Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2332/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento: 1) dell’ordinanza di demolizione, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Buonalbergo, prot. 0003514, Reg. Gen. Ordinanze n. 016 del 22.07.2024, notificata il successivo 23 luglio, con la quale si ordinava all’odierno ricorrente “la demolizione a proprie spese, entro 90 (novanta), giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio riguardanti la porzione di fabbricato iscritto in catasto al foglio 9, particelle 397 sub 4 composto da un solo livello ed addossato al prospetto sud-ovest del fabbricato principale ed in sua prosecuzione, adibito a laboratorio artigianale di fabbro, rappresentato con tratteggio giallo nella planimetria allegata”; 2) di ogni atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale all’ordinanza di demolizione.

Giustizia amministrativa202405559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di una porzione di fabbricato adibita a laboratorio artigianale, ritenuta realizzata senza titolo edilizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione deducendo l'erroneità del presupposto fattuale e il difetto di motivazione e di istruttoria. Ha sostenuto che il manufatto fosse stato realizzato anteriormente al 1° settembre 1967, quando, secondo la prospettazione accolta, l'area era esterna al perimetro urbano e non richiedeva titolo edilizio. A sostegno ha invocato una pluralità di elementi: la ricostruzione storica dell'attività artigianale del padre, il terremoto del 1962, l'acquisto del terreno nel 1965, la successiva edificazione dell'abitazione tra il 1965 e il 1967, la concessione in sanatoria del 1968 relativa all'edificio principale, la dichiarazione catastale del fratello del 2013 che datava il manufatto al 1965 e le risultanze della consulenza tecnica di parte, secondo cui l'officina era strutturalmente preesistente all'abitazione. Il Comune, dopo avere inizialmente rilevato l'incertezza degli elementi disponibili e la possibile inattendibilità di alcuni documenti, ha aderito alle conclusioni di una CTU svolta in un giudizio civile, ritenendo il manufatto realizzato dopo il 1967 e quindi abusivo e non sanabile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza di demolizione. Ha precisato che l'art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 pone normalmente a carico del privato la prova dello stato legittimo dell'immobile, attraverso i titoli abilitativi oppure, quando questi manchino o non fossero necessari, mediante informazioni catastali di primo impianto e altri documenti probanti, comprese riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d'archivio e atti pubblici o privati di provenienza dimostrata. Tuttavia, tale onere deve essere temperato secondo ragionevolezza quando il privato offra elementi rilevanti, univoci e concordanti sulla realizzazione dell'opera prima della data decisiva e l'amministrazione non li valuti adeguatamente o disponga soltanto di elementi incerti. Nel caso concreto, la preesistenza strutturale dell'officina rispetto all'abitazione, la ricostruzione dell'attività del dante causa, l'acquisto del terreno nel 1965, la dichiarazione catastale del 2013 e gli altri elementi documentali costituivano un quadro probatorio idoneo a rendere plausibile, secondo il criterio del più probabile che non, la realizzazione del manufatto anteriormente al 1967. Il Comune si era invece appiattito sulle conclusioni della CTU civile, redatta per finalità successorie e divisorie, senza spiegare il mutamento rispetto alle proprie precedenti valutazioni, senza confutare gli elementi favorevoli al ricorrente e senza svolgere gli ulteriori approfondimenti necessari in presenza di una vicenda risalente e probatoriamente complessa. Ne risultavano erroneità del presupposto, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001

    Il privato può fornire la prova dello "stato legittimo dell'immobile" mediante il titolo abilitativo che ne ha previsto o legittimato la costruzione e quello relativo all'ultimo intervento edilizio, integrati dagli eventuali titoli successivi; per gli immobili realizzati quando il titolo non era obbligatorio o non è disponibile, lo stato legittimo può risultare dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d'archivio o altro atto pubblico o privato di provenienza dimostrata.

    La disposizione consente di provare anche indirettamente la data di realizzazione dell'opera mediante una pluralità di elementi documentali. L'onere del privato può essere temperato secondo ragionevolezza quando tali elementi siano rilevanti e l'amministrazione disponga soltanto di dati incerti o non li valuti adeguatamente.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    La norma è richiamata quale base dell'ordinanza di demolizione, ma la misura è stata annullata perché adottata sulla base di un accertamento non adeguatamente istruito e motivato circa l'abusività del manufatto.

  • legge 5 ottobre 1962, n. 1431

    La normativa sul contributo per la ricostruzione post-sisma è stata considerata dal Comune quale possibile ragione della mancata rappresentazione del corpo di fabbrica negli elaborati del 1968; tale circostanza concorreva a rendere incerta la valenza probatoria della documentazione esaminata.

Massime di principio

  • L'onere del proprietario di provare lo stato legittimo o la data di ultimazione di un manufatto edilizio può essere assolto mediante una pluralità di elementi documentali e presuntivi, anche indiretti, quando il titolo edilizio non sia disponibile o non fosse necessario all'epoca della costruzione.
  • Quando il privato fornisce un principio di prova serio, rilevante e concordante della realizzazione dell'opera entro una data utile, e gli elementi contrari acquisiti dall'amministrazione sono incerti, l'onere probatorio deve essere temperato secondo ragionevolezza e può trasferirsi sull'amministrazione quanto alla dimostrazione dell'ultimazione successiva.
  • L'amministrazione non può fondare un'ordinanza di demolizione su una ricostruzione probatoria incerta, soprattutto per fatti risalenti nel tempo, senza svolgere ulteriori approfondimenti e senza confrontarsi puntualmente con gli elementi documentali e tecnici favorevoli al proprietario.
  • Il mutamento dell'orientamento istruttorio dell'amministrazione rispetto a precedenti valutazioni favorevoli o dubitative richiede una motivazione specifica sulle ragioni del mutamento e sulla diversa valutazione degli elementi già acquisiti.
  • Una consulenza tecnica svolta in un giudizio civile per finalità diverse dall'accertamento amministrativo della legittimità edilizia non può essere recepita acriticamente come unico fondamento dell'ordine demolitorio, senza autonoma valutazione e confutazione degli elementi contrari.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.