Cassazione Penale, Sentenza n. 26016/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore chiedeva la distruzione dei supporti contenenti intercettazioni effettuate nell'ambito di un procedimento archiviato (provvedimento del 16/03/2010). Il GIP, con ordinanza del 05/12/2018, aveva rigettato la richiesta ritenendo mancante una specificazione delle parti delle intercettazioni da distruggere e sostenendo l'interesse pubblicistico a conservare il materiale per l'eventualità di riapertura delle indagini o per l'utilizzo in altri procedimenti (richiamando la disciplina dell'art.270 c.p.p.). Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza in cassazione sostenendo che l'archiviazione rende, di per sé, inutili le intercettazioni e che l'ordinanza del GIP è abnorme perché impone un onere di dettaglio non previsto e si fonda su mere ipotesi di riutilizzo futuro.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al GIP di Gorizia. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del GIP non sia abnorme di per sé, ma che nel merito abbia sbagliato valutazione: la verifica sulla richiesta di distruzione deve limitarsi alla necessità della documentazione per il procedimento e alla tutela della riservatezza, conformemente all'art.269, comma 2, c.p.p. Il GIP ha errato imponendo l'obbligo di dettagliare singolarmente ogni supporto e nel basare il rigetto su ipotesi astratte di riapertura delle indagini o di uso in altri procedimenti. Inoltre la Corte ha chiarito che il procedimento decisionale si svolge in camera di consiglio ai sensi dell'art.127 c.p.p. e che l'ordinanza emessa è impugnabile in cassazione, ragione per cui la decisione è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 269 cod. proc. pen.
ultimo periodo dell'art. 269, comma 2, "in camera di consiglio a norma dell'articolo 127"
La richiesta di distruzione va valutata dal giudice che ha autorizzato/convalidato l'intercettazione con riferimento esclusivo alla necessità della documentazione per il procedimento e alla tutela della riservatezza; il procedimento decisionale si svolge in camera di consiglio secondo le regole dell'art.127
art. 127 cod. proc. pen.
Le previsioni dell'art.127, nella misura compatibile, si applicano al procedimento in camera di consiglio per la richiesta di distruzione; tra queste rientra la possibilità, ai sensi del comma 7, per le parti e per gli interessati di proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza
art. 270 cod. proc. pen.
Può disciplinare l'impiego delle intercettazioni in altri procedimenti (uso per reati con arresto obbligatorio in flagranza), ma la mera possibilità astratta di utilizzo non è idonea, di per sé, a impedire la distruzione; è necessaria una valutazione concreta e motivata
Massime di principio
- La valutazione sulla distruzione delle intercettazioni si limita a due profili: la necessità della documentazione per il procedimento e la tutela della riservatezza; non è richiesta, di regola, la disamina palmo a palmo di ogni supporto salvo che emergano esigenze concrete.
- L'archiviazione del procedimento costituisce un elemento rilevante a favore della distruzione, soprattutto se decorso tempo rilevante e se non risultano utilizzi successivi del materiale; tuttavia il giudice deve verificare caso per caso la persistente necessità probatoria.
- La mera ipotesi astratta di riapertura delle indagini o di possibile utilizzo in altri procedimenti non può, senza riscontro concreto, ostare alla distruzione e non giustifica la conservazione sine die.
- Il procedimento decisionale sulla distruzione si svolge in camera di consiglio ai sensi dell'art.127 c.p.p.; le ordinanze emesse sono impugnabili in Cassazione, quindi il rigetto ingiustificato può essere annullato.
- Quando si richiede la distruzione, è utile indicare gli elementi rilevanti (esito dell'archiviazione, prescrizione maturata, assenza di utilizzi successivi) per consentire al giudice una valutazione documentata; ma non è obbligatorio fornire un'elencazione granulare di ogni file o conversazione salvo che sia necessario per motivi specifici.
Testo integrale
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