Circolare numero 151 del 18-12-2019
Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI CENTRI ELABORAZIONE DATI (SILCED), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 13 novembre 2019 tra INPS e SILCED per la riscossione dei contributi sindacali sui trattamenti di disoccupazione agricola. Sono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di trasmissione e validità della stessa, la misura del contributo, la fornitura dei dati all’organizzazione sindacale, i rapporti finanziari e i costi del servizio, oltre alle clausole di salvaguardia, recesso/risoluzione e alle istruzioni contabili per la registrazione delle operazioni.
Convenzione INPS-SILCED per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli disoccupati
Convenzione INPS-SILCED per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli disoccupati
La circolare descrive la convenzione stipulata tra INPS e SINDACATO ITALIANO LAVORATORI CENTRI ELABORAZIONE DATI (SILCED) per la riscossione dei contributi sindacali sui trattamenti di disoccupazione agricola. Vengono disciplinati i soggetti ammessi alla delega, le modalità di rilascio e trasmissione, la gestione dei flussi informativi, gli aspetti finanziari e contabili, nonché le clausole di responsabilità, recesso e risoluzione.
Premessa e durata della convenzione
La convenzione è stata sottoscritta il 13 novembre 2019 sulla base dello schema approvato con determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile solo su specifica richiesta del sindacato da inviare all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza della richiesta, la convenzione cessa automaticamente di avere efficacia e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni. Resta salva la facoltà di ciascuna parte di recedere con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega personale volontaria per il versamento dei contributi associativi i lavoratori agricoli che hanno diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione oppure al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega. Il modulo predisposto dall’Istituto deve riportare in modo espresso la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione della delega nel modello di domanda
La delega alla riscossione deve essere inserita nel modello INPS di richiesta della prestazione, con indicazione della sigla dell’organizzazione sindacale beneficiaria. Deve essere firmata dal delegante e accompagnata dalla copia di un documento d’identità in corso di validità. La delega produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta. Sono inefficaci le deleghe non contenute nel modello di domanda, quelle prive di sottoscrizione e quelle trasmesse dopo la presentazione della domanda. Il sindacato deve conservare l’originale della delega e la copia del documento nel rispetto delle regole di conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione.
Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale è indicato espressamente nel testo della delega.
Flussi informativi e utilizzo dell’applicazione dedicata
Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione del sindacato gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici eseguiti. Tramite la medesima applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative ai costi dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e sono gestite a livello centrale tra la Direzione generale e l’organizzazione sindacale. L’Istituto versa al sindacato, senza oneri di interessi, le somme trattenute sui pagamenti effettuati, dedotte le spese convenzionali e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. I costi del servizio di riscossione sono stati fissati con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e, per questa convenzione, dal 1° gennaio 2018 risultano pari a 0,45 euro per la gestione della delega. Ogni altro onere connesso alla convenzione resta a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che rimane estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e l’organizzazione sindacale. Il sindacato esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori del sindacato o di strutture ad esso associate. Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie relative ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS, su semplice presentazione di nota specifica, nei limiti dei compensi professionali previsti dalla normativa vigente.
Recesso e risoluzione della convenzione
La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente nei casi di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge da parte del sindacato o quando sopravvengano norme che non consentano la revisione o integrazione della convenzione ai sensi dell’articolo 13. Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente la propria intenzione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il sindacato può presentare osservazioni, anche documentate; nei 30 giorni successivi l’INPS comunica se procede al recesso o se, accogliendo le osservazioni, rinuncia a recedere. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione oppure se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate via PEC.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti a favore di SILCED sono istituiti i conti GPA25730, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA11730, per la rilevazione del debito verso l’organizzazione sindacale in contropartita del conto GPA35042. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse al sindacato avvengono con le ordinarie procedure di pagamento accentrato, che consentono anche la contestuale rilevazione contabile. L’allegato n. 2 riporta la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Sottoscrizione e durata della convenzione
La convenzione tra INPS e SILCED è stata firmata il 13 novembre 2019 in base allo schema approvato con determinazione presidenziale n. 49/2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta del sindacato da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza; in mancanza, il servizio cessa automaticamente. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti abilitati a rilasciare la delega
Possono versare il contributo associativo mediante delega personale volontaria i lavoratori agricoli che hanno titolo all’indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
Modalità di rilascio e validità della delega
La delega per la trattenuta è trasmessa telematicamente all’INPS mediante l’apposito modulo predisposto dall’Istituto. Il modulo deve indicare espressamente la misura del contributo e contenere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018. La delega deve essere firmata dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione della delega nel modello di domanda
La delega alla riscossione deve essere contenuta nel modello INPS di richiesta della prestazione e deve riportare la sigla dell’organizzazione sindacale beneficiaria. Deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata dalla copia di un documento d’identità in corso di validità. Produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta. Sono inefficaci le deleghe non inserite nel modello di domanda, quelle prive di firma e quelle pervenute dopo la domanda di prestazione. Il sindacato deve conservare l’originale della delega e la copia del documento per i termini ordinari di prescrizione, nel rispetto delle regole di conservazione sostitutiva.
Misura del contributo sindacale
L’importo del contributo sindacale è indicato espressamente nel testo della delega.
Fornitura dati e comunicazioni
Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", disponibile nei servizi online del sito istituzionale, INPS mette a disposizione del sindacato gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici eseguiti. Tramite la stessa applicazione sono inviate anche le fatture relative ai costi del servizio e le eventuali comunicazioni sulla convenzione. Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Istituto e del Garante privacy.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese dell’Istituto sono disciplinate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e gestite a livello centrale. INPS versa al sindacato, senza interessi, le trattenute operate, dedotte le spese e le eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Il costo del servizio di riscossione è fissato dalla determinazione presidenziale n. 46/2018 e, per questa convenzione, dal 1° gennaio 2018 è pari a 0,45 euro per la gestione della delega. Ogni altro onere relativo alla convenzione è a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritti e sindacato. Il sindacato esonera l’Istituto da responsabilità connesse a tali rapporti; in caso di controversie sulla validità della delega, l’organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata. INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, compresi i casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione. Il sindacato deve rimborsare anche le spese legali sostenute dall’Istituto qualora sia coinvolto in giudizio per controversie inerenti i rapporti tra associati e organizzazione.
Recesso e risoluzione
L’Istituto può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge dell’organizzazione o se nuove norme impediscono la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, INPS deve comunicare motivatamente la decisione; il sindacato ha 30 giorni per presentare osservazioni documentate, e nei 30 giorni successivi l’Istituto comunica l’esito. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se nuove norme rendono impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto. Tutte le comunicazioni avvengono via PEC.
Istruzioni contabili
Per la contabilizzazione sono istituiti i conti GPA25730 per i contributi trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola e GPA11730 per il debito verso SILCED, in contropartita del conto GPA35042. Le spese del servizio di esazione da trattenere sulle somme da versare sono imputate al conto GPA24042. I versamenti al sindacato avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato con contestuale rilevazione contabile; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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