Circolare numero 155 del 18-12-2019
Si forniscono le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del Lavoro Autonomo in generale (FEDERTERZIARIO), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 12 novembre 2019 tra INPS e FEDERTERZIARIO per la riscossione delle quote associative dei titolari di prestazioni temporanee. Definisce i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di trasmissione e conservazione, la revoca, la misura del contributo, la messa a disposizione dei dati, i rapporti finanziari e i costi del servizio, oltre alle clausole di salvaguardia, alle cause di recesso/risoluzione, al codice INPS e alle istruzioni contabili.
Convenzione INPS-FEDERTERZIARIO per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-FEDERTERZIARIO per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina la convenzione stipulata il 12 novembre 2019 tra INPS e FEDERTERZIARIO per la riscossione dei contributi associativi sui trattamenti temporanei erogati dall’Istituto. Il documento definisce i soggetti abilitati a rilasciare la delega, le modalità di acquisizione e conservazione, la revoca, la misura del contributo, gli scambi informativi tra INPS e Organizzazione sindacale, i profili finanziari e contabili, nonché le clausole di tutela per l’Istituto.
Premessa, durata e rinnovo della convenzione
La convenzione è stata sottoscritta sulla base dello schema approvato con determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018 ed è valida fino al 31 dicembre 2021. Il rinnovo è subordinato a specifica richiesta della Organizzazione sindacale, da trasmettere all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di tale richiesta, la convenzione perde efficacia alla data di scadenza e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni. Resta comunque ferma la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte tramite PEC.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega personale volontaria per il versamento dei contributi associativi i beneficiari dei seguenti trattamenti:
- indennità di mobilità in corso di pagamento;
- NASpI;
- ASDI;
- DIS-COLL;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
L’autorizzazione alla trattenuta è resa mediante trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega. La delega deve essere compilata sul modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati espressamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.
La delega deve inoltre:
- essere sottoscritta dal titolare della prestazione;
- riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Nella domanda di prestazione deve essere indicata la sigla dell’Organizzazione sindacale beneficiaria della trattenuta. Alla delega va allegata copia di un documento d’identità in corso di validità del delegante. Per le prestazioni temporanee di durata superiore all’anno, l’Organizzazione sindacale può presentare la delega anche in un momento successivo alla richiesta della prestazione, secondo le specifiche modalità indicate dall’Istituto.
Conservazione della documentazione e adempimenti del datore di lavoro
L’Organizzazione sindacale deve custodire l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e per i termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, l’integrità e l’immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, è il datore di lavoro a dover comunicare i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori e a conservare la relativa documentazione.
Revoca della delega e nuova delega
Il rapporto associativo è considerato esclusivamente intercorso tra l’associato e l’Organizzazione sindacale; pertanto, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Organizzazione. Tuttavia, l’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto elabora la richiesta e ne dà comunicazione all’Organizzazione competente.
Se per la stessa prestazione perviene una nuova delega mentre è già attiva una delega per altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con le necessarie indicazioni identificative. L’Organizzazione che acquisisce contestualmente revoca e nuova delega deve conservare entrambi gli originali e la copia del documento d’identità secondo le regole sopra richiamate.
Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, revoca e/o nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede a comunicare i dati all’INPS e a conservare gli originali.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato come percentuale dell’importo lordo della prestazione ed è fissato nella misura del 3% per:
- NASpI;
- DIS-COLL;
- CIG;
- trattamenti residui, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Fornitura dei dati e comunicazioni tramite applicazione dedicata
Nell’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", disponibile nei servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima Organizzazione.
Tramite la stessa applicazione, l’Istituto invia anche le fatture relative al costo dei servizi e ogni altra comunicazione inerente la convenzione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza fissate dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e rimborso dei costi
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per il servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti definiti a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale.
L’INPS versa all’Organizzazione sindacale gli importi trattenuti, al netto:
- delle spese previste dalla convenzione;
- delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. I costi del servizio di riscossione sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018; per la gestione della delega è previsto un costo di euro 0,45 a decorrere dal 1° gennaio 2018. Ogni altro onere relativo alla convenzione è a carico dell’Organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra associato e Organizzazione sindacale. L’Organizzazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tale rapporto e, in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione eseguiti da creditori dell’Organizzazione sindacale o di strutture a essa associate, anche se il pignoramento è già in corso o è stato eseguito alla data di stipula della convenzione.
Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto, quantificate nel rispetto della normativa sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
L’INPS può recedere unilateralmente nei casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure qualora l’Organizzazione perda i requisiti di legge necessari per la stipula della convenzione. Il recesso è possibile anche se intervengono disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della convenzione.
Prima di esercitare il recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente all’Organizzazione la volontà di recedere. Quest’ultima può inviare osservazioni, con eventuale documentazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nei 30 giorni successivi, l’INPS comunica il recesso motivato oppure la decisione di non procedere, se accoglie le osservazioni.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi in cui:
- disposizioni normative o regolamentari rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS da parte dell’Organizzazione sindacale.
La risoluzione opera nel momento in cui l’Istituto comunica all’Organizzazione la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate tramite PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS 10 33. Per la rilevazione contabile dei contributi e dei versamenti a favore di FEDERTERZIARIO sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25731, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35731, per l’accreditamento all’Organizzazione sindacale dei contributi associativi;
- GPA11731, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale;
- GPA24042, per il rimborso delle spese del servizio di esazione.
Le rimesse a favore dell’Organizzazione sono effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e la contestuale rilevazione contabile. L’allegato n. 2 reca la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Premessa e durata della convenzione
Il 12 novembre 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra INPS e FEDERTERZIARIO, sulla base dello schema approvato con determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021, è rinnovabile su richiesta dell’Organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza e, in mancanza, cessa automaticamente. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega personale volontaria i beneficiari di trattamenti di mobilità in corso di pagamento, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega per la trattenuta è trasmessa telematicamente all’INPS tramite l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018. La delega deve essere firmata dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. La sigla dell’Organizzazione sindacale a favore della quale avviene la trattenuta deve essere indicata nel modello INPS di richiesta della prestazione, con allegata copia del documento d’identità in corso di validità. Per prestazioni temporanee superiori all’anno, la delega può essere presentata anche successivamente, secondo le modalità indicate dall’Istituto.
Conservazione della documentazione e ruolo del datore di lavoro
L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità, nel rispetto delle regole sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, assicurando identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza. Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la documentazione.
Revoca della delega
Il rapporto associativo è solo tra l’associato e l’Organizzazione sindacale, pertanto le comunicazioni dell’associato su tale rapporto vanno indirizzate all’Organizzazione. La revoca può essere comunicata direttamente all’INPS, indicando l’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido; l’Istituto ne dà comunicazione all’Organizzazione competente. Se una nuova delega per la stessa prestazione arriva quando ne esiste già un’altra, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. In caso di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, revoca e nuova delega vanno consegnate al datore di lavoro, che trasmette i dati all’INPS e conserva gli originali.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato in percentuale sull’importo lordo della prestazione e risulta pari al 3% per NASpI, al 3% per DIS-COLL, al 3% per CIG e al 3% per i restanti trattamenti (disoccupazione speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Fornitura dati e comunicazioni
Nell’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della stessa Organizzazione. Tramite la medesima applicazione sono trasmesse anche le fatture relative al costo dei servizi e ogni comunicazione inerente la convenzione, nel rispetto delle regole di sicurezza dell’Istituto e del Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e gli adempimenti avvengono a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale. L’INPS versa le somme trattenute, al netto delle spese e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. I costi del servizio sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018; per la gestione delega è previsto il costo di euro 0,45 a decorrere dal 1° gennaio 2018. Ogni altro onere inerente alla convenzione è a carico dell’Organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra associato e Organizzazione sindacale. L’Organizzazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti; in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche per pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS, secondo nota specifica e nei limiti della normativa sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
L’INPS può recedere unilateralmente se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, se l’Organizzazione perde i requisiti di legge per stipulare la convenzione, oppure se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che non consentono la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto comunica le ragioni all’Organizzazione, che può presentare osservazioni entro 30 giorni; nei 30 giorni successivi l’Istituto comunica l’eventuale recesso oppure la decisione di non procedere. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., se sopravvengono norme che ne rendono impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
È assegnato il codice INPS 10 33. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25731 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35731 per l’accreditamento all’Organizzazione sindacale, GPA11731 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione e GPA24042 per il rimborso delle spese del servizio di esazione. Le rimesse a favore dell’Organizzazione sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato e rilevazione contabile; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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