Circolare numero 152 del 18-12-2019
Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e la CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 6 novembre 2019 tra INPS e CONF.SIN. per la riscossione dei contributi sindacali dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. Sono indicati i soggetti abilitati a rilasciare la delega, le modalità telematiche di rilascio e presentazione, la misura del contributo, le regole per la fornitura dei dati all’organizzazione sindacale, le modalità di riversamento delle somme e i relativi costi. Vengono inoltre disciplinate clausola di salvaguardia, recesso/risoluzione della convenzione e istruzioni contabili con i conti dedicati.
Convenzione INPS-CONF.SIN. per la riscossione dei contributi sindacali sui lavoratori agricoli disoccupati
Convenzione INPS-CONF.SIN. per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli disoccupati
La circolare illustra i contenuti della convenzione sottoscritta il 6 novembre 2019 tra INPS e la Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.SIN.) per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. Vengono disciplinati i soggetti abilitati a rilasciare la delega, le modalità di acquisizione telematica, la trasmissione dei dati, la gestione finanziaria delle trattenute, le clausole di salvaguardia e gli aspetti contabili.
Ambito di applicazione e durata della convenzione
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dai lavoratori agricoli che percepiscono prestazioni di disoccupazione. È stata stipulata sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018.
La convenzione:
- ha validità fino al 31 dicembre 2021;
- è rinnovabile su richiesta specifica dell’organizzazione sindacale, da trasmettere all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza;
- in mancanza di richiesta di rinnovo cessa di avere efficacia alla scadenza, con immediata interruzione del servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni.
Resta salva per entrambe le parti la facoltà di recedere con comunicazione scritta da inviare all’altra parte a mezzo PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega personale volontaria i lavoratori agricoli aventi titolo:
- all’indennità ordinaria di disoccupazione;
- al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457;
- al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
La delega rappresenta quindi il presupposto per l’addebito del contributo sindacale sulla prestazione di disoccupazione spettante.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di una delega predisposta secondo il modulo dell’Istituto.
La delega deve:
- indicare espressamente la misura del contributo;
- contenere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, in coordinamento con il regolamento UE n. 2016/679;
- essere sottoscritta dal titolare della prestazione;
- riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione della delega nella domanda di prestazione
L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione sia contenuta nel modello INPS di richiesta della prestazione. In tale modello deve essere indicata la sigla dell’organizzazione sindacale a favore della quale è disposta la trattenuta.
La delega deve essere:
- sottoscritta dal soggetto delegante;
- accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.
Gli effetti della delega decorrono in occasione del pagamento della prestazione richiesta. Sono considerate prive di effetti:
- la delega non inserita nel modello di domanda;
- la delega inserita nel modello ma priva di sottoscrizione;
- la delega pervenuta successivamente alla domanda di prestazione.
Conservazione della documentazione da parte dell’organizzazione sindacale
Per consentire eventuali verifiche dell’INPS, l’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento di identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino al termine ordinario di prescrizione.
La conservazione deve assicurare:
- identificazione certa del soggetto che ha formato il documento;
- integrità e immodificabilità;
- leggibilità;
- certezza della data;
- rispetto delle norme di sicurezza.
Misura del contributo sindacale e fornitura dei dati
L’ammontare del contributo sindacale è indicato direttamente nel testo della delega.
Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta;
- i dati anagrafici dei soggetti interessati;
- l’importo trattenuto;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima organizzazione.
La stessa applicazione consente inoltre l’invio:
- delle fatture relative al costo dei servizi;
- di ogni altra comunicazione inerente la convenzione.
La consultazione e il prelevamento dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’INPS e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per il servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e gestite a livello centrale tra la Direzione generale e l’organizzazione sindacale.
L’INPS versa all’organizzazione, senza riconoscere interessi, l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte:
- le spese previste dall’articolo 8 della convenzione;
- le eventuali trattenute già versate e non dovute.
I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di:
- aprile;
- luglio;
- settembre;
- dicembre.
Per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, i costi sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e, per la convenzione in esame, prevedono dal 1° gennaio 2018 il seguente importo:
- gestione delega: € 0,45.
Oltre a tali spese, ogni altro onere inerente la convenzione resta a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra il singolo associato e l’organizzazione sindacale e alle vicende connesse.
L’organizzazione sindacale esonera l’INPS da qualsiasi responsabilità derivante da tali rapporti. In particolare:
- nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione eventualmente soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata;
- l’INPS è sollevato da ogni responsabilità verso i terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’organizzazione o di strutture a essa associate, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Inoltre, se l’INPS viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto, nei limiti della normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
La convenzione prevede a favore dell’INPS la facoltà di recedere unilateralmente nei casi in cui:
- sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione sindacale;
- sorgano contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- l’organizzazione perda i requisiti prescritti dalla legge per stipulare la convenzione;
- intervengano disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o l’integrazione della convenzione ai sensi dell’articolo 13.
