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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2323/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Catanzaro del 17/03/2022 che ha disposto il ripristino del sequestro di beni intestati a Maria Vinci, Francesco e Rosario Fiarè (beni ritenuti riconducibili a Filippo Fiarè). Le censure sono due: (1) violazione delle norme sul procedimento camerale (artt. 178-179 c.p.p.), per non avere dato previo avviso ai terzi interessati dell'udienza camerale che ha deciso il ripristino, impedendo loro di difendersi; (2) errata applicazione delle norme sulle misure reali (artt. 125, 262 e 323 c.p.p.), atteso che la confisca dei medesimi beni era stata revocata dalla sentenza della Corte d'appello del 26/11/2019 e quella statuizione non era stata impugnata dalla pubblica accusa, divenendo quindi irrevocabile (confermata dalla sentenza della Cassazione Sez.3 n.1555/21), sicché non poteva ritenersi legittimo il mantenimento o il ripristino di una misura cautelare reale su beni che non sono più assoggettabili a confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto fondate entrambe le doglianze: (i) i terzi potenzialmente destinatari del provvedimento di sequestro avevano diritto a essere avvisati e a partecipare all'udienza camerale; (ii) la parte relativa alla revoca della confisca era ormai irrevocabile (non impugnata dalla pubblica accusa e confermata da successiva pronuncia), per cui il ripristino del sequestro era insensato. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto (Fiarè Filippo, Vinci Maria, Fiarè Francesco e Fiarè Rosario).

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione all'obbligo di informazione/partecipazione dei terzi interessati nelle udienze camerali che decidono sulle misure cautelari; la mancata comunicazione ha leso il diritto di difesa dei terzi

  • art. 179 cod. proc. pen.

    collegato all'art. 178: disciplina le modalità dell'udienza camerale e la partecipazione dei soggetti interessati; la Corte ha ritenuto obbligatoria la partecipazione dei potenziali aventi diritto prima di disporre o ripristinare misure reali

  • art. 125 cod. proc. pen.

    richiamato nella censura inerente la corretta applicazione delle regole sulle misure cautelari e sull'esecuzione delle decisioni che incidono sui beni; la Corte ha valutato l'operato del Tribunale alla luce della definitività della pronuncia sulla confisca

  • art. 262 cod. proc. pen.

    richiamato nel ragionamento secondo cui, ove la confisca sia stata definitivamente revocata, viene meno la ragionevole prospettiva di confisca e quindi l'idoneità della misura cautelare reale a permanere

  • art. 323 cod. proc. pen.

    richiamato come norma collegata al regime del sequestro e della confisca; la Corte ha ritenuto che non possa conservarsi il sequestro quando la confisca è divenuta irrevocabile nella parte che esclude la misura reale

  • Sentenza Cass. Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021

    decisione interpellata dalla Corte di legittimità per attestare l'irrevocabilità della pronuncia sulla revoca della confisca: la mancata impugnazione da parte della Procura e la successiva adozione del dispositivo della sentenza di cassazione hanno consolidato la definitività della revoca della confisca

  • Sentenza Cass. Sez. 1, n. 1230 del 09/02/1999 (citata)

    richiamata dai ricorrenti per sostenere che la sentenza diviene esecutiva a prescindere dall'attestazione del cancelliere; la Corte ha comunque posto la definitiva irrevocabilità come elemento decisivo

Massime di principio

  • I terzi potenzialmente interessati da provvedimenti cautelari reali (apparenti intestatari) hanno diritto ad essere informati e a partecipare all'udienza camerale che decide sulla misura: l'assenza di avviso può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • Non è ammissibile il mantenimento o il ripristino di un sequestro preventivo su beni per i quali la confisca è stata revocata con sentenza diventata irrevocabile: la definitiva esclusione della confisca elimina la ragione giustificatrice della misura cautelare reale.
  • La pubblica accusa che non impugna una statuizione (es. la revoca della confisca) rende quella statuizione efficace e opponibile come irrevocabile nei confronti delle misure cautelari successive; prima di imporre o ripristinare un sequestro occorre verificare l'esistenza di pronunce definitive sui medesimi beni.
  • Quando coesistono profili procedurali (mancata partecipazione dei terzi) e profili di merito (irrevocabilità della pronuncia sulla confisca) la Corte può disporre l'annullamento senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti istruttori.
  • I provvedimenti cautelari reali devono basarsi su una prospettiva concreta e non già su ipotesi astratte: l'assenza di prospettiva di confisca giustifica la cessazione del sequestro e la restituzione dei beni.

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