Cassazione Penale, Sentenza n. 2323/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Catanzaro del 17/03/2022 che ha disposto il ripristino del sequestro di beni intestati a Maria Vinci, Francesco e Rosario Fiarè (beni ritenuti riconducibili a Filippo Fiarè). Le censure sono due: (1) violazione delle norme sul procedimento camerale (artt. 178-179 c.p.p.), per non avere dato previo avviso ai terzi interessati dell'udienza camerale che ha deciso il ripristino, impedendo loro di difendersi; (2) errata applicazione delle norme sulle misure reali (artt. 125, 262 e 323 c.p.p.), atteso che la confisca dei medesimi beni era stata revocata dalla sentenza della Corte d'appello del 26/11/2019 e quella statuizione non era stata impugnata dalla pubblica accusa, divenendo quindi irrevocabile (confermata dalla sentenza della Cassazione Sez.3 n.1555/21), sicché non poteva ritenersi legittimo il mantenimento o il ripristino di una misura cautelare reale su beni che non sono più assoggettabili a confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto fondate entrambe le doglianze: (i) i terzi potenzialmente destinatari del provvedimento di sequestro avevano diritto a essere avvisati e a partecipare all'udienza camerale; (ii) la parte relativa alla revoca della confisca era ormai irrevocabile (non impugnata dalla pubblica accusa e confermata da successiva pronuncia), per cui il ripristino del sequestro era insensato. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto (Fiarè Filippo, Vinci Maria, Fiarè Francesco e Fiarè Rosario).
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
richiamato in relazione all'obbligo di informazione/partecipazione dei terzi interessati nelle udienze camerali che decidono sulle misure cautelari; la mancata comunicazione ha leso il diritto di difesa dei terzi
art. 179 cod. proc. pen.
collegato all'art. 178: disciplina le modalità dell'udienza camerale e la partecipazione dei soggetti interessati; la Corte ha ritenuto obbligatoria la partecipazione dei potenziali aventi diritto prima di disporre o ripristinare misure reali
art. 125 cod. proc. pen.
richiamato nella censura inerente la corretta applicazione delle regole sulle misure cautelari e sull'esecuzione delle decisioni che incidono sui beni; la Corte ha valutato l'operato del Tribunale alla luce della definitività della pronuncia sulla confisca
art. 262 cod. proc. pen.
richiamato nel ragionamento secondo cui, ove la confisca sia stata definitivamente revocata, viene meno la ragionevole prospettiva di confisca e quindi l'idoneità della misura cautelare reale a permanere
art. 323 cod. proc. pen.
richiamato come norma collegata al regime del sequestro e della confisca; la Corte ha ritenuto che non possa conservarsi il sequestro quando la confisca è divenuta irrevocabile nella parte che esclude la misura reale
Sentenza Cass. Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021
decisione interpellata dalla Corte di legittimità per attestare l'irrevocabilità della pronuncia sulla revoca della confisca: la mancata impugnazione da parte della Procura e la successiva adozione del dispositivo della sentenza di cassazione hanno consolidato la definitività della revoca della confisca
Sentenza Cass. Sez. 1, n. 1230 del 09/02/1999 (citata)
richiamata dai ricorrenti per sostenere che la sentenza diviene esecutiva a prescindere dall'attestazione del cancelliere; la Corte ha comunque posto la definitiva irrevocabilità come elemento decisivo
Massime di principio
- I terzi potenzialmente interessati da provvedimenti cautelari reali (apparenti intestatari) hanno diritto ad essere informati e a partecipare all'udienza camerale che decide sulla misura: l'assenza di avviso può determinare l'annullamento del provvedimento.
- Non è ammissibile il mantenimento o il ripristino di un sequestro preventivo su beni per i quali la confisca è stata revocata con sentenza diventata irrevocabile: la definitiva esclusione della confisca elimina la ragione giustificatrice della misura cautelare reale.
- La pubblica accusa che non impugna una statuizione (es. la revoca della confisca) rende quella statuizione efficace e opponibile come irrevocabile nei confronti delle misure cautelari successive; prima di imporre o ripristinare un sequestro occorre verificare l'esistenza di pronunce definitive sui medesimi beni.
- Quando coesistono profili procedurali (mancata partecipazione dei terzi) e profili di merito (irrevocabilità della pronuncia sulla confisca) la Corte può disporre l'annullamento senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti istruttori.
- I provvedimenti cautelari reali devono basarsi su una prospettiva concreta e non già su ipotesi astratte: l'assenza di prospettiva di confisca giustifica la cessazione del sequestro e la restituzione dei beni.
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