Prima di esercitare il recesso, l’INPS deve comunicare motivatamente la propria intenzione all’organizzazione sindacale. Quest’ultima può presentare osservazioni, anche documentate, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nei 30 giorni successivi l’Istituto comunica se procede al recesso, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni, oppure se decide di non recedere.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
- sopravvenienza di norme o regolamenti che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS imputabili all’organizzazione sindacale.
La risoluzione opera dal momento in cui l’INPS comunica all’organizzazione la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire tramite PEC.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti alla CONF.SIN. sono istituiti specifici conti:
- GPA25725: imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola;
- GPA11725: rilevazione del debito verso CONF.SIN., in contropartita del conto esistente GPA35042;
- GPA24042: imputazione degli importi relativi al rimborso delle spese di esazione da trattenere sulle somme da versare all’organizzazione.
Le rimesse a favore dell’organizzazione sindacale sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, che consentono anche le contestuali rilevazioni contabili. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Ambito della convenzione e durata
La convenzione, sottoscritta il 6 novembre 2019 sulla base dello schema approvato con determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018, regola la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’Organizzazione sindacale, da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza.
Soggetti legittimati e rilascio della delega
Possono rilasciare la delega personale volontaria i lavoratori agricoli aventi titolo all’indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37. La delega è trasmessa telematicamente all’INPS, deve essere redatta sul modulo predisposto dall’Istituto, indicare esplicitamente la misura del contributo e contenere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali, oltre alla firma del titolare e agli estremi di un documento valido.
Presentazione della delega e requisiti di efficacia
La delega alla riscossione deve essere inserita nel modello INPS di domanda della prestazione, con indicazione della sigla dell’organizzazione sindacale beneficiaria, sottoscrizione del delegante e allegata copia del documento di identità in corso di validità. Produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta. È inefficace se non contenuta nel modello di domanda, se priva di firma o se perviene dopo la presentazione della domanda.
Conservazione della documentazione
L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, garantendo identificazione certa del documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza.
Misura del contributo e fornitura dati
L’importo del contributo sindacale è indicato espressamente nella delega. Tramite l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" l’INPS rende disponibili all’organizzazione gli elenchi dei nominativi con trattenute effettuate, dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici. La stessa applicazione viene usata per l’invio delle fatture dei costi del servizio e delle comunicazioni sulla convenzione, con consultazione nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Istituto e del Garante.
Rapporti finanziari, costi e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese dell’Istituto sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e gestite a livello centrale. L’INPS versa all’organizzazione, senza interessi, le trattenute operate al netto delle spese e di eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Il costo del servizio di gestione delega è fissato in € 0,45 a decorrere dal 1° gennaio 2018 ed è a carico dell’organizzazione sindacale, insieme a ogni altro onere inerente la convenzione.
Tutela dell’INPS e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. Quest’ultima esonera l’Istituto da responsabilità per controversie sulla validità della delega e si obbliga a rimborsare la ritenuta all’interessato se soccombente. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, e ha diritto al rimborso delle spese legali se coinvolto in giudizio per controversie connesse ai rapporti associativi.
Recesso e risoluzione della convenzione
L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni che impediscano la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso l’Istituto deve comunicare i motivi; l’organizzazione può presentare osservazioni entro 30 giorni, e l’INPS decide nei 30 giorni successivi. La convenzione si risolve di diritto, ex articolo 1456 c.c., se sopravvengono norme che rendano impossibile la prosecuzione o se emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione dei contributi associativi e dei versamenti a favore di CONF.SIN. sono istituiti i conti GPA25725 per i contributi trattenuti su indennità ordinaria e trattamento speciale di disoccupazione agricola, GPA11725 per il debito verso l’organizzazione in contropartita del conto GPA35042, e GPA24042 per il rimborso delle spese di esazione. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato e relative rilevazioni contabili; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 18 dic 2019Circolare numero 149 del 18-12-2019
- Circolare · 18 dic 2019Circolare numero 150 del 18-12-2019
- Circolare · 18 dic 2019Circolare numero 151 del 18-12-2019
- Circolare · 18 dic 2019Circolare numero 153 del 18-12-2019
- Circolare · 18 dic 2019Circolare numero 154 del 18-12-2019
- Circolare · 18 dic 2019Circolare numero 155 del 18-12-2019
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →