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Sentenza

Sentenza n. 1314/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 95/2024, pubblicata il 14.5.2024.

Giustizia amministrativa202600264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 95/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ferrara n. 95/2024, pubblicata il 14 maggio 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 29 gennaio 2026. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero e gli uffici scolastici intimati non si sono costituiti in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per l'ottemperanza, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza. Ha nominato quale commissario ad acta, per l'eventuale ulteriore inadempimento e su istanza di parte, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, da insediarsi e provvedere entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e predisporre misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione e rimasta ineseguita dopo la scadenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il giudice amministrativo accoglie l'azione di ottemperanza e ordina all'amministrazione di dare puntuale esecuzione alle statuizioni giudiziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
  • L'esecuzione del giudicato comprende anche le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza, oltre agli importi eventualmente già corrisposti da detrarre dal dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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