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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/630

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/630 della Commissione, del 31 marzo 2025, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér., dell’olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e dell’olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32025R0630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, alle condizioni dell’allegato, tre oli essenziali vegetali come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. La Commissione prende atto dei pareri EFSA sulla sicurezza, esclude l’uso nell’acqua di abbeveraggio e introduce specifici obblighi di etichettatura e di protezione degli utilizzatori. Sono inoltre previste norme transitorie per consentire l’esaurimento delle scorte prodotte ed etichettate secondo la disciplina precedente.

Autorizzazione di tre oli essenziali vegetali come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica agli additivi per mangimi costituiti da olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér., olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson, classificati nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti". Riguarda tutte le specie animali, ma non consente l’impiego di tali aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Si applica nel territorio dell’Unione ed è direttamente obbligatorio; prevede regole transitorie per prodotti già autorizzati o immessi sul mercato prima delle nuove date di applicazione.

Autorizzazione dell’olio essenziale di geranio rosa, dell’olio essenziale di eucalipto e dell’olio essenziale di citronella come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/630 della Commissione autorizza tre oli essenziali di origine vegetale come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e sui pareri favorevoli espressi dall’EFSA sulla sicurezza dei prodotti, con alcune limitazioni e prescrizioni di etichettatura e protezione degli utilizzatori.

Contesto normativo e motivazioni

La Commissione richiama il sistema di autorizzazione degli additivi previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Le tre sostanze in esame erano già autorizzate a tempo illimitato nel previgente regime e successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi degli articoli 7 e 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, riguarda la classificazione nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti.

Ambito di applicazione e esclusioni

Il regolamento si applica all’olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér., all’olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e all’olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson. Il testo chiarisce che la richiesta di autorizzazione per l’uso nell’acqua di abbeveraggio non può essere accolta, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego degli aromatizzanti in tale matrice.

Valutazione scientifica e presupposti dell’autorizzazione

Nei pareri del 4 luglio 2023, l’EFSA ha concluso che l’olio essenziale di geranio rosa è sicuro fino al livello massimo d’uso proposto, mentre gli oli essenziali di eucalipto e di citronella sono sicuri a determinate concentrazioni massime specificate per specie. L’Autorità ha inoltre ritenuto che l’impiego negli alimenti per animali non comporti rischi per l’ambiente e ha qualificato le sostanze come irritanti per pelle e occhi e sensibilizzanti per pelle e vie respiratorie. Poiché tali sostanze sono già riconosciute come aromi per alimenti e la funzione nei mangimi è sostanzialmente identica, non è stata richiesta un’ulteriore dimostrazione di efficacia.

Condizioni di autorizzazione e limiti di impiego

La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e autorizza gli additivi alle condizioni dell’allegato. Per tutti e tre i prodotti è previsto l’impiego nei mangimi sotto forma di premiscela. L’allegato contiene le caratteristiche tecniche delle sostanze, i marcatori fitochimici, i metodi analitici di riferimento e i rispettivi numeri di identificazione dell’additivo.

Per l’olio essenziale di geranio rosa è indicato un tenore massimo raccomandato di 5 mg/kg di mangime completo con umidità del 12 %. Per l’olio essenziale di eucalipto e per quello di citronella sono invece previsti limiti massimi raccomandati differenziati per categoria animale, con valori specifici per pollame, suini, ruminanti, equidi, conigli, pesci, cani, gatti e altre specie.

Etichettatura e informazione agli operatori

L’allegato impone che le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indichino le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità del 12 %. Se il livello d’uso indicato in etichetta per la premiscela supera tale valore, devono essere indicati anche il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.

Sicurezza degli utilizzatori

Poiché i tre additivi sono ritenuti irritanti e sensibilizzanti, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi a cui possono essere esposti gli utilizzatori. Se tali misure non bastano a eliminare il rischio, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Misure transitorie

L’articolo 2 introduce un regime transitorio differenziato per consentire l’esaurimento delle scorte esistenti. Gli additivi e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 21 ottobre 2025 secondo la normativa previgente possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, il termine è il 21 aprile 2026; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 21 aprile 2027.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dei tre additivi

L’articolo 1 autorizza, alle condizioni indicate nell’allegato, l’olio essenziale di geranio rosa, l’olio essenziale di eucalipto e l’olio essenziale di citronella come additivi per mangimi, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti".

Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio

Dai considerando emerge che, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’uso degli "aromatizzanti" nell’acqua di abbeveraggio, la domanda di autorizzazione per tale impiego è respinta e l’uso in acqua non è consentito.

Condizioni tecniche e limiti di impiego

L’allegato stabilisce che gli additivi devono essere incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela, con indicazione in etichetta delle condizioni di conservazione e della stabilità al trattamento termico. Per ciascun additivo sono indicati il tenore massimo raccomandato per kg di mangime completo con umidità del 12 % e, per l’eucalipto e la citronella, limiti specifici differenziati per specie animali.

Obblighi di etichettatura

Per tutti e tre gli additivi l’etichetta deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità del 12 %. Se il livello d’uso in premiscela supera tale soglia, sull’etichetta della premiscela devono comparire il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.

Sicurezza e protezione degli utilizzatori

L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi l’adozione di procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Misure transitorie

L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte di: (i) additivi e premiscele prodotti ed etichettati prima del 21 ottobre 2025 in conformità alla normativa previgente; (ii) mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 21 aprile 2026; (iii) mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 21 aprile 2027.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettatura dei mangimi

Testo integrale

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