Regolamento (UE) 2025/664
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/664 della Commissione, del 31 marzo 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga di breve durata la sospensione dei dazi supplementari UE applicati a taluni prodotti originari degli Stati Uniti, già istituiti come contromisure alle misure statunitensi su acciaio e alluminio. La proroga è giustificata dalla necessità di concedere ulteriore tempo per la cooperazione con gli Stati Uniti e per una possibile soluzione della controversia commerciale. La sospensione, che sarebbe scaduta il 31 marzo 2025, è estesa al 14 aprile 2025. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente vincolante in tutti i suoi elementi.
Proroga della sospensione dei dazi doganali supplementari UE su determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882.
Ambito di applicazione
Si applica, in ambito di politica commerciale comune e misure di riequilibrio tariffario, ai dazi doganali supplementari dell’Unione istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 su determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America. La modifica incide esclusivamente sulla durata della sospensione già disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882, prorogandola fino al 14 aprile 2025. È un regolamento di esecuzione della Commissione, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con efficacia dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Proroga della sospensione dei dazi supplementari UE su prodotti originari degli Stati Uniti d’America
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/664 interviene sul quadro delle misure di politica commerciale adottate dall’Unione nei confronti di determinati prodotti originari degli Stati Uniti. La Commissione proroga per un periodo limitato la sospensione dei dazi supplementari già prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882, alla luce dell’evoluzione recente delle misure statunitensi su acciaio e alluminio e nell’ottica di mantenere aperto lo spazio per un’intesa negoziale.
Contesto normativo e commerciale
Le misure UE oggetto di sospensione derivano dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502, che avevano istituito dazi doganali supplementari su importazioni nell’Unione di prodotti specifici originari degli Stati Uniti. Tali misure erano state adottate come contromisure rispetto ai dazi statunitensi introdotti sulla base della section 232 del Trade Expansion Act del 1962, relativi a prodotti di acciaio, alluminio e prodotti derivati.
Il regolamento richiama inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882, che aveva sospeso fino al 31 marzo 2025 i dazi supplementari ad valorem. La Commissione precisa che il presente intervento è connesso alla necessità di adeguare la portata dei diritti di riequilibrio dell’Unione nell’ambito del GATT 1994, tenendo conto degli sviluppi passati e di quelli annunciati nelle relazioni commerciali con gli Stati Uniti.
Ragioni della proroga
La proroga viene giustificata da due elementi principali:
- il 10 febbraio 2025 gli Stati Uniti hanno reintrodotto misure di salvaguardia con dazi supplementari al 25 % e al 10 % ad valorem, applicabili dal 12 marzo 2025, su importazioni di prodotti di acciaio e alluminio e prodotti derivati originari, tra l’altro, dell’Unione;
- la Commissione intende concedere un ulteriore breve periodo per favorire la cooperazione con gli Stati Uniti e cercare una soluzione della controversia tariffaria prima della ripresa automatica dei dazi UE.
La Commissione chiarisce che il regolamento è indipendente dalla posizione dell’Unione secondo cui le misure statunitensi sarebbero incompatibili con l’Accordo OMC, e non pregiudica tale posizione.
Modifica puntuale del regolamento (UE) 2023/2882
La modifica è tecnica e circoscritta alla durata della sospensione. L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 viene modificato sostituendo "31 marzo 2025" con "14 aprile 2025" in due punti:
- articolo 1 del regolamento sospeso;
- articolo 2 del regolamento sospeso.
In sostanza, la scadenza della sospensione è differita di circa due settimane.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione menziona infine la conformità della misura al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dal regolamento (UE) 2015/1843.
Disposizioni principali
Proroga della sospensione dei dazi supplementari
All’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882, la data "31 marzo 2025" è sostituita da "14 aprile 2025" in entrambi i riferimenti contenuti negli articoli 1 e 2 del regolamento sospeso. Ne consegue che la sospensione dei dazi ad valorem resta efficace fino al 14 aprile 2025.
Contesto delle misure di politica commerciale
Le misure originarie riguardano dazi doganali supplementari introdotti dall’UE con i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 per controbilanciare i dazi statunitensi su acciaio, alluminio e prodotti derivati, adottati sulla base della section 232 del Trade Expansion Act del 1962.
Ragioni della proroga
La Commissione richiama la reintroduzione, da parte degli Stati Uniti dal 12 marzo 2025, di misure di salvaguardia con dazi del 25 % e del 10 % ad valorem su prodotti di acciaio e alluminio e prodotti derivati originari, tra l’altro, dell’Unione. La proroga serve anche a consentire ulteriori opportunità di cooperazione e negoziato prima della possibile ripresa dei dazi UE dal 15 aprile 2025.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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