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Circolare

Circolare numero 153 del 18-12-2019

Si forniscono le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 6 novembre 2019 tra INPS e CONF.SIN. per la riscossione dei contributi sindacali sugli associati titolari di prestazioni temporanee. Vengono descritti i soggetti che possono conferire la delega, le modalità di rilascio e trasmissione, la revoca, la misura del contributo, la fornitura dei dati all’organizzazione sindacale, i rapporti finanziari e i costi del servizio, oltre alle clausole di salvaguardia, recesso/risoluzione, codice INPS e istruzioni contabili. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021, salvo rinnovo o recesso secondo le modalità previste.

Convenzione INPS-Conf.Sin. per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-CONF.SIN. per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

La circolare illustra la convenzione stipulata il 6 novembre 2019 tra INPS e CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.) per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee. Vengono disciplinati i soggetti legittimati alla delega, le modalità di rilascio e trasmissione, la revoca, la misura del contributo, la gestione dei dati e dei flussi finanziari, nonché gli aspetti di responsabilità, recesso e contabilizzazione.

Ambito di applicazione e durata della convenzione

La convenzione riguarda la riscossione dei contributi sindacali sugli associati che percepiscono prestazioni temporanee. È stata sottoscritta in data 6 novembre 2019 sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018. La validità è fissata fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta specifica della CONF.SIN. da trasmettere all’Istituto via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cessa di avere efficacia e l’INPS interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni. Resta ferma la facoltà di recesso di ciascuna parte mediante comunicazione scritta via PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi mediante delega personale volontaria i beneficiari dei seguenti trattamenti:

  • prestazioni di mobilità in corso di pagamento;
  • NASpI;
  • ASDI;
  • DIS-COLL;
  • disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica di un’apposita delega all’INPS. La delega deve essere resa utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare espressamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03, come modificato dal D.lgs n. 101/2018, relativo al Codice in materia di protezione dei dati personali e all’adeguamento al regolamento (UE) n. 2016/679. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Presentazione della delega e conservazione documentale

La delega alla riscossione della quota associativa deve indicare la sigla dell’Organizzazione sindacale beneficiaria della trattenuta ed essere contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione. Deve essere sottoscritta dal soggetto delegante e corredata dalla copia di un documento d’identità in corso di validità. Per le prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all’anno, la delega può essere presentata anche successivamente alla domanda di prestazione, secondo le modalità indicate dall’Istituto, sempre con allegata la copia del documento di identità valido del delegante.

L’Organizzazione sindacale deve conservare, nel rispetto delle norme sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega e la copia del documento d’identità. La conservazione deve garantire l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, l’integrità e l’immodificabilità del contenuto, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle regole di sicurezza. Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la documentazione pertinente.

Revoca della delega

Il rapporto associativo è considerato esclusivamente intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale; di conseguenza, le comunicazioni relative al rapporto devono essere indirizzate all’Organizzazione. Tuttavia, l’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione sindacale competente.

Se perviene una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega verso altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. Anche in questo caso devono essere indicati l’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento valido del revocante. L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega deve conservare entrambi gli originali e la copia del documento d’identità secondo le modalità già previste per la conservazione. Nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale, revoca e nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che comunica i dati all’Istituto e conserva gli originali.

Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo della delega, è stabilito in percentuale sull’importo lordo della prestazione. Le aliquote previste sono:

  • 5% per NASpI;
  • 5% per DIS-COLL;
  • 5% per CIG;
  • 5% per i restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Fornitura dei dati e accesso alle informazioni

Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", disponibile nei servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto. Tramite la stessa applicazione sono resi disponibili anche gli elenchi dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima Organizzazione sindacale. Inoltre, l’Istituto trasmette, sempre tramite l’applicazione, le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’INPS e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale. L’INPS versa alla CONF.SIN. gli importi delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese previste dalla convenzione e le eventuali trattenute già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è previsto per la gestione delega un costo di 0,45 euro. Ogni ulteriore onere inerente alla convenzione resta a carico dell’Organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’Organizzazione sindacale. La CONF.SIN. esonera quindi l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’Organizzazione stipulante risulti soccombente, essa è tenuta a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità verso i terzi derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale o di strutture ad essa associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS, da quantificarsi secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso e risoluzione della convenzione

La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente nei casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, nonché in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula o di sopravvenute disposizioni normative/regolamentari che non consentano la revisione o l’integrazione della convenzione secondo l’articolo 13.

