, a sua volta, deve inoltrare tali informazioni al segretariato IATTC. Per i pescherecci dell’Unione sono introdotte proroghe dei periodi di chiusura in funzione della quantità di tonno obeso catturata l’anno precedente:
- da 1.200 a 1.499 tonnellate: +10 giorni;
- da 1.500 a 1.799 tonnellate: +13 giorni;
- da 1.800 a 2.099 tonnellate: +16 giorni;
- da 2.100 a 2.399 tonnellate: +19 giorni;
- almeno 2.400 tonnellate: +22 giorni.
Le proroghe si aggiungono prima del periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), oppure dopo quello di cui alla lettera b), secondo la struttura già prevista dal regolamento. Lo Stato membro interessato deve informare la Commissione delle proroghe contestualmente alla comunicazione del periodo di chiusura prescelto.
Misura temporale per il divieto sugli squali mako
Per evitare incertezze applicative, il regolamento inserisce una specifica disciplina transitoria: la norma sull’obbligo di non detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali mako si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, oppure fino alla data anteriore in cui divenga applicabile la modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che introdurrà il medesimo divieto.
Aggiornamento dei TAC e dei contingenti: cicerelli, alalunga, tonno obeso, tonno rosso e pesce spada
Gli allegati del regolamento (UE) 2025/202 sono aggiornati con nuove tabelle e valori quantitativi.
Per i cicerelli e le catture accessorie connesse (Ammodytes spp.) nelle acque del Regno Unito e dell’Unione delle zone CIEM 4, 2a e 3a, viene sostituita la tabella con i contingenti per Danimarca, Germania, Svezia, Unione e Regno Unito, nonché con la ripartizione per zone di gestione del cicerello. Le note richiamano l’applicazione o meno del regolamento (CE) n. 847/96.
Per lo sgombro, nella tabella 103 è corretta la nota speciale relativa alle acque del Regno Unito e alle acque internazionali delle zone CIEM 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14.
Per l’alalunga del nord nell’Atlantico a nord di 5° N e per l’alalunga australe a sud di 5° N, vengono sostituite le tabelle 7 e 8 dell’allegato ID, con nuovi valori per Irlanda, Spagna, Francia e Portogallo e con indicazione dei TAC complessivi. Per il tonno obeso nell’Atlantico viene sostituita la tabella 11, con quote per Spagna, Francia e Portogallo e TAC complessivo di 73.000 tonnellate. Per il tonno rosso nell’Atlantico a est di 45° O e nel Mediterraneo, la tabella 12 viene aggiornata con le quote degli Stati membri interessati e con il TAC complessivo di 40.570 tonnellate.
Anche per il pesce spada vengono aggiornate le tabelle 14 e 15: per l’Atlantico a nord di 5° N il TAC è 14.769 tonnellate, mentre per l’Atlantico a sud di 5° N il TAC è 10.000 tonnellate, con ripartizione tra Spagna, Portogallo e altri Stati membri e con specifiche quote accessorie e limiti percentuali per il pescato in aree diverse.
Misure ICCAT sul tonno rosso: sforzo di pesca, capacità, numero di unità e allevamenti
L’allegato VI viene ampiamente aggiornato per allineare l’Unione al piano annuale ICCAT 2025. Viene modificata la nota sul possibile aumento del numero di unità in caso di sostituzione di un peschereccio a cianciolo con più pescherecci con palangaro, fino a un massimo di 10, se conforme alla tabella del punto 4.
Il nuovo punto 4 fissa il numero massimo di pescherecci autorizzabili per Stato membro e per tipologia di attrezzo nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Il punto 5 stabilisce il numero massimo di tonnare autorizzate: Spagna 6, Italia 2, Portogallo 2. Il punto 6 fissa il numero massimo di allevamenti autorizzati e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnabile agli allevamenti per ciascuno Stato membro, includendo, tra gli altri, Spagna, Croazia, Italia, Malta e Portogallo.
Le note a margine precisano inoltre condizioni speciali sui limiti di cattura per classi di taglia, sulla comunicazione separata delle catture accessorie, sui trasferimenti tra Stati membri e sulla distinzione tra specie bersaglio e catture accessorie. In particolare, è confermato che le catture di tonno obeso da pescherecci a cianciolo e da grandi palangari devono essere comunicate separatamente e che, al raggiungimento dell’80 % del contingente, gli Stati membri devono trasmettere dati settimanali.
