Circolare numero 154 del 18-12-2019
Si forniscono le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la CONFEDERAZIONE DATORIALE (CONF.DAT.), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta tra INPS e CONFEDERAZIONE DATORIALE (CONF.DAT.) per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee. Vengono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di trasmissione e conservazione, la revoca, la misura del contributo, le regole di fornitura dati, i rapporti finanziari e le spese, oltre alle clausole di salvaguardia, alle ipotesi di recesso/risoluzione, al codice INPS e alle istruzioni contabili. La convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta via PEC almeno sei mesi prima della scadenza.
Convenzione INPS-CONF.DAT. per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-CONF.DAT. per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina la convenzione stipulata il 6 novembre 2019 tra INPS e CONFEDERAZIONE DATORIALE (CONF.DAT.) per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee. Il documento riepiloga soggetti ammessi, modalità di delega e revoca, misura del contributo, scambio dati, aspetti finanziari, clausole di tutela dell’Istituto, nonché recesso, risoluzione e istruzioni contabili.
Ambito di applicazione e durata della convenzione
La convenzione si fonda sullo schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018 e resta efficace fino al 31 dicembre 2021. È rinnovabile su richiesta dell’Organizzazione sindacale, da trasmettere all’INPS tramite PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni. Resta salva la facoltà di ciascuna parte di recedere con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi mediante delega personale volontaria i beneficiari di:
- trattamenti di mobilità in corso di pagamento;
- NASPI;
- ASDI;
- DIS-COLL;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alle trattenute avviene con trasmissione telematica di apposita delega all’INPS. La delega deve essere redatta sul modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018. Il modulo deve essere sottoscritto dal titolare della prestazione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione della delega e obblighi di conservazione
La delega alla riscossione della quota associativa deve indicare la sigla dell’Organizzazione sindacale a favore della quale si effettua la trattenuta ed essere contenuta nel modello INPS di richiesta della prestazione, con allegata copia di un documento d’identità in corso di validità. Per le prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all’anno, l’Organizzazione sindacale può presentare la delega anche successivamente alla richiesta della prestazione, secondo le modalità indicate dall’Istituto.
L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità fino ai termini ordinari di prescrizione, nel rispetto delle regole sulla conservazione sostitutiva, garantendo identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza. Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare i dati relativi alle deleghe e conservare la documentazione.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale, e ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Organizzazione stessa. Tuttavia, l’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Istituto elabora la richiesta e la comunica all’Organizzazione sindacale competente nel più breve tempo possibile. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da una delega verso altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. In caso di revoca contestuale a nuova delega, l’Organizzazione sindacale deve conservare entrambi gli originali e la copia del documento d’identità. Per i trattamenti di integrazione salariale pagati direttamente dall’INPS, revoca e nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede alla comunicazione all’Istituto e alla conservazione dei documenti.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale trattenuto sull’importo lordo della prestazione è fissato nelle seguenti misure:
- 3% per NASPI;
- 3% per DIS-COLL;
- 3% per CIG;
- 3% per gli altri trattamenti, ossia disoccupazione speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Fornitura dei dati e gestione delle comunicazioni
Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e gli importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici eseguiti a favore della medesima Organizzazione.
La stessa applicazione è utilizzata dall’Istituto per trasmettere le fatture relative al costo del servizio e le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione. Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’INPS e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale. L’INPS versa l’importo delle trattenute operate, dedotte le spese convenzionali e le eventuali trattenute non dovute già versate, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
I costi del servizio di riscossione sono stati fissati con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, dal 1° gennaio 2018 è previsto un costo di 0,45 euro per la gestione della delega. Ogni altro onere inerente alla convenzione resta a carico dell’Organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il singolo associato e l’Organizzazione sindacale. Quest’ultima esonera l’Istituto da qualsiasi responsabilità derivante da tali rapporti. In particolare, nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante, se soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in ipotesi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte dei creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie relative o comunque connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
La convenzione riconosce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative/regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente la volontà di recedere; l’Organizzazione ha 30 giorni per presentare osservazioni, eventualmente documentate; nei 30 giorni successivi l’INPS comunica la decisione finale, accogliendo le osservazioni oppure confermando il recesso.
La risoluzione di diritto opera, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., quando sopravvengano norme che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione o quando emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS. La risoluzione si perfeziona nel momento in cui l’Istituto comunica di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate via PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è 10 31. Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti all’Organizzazione sindacale CONF.DAT. sono istituiti i conti:
- GPA25727, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35727, per l’accreditamento all’Organizzazione sindacale dei contributi trattenuti;
- GPA11727, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse sono effettuate con le ordinarie procedure di pagamento accentrato, con contestuale rilevazione contabile.
Punti principali
Premessa e durata della convenzione
La convenzione tra INPS e CONF.DAT. è stata sottoscritta il 6 novembre 2019 sulla base dello schema approvato con determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021, è rinnovabile su richiesta dell’Organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza e può cessare anticipatamente per recesso di una delle parti con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega volontaria personale i beneficiari di trattamenti di mobilità in pagamento, NASPI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, nonché dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega per le trattenute è trasmessa telematicamente all’INPS mediante apposito modulo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni privacy. Deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e accompagnata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido; nel modello INPS di richiesta prestazione deve essere indicata la sigla dell’Organizzazione sindacale destinataria della trattenuta e allegata copia del documento d’identità in corso di validità.
Conservazione della documentazione
L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, garantendo identificazione certa del soggetto, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza. Per i trattamenti di integrazione salariale pagati direttamente dall’INPS, gli stessi adempimenti documentali e di comunicazione sono affidati al datore di lavoro.
Revoca della delega e nuove deleghe
L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e un documento di identità valido. La nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. In caso di revoca e nuova delega contestuali, l’Organizzazione sindacale deve conservare entrambi gli originali; nei casi di pagamento diretto delle integrazioni salariali, revoca e nuova delega vanno consegnate al datore di lavoro, che comunica i dati all’INPS e conserva gli originali.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è stabilito in percentuale sull’importo lordo della prestazione: 3% per NASPI, 3% per DIS-COLL, 3% per CIG e 3% per i restanti trattamenti (disoccupazione speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Fornitura dei dati e comunicazioni
Tramite l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi con trattenuta, con dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati. La stessa applicazione consente l’invio delle fatture relative ai costi del servizio e delle comunicazioni inerenti la convenzione, nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Istituto e del Garante privacy.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
L’INPS versa all’Organizzazione sindacale le trattenute operate, al netto delle spese di cui all’articolo 8 della convenzione e delle eventuali trattenute non dovute già versate, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. I costi del servizio, fissati con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, prevedono per la gestione della delega un costo di 0,45 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018, oltre agli altri oneri a carico dell’Organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra associato e Organizzazione sindacale. Quest’ultima esonera l’Istituto da ogni responsabilità per controversie sul rilascio della delega e, se soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, e l’Organizzazione deve rimborsare le spese legali sostenute dall’Istituto in caso di controversie connesse ai rapporti associativi.
Recesso e risoluzione della convenzione
L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni su denominazione, acronimo o logo dell’Organizzazione, su legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative/regolamentari che impediscano la revisione della convenzione. Il procedimento prevede comunicazione motivata, 30 giorni per le osservazioni dell’Organizzazione e ulteriori 30 giorni per la decisione finale dell’Istituto. La risoluzione di diritto opera, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se norme sopravvenute impediscono la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS; tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato è 10 31. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25727, GPA35727 e GPA11727; gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione vanno imputati al conto GPA24042. Le rimesse sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato e contestuale rilevazione contabile.
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