Regolamento (UE) 2024/2731
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2731 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione delle importazioni di determinati prodotti laminati piatti stagnati originari della Cina nell’ambito di un’inchiesta antidumping avviata dalla Commissione. La registrazione serve a preservare la possibilità di riscuotere retroattivamente eventuali dazi antidumping definitivi, se ne ricorreranno i presupposti ai sensi del regolamento di base. La misura è temporanea, dura nove mesi ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Registrazione per nove mesi delle importazioni nell’UE di prodotti laminati piatti di ferro o acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese, ai fini di un possibile dazio antidumping retroattivo.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati, originari della Repubblica popolare cinese. Il prodotto è identificato dai codici NC 7210 11 00, 7210 12, ex 7210 70, 7210 90 40, ex 7210 90 80, 7212 10 ed ex 7212 40, nonché dai corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento, con valore meramente informativo. La misura consiste nella registrazione doganale delle importazioni per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore. Non introduce da subito dazi, ma prepara l’eventuale applicazione retroattiva di dazi antidumping se l’inchiesta lo giustificherà.
Registrazione delle importazioni di prodotti laminati piatti stagnati originari della Cina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2731 della Commissione dispone, nell’ambito di un procedimento antidumping, la registrazione doganale delle importazioni di specifici prodotti laminati piatti di ferro o acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e mira a preservare la possibilità di applicare, in seguito, dazi antidumping retroattivi sulle importazioni registrate, se l’inchiesta condurrà a tale esito.
Contesto dell’inchiesta antidumping
La Commissione richiama l’avvio del procedimento antidumping del 16 maggio 2024, conseguente a una denuncia presentata il 2 aprile 2024 da EUROFER per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione. Il regolamento non istituisce ancora alcun dazio, ma si inserisce nella fase istruttoria volta a verificare dumping, pregiudizio e nesso causale.
Prodotto interessato e classificazione tariffaria
Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati. Il testo richiama i codici NC 7210 11 00, 7210 12, ex 7210 70, 7210 90 40, ex 7210 90 80, 7212 10 ed ex 7212 40, con i corrispondenti codici TARIC elencati nel regolamento. La Commissione precisa che tali codici hanno valore puramente informativo e possono subire modifiche in caso di variazioni della classificazione tariffaria.
Misura di registrazione e sua durata
Le autorità doganali sono incaricate di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Cina. La registrazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e resta efficace per nove mesi. Si tratta quindi di una misura temporanea di salvaguardia procedurale, non di un dazio immediato.
Possibile effetto retroattivo dei dazi antidumping
La funzione della registrazione è consentire l’eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping definitivi, qualora nel prosieguo dell’inchiesta risultino soddisfatte le condizioni previste dalla disciplina di base. La Commissione rinvia al futuro regolamento istitutivo dei dazi definitivi la valutazione della ricorrenza dei presupposti per la riscossione retroattiva.
Criteri indicativi per la determinazione di futuri dazi
Nel considerando, la Commissione richiama le asserzioni della denuncia sui margini di dumping stimati tra il 25 % e il 35 % nel periodo ottobre 2022-settembre 2023 e sul livello medio di eliminazione del pregiudizio, pari al 15,6 %. In via generale, l’importo del dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Tuttavia, se emergessero distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping, secondo l’articolo 7, paragrafo 2 ter, quando un dazio inferiore non sarebbe sufficiente a eliminare il pregiudizio all’industria dell’Unione.
Trattamento dei dati personali e applicazione finale
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono assoggettati al regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica degli atti regolamentari dell’Unione.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta antidumping e contesto
La Commissione richiama l’avvio, il 16 maggio 2024, di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di ferro o acciai non legati, stagnati. L’apertura segue una denuncia presentata il 2 aprile 2024 da EUROFER per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione.
Prodotto soggetto a registrazione
La registrazione riguarda prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati. Il regolamento elenca i codici NC e TARIC interessati, precisando che la classificazione tariffaria può essere successivamente modificata e che i codici sono indicati solo a titolo informativo.
Registrazione delle importazioni
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali sono incaricate di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. La Commissione adotta la registrazione di propria iniziativa. La registrazione è funzionale a consentire, se del caso, la riscossione retroattiva di dazi antidumping sulle importazioni registrate.
Durata della registrazione
La registrazione scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Possibile riscossione retroattiva dei dazi
La decisione sulla riscossione retroattiva di eventuali dazi definitivi sarà adottata, se del caso, nel regolamento che istituisce i dazi definitivi. Il pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta e dalla verifica delle condizioni previste dal regolamento di base.
Parametri per l’eventuale dazio definitivo
La denuncia indica margini di dumping stimati tra il 25 % e il 35 % nel periodo ottobre 2022-settembre 2023 e un livello medio di eliminazione del pregiudizio del 15,6 %. In via ordinaria, l’importo di eventuali dazi è fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Se nel corso dell’inchiesta emergono distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio può essere fissato al livello del margine di dumping ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, se un dazio inferiore non è sufficiente a eliminare il pregiudizio.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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