Misure SPRFMO: austromerluzzi e sugarello cileno
L’allegato IH è sostituito per recepire le decisioni SPRFMO. Per gli austromerluzzi (Dissostichus spp.) nei blocchi di ricerca A e B della zona SPRFMO è previsto un TAC precauzionale di 162 tonnellate, con limiti separati fino a 129 tonnellate nel blocco A e fino a 33 tonnellate nel blocco B. Le condizioni operative sono molto stringenti: pesca sperimentale soltanto, a profondità tra 600 e 2.500 metri, bordata massima di 60 giorni consecutivi tra il 1° maggio e il 15 novembre 2025, cessazione immediata delle attività in caso di morti di specifiche specie di uccelli marini, e ulteriori limiti su ami, cale e distanza tra palangari.
Per il sugarello cileno (Trachurus murphyi) nella zona della convenzione SPRFMO è fissato un TAC analitico di 92.558 tonnellate, ripartito tra Germania, Paesi Bassi, Lituania e Polonia, con il richiamo alle ordinarie esclusioni dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2025. La scelta di un’applicazione retroattiva è espressamente motivata dall’assenza di pregiudizio per la certezza del diritto e il legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca interessate risultano aumentate o non ancora esaurite e le misure collegate sono già operative.
Disposizioni principali
Modifica delle possibilità di pesca e rettifica di errori
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2025/202 per aggiornare, sulla base di dati scientifici, consultazioni con paesi terzi e decisioni delle ORGP, le possibilità di pesca per il 2025 e 2026. Viene anche rettificato un errore nella tabella dei TAC per lo sgombro nell’allegato IA, parte B, relativa alla condizione speciale MAC/*2AX14.
Divieti sugli squali
L’articolo 29 è sostituito e introduce: il divieto di pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias, in aggiunta ai divieti già previsti dagli articoli da 32 a 36 del regolamento (UE) 2017/2107; il divieto di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali mako (Isurus oxyrinchus) catturati nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N nell’ambito della zona della convenzione ICCAT.
Obblighi di comunicazione e chiusure aggiuntive per il tonno obeso IATTC
All’articolo 37 sono aggiunti i paragrafi 5 e 6: lo Stato membro di bandiera dei pescherecci a cianciolo operanti nella zona IATTC trasmette alla Commissione, entro il 1° febbraio, i dati sulle catture annue di tonno obeso dell’anno precedente; la Commissione li raccoglie e li trasmette al segretariato IATTC. Sono inoltre previste proroghe dei periodi di chiusura per i pescherecci a cianciolo dell’Unione, in funzione delle catture annue di tonno obeso: 10 giorni tra 1.200 e 1.499 t; 13 giorni tra 1.500 e 1.799 t; 16 giorni tra 1.800 e 2.099 t; 19 giorni tra 2.100 e 2.399 t; 22 giorni da 2.400 t in su. I giorni aggiuntivi si collocano prima del periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), oppure dopo quello di cui alla lettera b), secondo il caso.
Applicazione temporale della misura sugli squali mako
All’articolo 63 è inserita la lettera h bis, che stabilisce che il divieto di cui all’articolo 29, paragrafo 2, si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile la modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che introdurrà lo stesso divieto.
Aggiornamento degli allegati TAC e contingenti
L’allegato IA, parte B, è modificato per i cicerelli e catture accessorie connesse (Ammodytes spp.) e per lo sgombro; l’allegato ID è modificato per alalunga (nord e sud), tonno obeso e tonno rosso; l’allegato IH è sostituito per le misure SPRFMO su austromerluzzi e sugarello cileno; l’allegato VI è modificato quanto al numero massimo di pescherecci, tonnare e allevamenti autorizzati per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
Nuovi o aggiornati valori di TAC e quote principali
Sono aggiornati, tra gli altri: TAC per i cicerelli in acque del Regno Unito e dell’Unione nelle zone CIEM 4, 2a e 3a; quote di alalunga del nord e del sud nell’Atlantico; quota di tonno obeso nell’Atlantico; quota di tonno rosso nell’Atlantico orientale e Mediterraneo; quote di pesce spada nell’Atlantico a nord e a sud di 5° N; TAC per austromerluzzi nei blocchi di ricerca A e B e per sugarello cileno nella zona SPRFMO.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° gennaio 2025. La retroattività è giustificata dal fatto che le possibilità di pesca interessate sono aumentate o non ancora esaurite e che le misure funzionalmente collegate sono già state attuate.
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