Prima di esercitare il recesso, l’Istituto deve comunicare all’Organizzazione sindacale, motivandola, l’intenzione di recedere. L’Organizzazione dispone di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni eventualmente corredate da documentazione. Nei 30 giorni successivi l’INPS comunica l’eventuale recesso, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni, oppure la decisione di non procedere al recesso.

La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:

  • sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
  • presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS da parte dell’Organizzazione sindacale.

La risoluzione opera quando l’Istituto comunica all’Organizzazione la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire tramite PEC.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS attribuito alla convenzione è 10 30. Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti alla CONF.SIN. sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25726, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee per conto della CONF.SIN.;
  • GPA35726, per l’accreditamento alla CONF.SIN. dei contributi associativi trattenuti;
  • GPA11726, per la rilevazione del debito verso la CONF.SIN.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse all’Organizzazione sindacale avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, che consentono anche le rilevazioni contabili contestuali.

Punti principali

Ambito della convenzione e durata

INPS e CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.) hanno sottoscritto una convenzione per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee. La convenzione decorre dalla sottoscrizione del 6 novembre 2019 ed è valida fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di rinnovo su richiesta dell’Organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono rilasciare la delega personale volontaria i beneficiari di trattamenti di mobilità in pagamento, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, nonché sussidi per lavori socialmente utili.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

La delega deve essere trasmessa telematicamente all’INPS utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. La delega va sottoscritta dal titolare della prestazione e accompagnata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido; nella richiesta di prestazione deve essere indicata la sigla dell’Organizzazione sindacale beneficiaria.

Conservazione della documentazione

L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità secondo le regole della conservazione sostitutiva, fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza. Nei casi di pagamento diretto di integrazione salariale da parte dell’INPS, gli stessi obblighi documentali e di conservazione gravano sul datore di lavoro per le deleghe e revoche trasmesse dai lavoratori.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento valido. La nuova delega può produrre effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente delega già attiva. L’INPS elabora la richiesta e la comunica all’Organizzazione sindacale competente; nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale, revoca e nuova delega vanno consegnate al datore di lavoro.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è determinato come percentuale dell’importo lordo della prestazione: 5% per NASpI, 5% per DIS-COLL, 5% per CIG e 5% per i restanti trattamenti (disoccupazione speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).

Fornitura dati e comunicazioni

Tramite l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito INPS, l’Istituto mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei soggetti per i quali è stata operata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati. La stessa applicazione consente l’invio delle fatture relative al costo dei servizi e di eventuali comunicazioni inerenti la convenzione, nel rispetto delle regole di sicurezza INPS e del Garante privacy.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

L’INPS versa all’Organizzazione sindacale gli importi trattenuti, al netto delle spese di cui all’articolo 8 della convenzione e di eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati annuali nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. I costi del servizio di riscossione sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018; per la gestione delega è previsto un costo di 0,45 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018. Restano a carico dell’Organizzazione sindacale gli ulteriori oneri inerenti alla convenzione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’applicazione della convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra associato e Organizzazione sindacale. La CONF.SIN. esonera l’Istituto da responsabilità per le vicende del rapporto associativo e, in caso di controversie sulla validità della delega con soccombenza dell’Organizzazione, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione; l’Organizzazione deve rimborsare le spese legali sostenute dall’Istituto se chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e sindacato.

Recesso e risoluzione della convenzione

L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul corretto esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni che impediscano la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso l’Istituto deve motivare la decisione, concedere 30 giorni per osservazioni dell’Organizzazione e comunicare entro i 30 giorni successivi l’esito finale. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se sopravvengono norme che ne rendano impossibile la prosecuzione o se emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato alla convenzione è 10 30. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25726, GPA35726 e GPA11726; le spese di esazione sono imputate al conto GPA24042. Le rimesse all’Organizzazione sindacale avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili.

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