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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/645

Regolamento delegato (UE) 2025/645 della Commissione, del 1o aprile 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni per un’interfaccia comune per programmi applicativi

Normativa europea32025R0645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce requisiti tecnici comuni per le API utilizzate per lo scambio automatizzato e uniforme dei dati relativi ai punti di ricarica e di rifornimento per combustibili alternativi accessibili al pubblico. La disciplina mira a garantire compatibilità, scalabilità, robustezza e sicurezza, favorendo l’interoperabilità tra operatori del mercato, punti di accesso nazionali e futuro punto di accesso europeo comune. Il testo si applica dal 14 aprile 2025 e integra il regolamento (UE) 2023/1804.

Requisiti tecnici comuni per un’interfaccia comune per programmi applicativi (API) relativa ai dati sull’infrastruttura per i combustibili alternativi accessibile al pubblico.

Ambito di applicazione

Si applica ai gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per combustibili alternativi accessibili al pubblico, oppure ai proprietari di tali punti quando abbiano concluso accordi tra loro, in relazione all’istituzione e al funzionamento di un’interfaccia per programmi applicativi (API) ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1804. Incide anche, indirettamente, sugli utenti dei dati e sulla futura integrazione con i punti di accesso nazionali e con il punto di accesso europeo comune. Si applica dal 14 aprile 2025; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Restano salvi i requisiti tecnici nazionali già previsti dagli Stati membri alla data di entrata in vigore, ma solo se conformi al regolamento.

Requisiti tecnici comuni per un’interfaccia comune per programmi applicativi

Il regolamento delegato (UE) 2025/645 completa il regolamento (UE) 2023/1804 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, definendo requisiti tecnici comuni per le API destinate allo scambio dei dati relativi ai punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico. La finalità è garantire un accesso libero, uniforme e automatizzato ai dati, rafforzando interoperabilità, trasparenza e futura integrazione europea.

Contesto normativo e finalità

La base giuridica è l’articolo 20, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1804. I considerando chiariscono che i gestori o i proprietari dei punti devono rendere disponibili, senza spese, dati statici e dinamici sull’infrastruttura e sui servizi connessi; l’API serve a consentire uno scambio automatizzato e standardizzato tra operatori e utenti dei dati. Il regolamento vuole anche favorire lo sviluppo di soluzioni di protocollo da parte del mercato, assicurando un livello minimo comune di compatibilità, scalabilità, solidità e sicurezza.

Ambito soggettivo e funzionale

La disciplina riguarda i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per combustibili alternativi accessibili al pubblico, oppure i proprietari di tali punti quando vi siano accordi tra loro. L’oggetto è l’istituzione e l’uso di un’interfaccia per programmi applicativi (API) per i dati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804. Il regolamento si inserisce anche nel quadro dei punti di accesso nazionali previsti dal diritto UE e prepara la configurazione del futuro punto di accesso europeo comune, destinato a facilitare l’accesso e il confronto delle informazioni, ad esempio su prezzo, accessibilità, disponibilità e potenza.

Requisiti tecnici dell’API

L’articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che l’API deve:

  • essere tecnicamente compatibile, se del caso, con i sistemi di gestione del software dei punti e con i punti di accesso nazionali;
  • agevolare l’utilizzabilità da parte degli utenti dei dati, per sostenere servizi informativi di alta qualità;
  • essere scalabile e capace di gestire nel tempo quantità crescenti di dati in tempo reale;
  • essere solida, cioè in grado di affrontare gli errori in esecuzione;
  • essere sicura e prevedere misure di protezione contro accessi involontari ai dati;
  • essere sottoposta a prove e convalide periodiche per garantire compatibilità e affidabilità costanti;
  • essere scalabile in vista dell’integrazione nel portale web dedicato del punto di accesso europeo comune.

Soluzioni di protocollo sviluppate da terzi

L’articolo 1, paragrafo 2, disciplina l’ipotesi in cui gestori o proprietari si affidino a una soluzione di protocollo per l’API sviluppata da un altro operatore di mercato o da un fornitore terzo. In tale caso, oltre ai requisiti generali, la soluzione deve:

  • contenere un piano di sviluppo tecnico dettagliato e accessibile al pubblico, con calendari trasparenti;
  • fornire documentazione e orientamenti aggiornati e accessibili al pubblico per garantire continuità di integrazione e utilizzo;
  • mettere a disposizione materiali completi di formazione e supporto tecnico per gli utenti dei dati;
  • essere tecnicamente compatibile, se del caso, con i requisiti architetturali dei punti di accesso nazionali;
  • essere scalabile per l’integrazione nel futuro punto di accesso europeo comune.

Coordinamento con i requisiti nazionali

L’articolo 1, paragrafo 3, contiene una clausola di coordinamento: se gli Stati membri avevano già prescritto, alla data di entrata in vigore, l’uso di un’API specifica sulla base di requisiti tecnici nazionali, tali requisiti restano applicabili solo nella misura in cui sono conformi al regolamento delegato. Si evita così un contrasto tra regole nazionali e quadro armonizzato dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 14 aprile 2025. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Finalità e collegamento con il regolamento (UE) 2023/1804

Il regolamento integra l’articolo 20 del regolamento (UE) 2023/1804, che impone la disponibilità gratuita di dati statici e dinamici sull’infrastruttura per combustibili alternativi e richiede un’interfaccia API per consentire uno scambio automatizzato e uniforme dei dati.

Requisiti tecnici comuni dell’API

L’API deve essere tecnicamente compatibile, se del caso, con i sistemi di gestione del software e con i punti di accesso nazionali; deve agevolare l’utilizzabilità dei dati; essere scalabile, robusta, sicura e periodicamente testata e convalidata; inoltre deve essere predisposta per l’integrazione in un portale web dedicato del punto di accesso europeo comune.

Uso di soluzioni di protocollo sviluppate da terzi

Se i gestori o i proprietari si affidano a una soluzione di protocollo API sviluppata da un altro operatore di mercato o da un fornitore terzo, tale soluzione deve, oltre ai requisiti generali, includere un piano di sviluppo tecnico dettagliato e pubblico, documentazione e orientamenti aggiornati, materiali completi di formazione e supporto tecnico, nonché compatibilità con i requisiti architetturali dei punti di accesso nazionali e scalabilità verso il punto di accesso europeo comune.

Prescrizioni nazionali esistenti

Se alla data di entrata in vigore gli Stati membri hanno già imposto l’uso di un’API specifica sulla base di requisiti tecnici nazionali, tali requisiti si applicano solo nella misura in cui sono conformi al presente regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 aprile 2025.

Come è indicizzato

Materieinfrastrutture per i combustibili alternativitrasporto stradaleinteroperabilità digitaleaccesso ai datistandard tecnici

Testo integrale

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