Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 10834/2026 - Roma, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, II Sezione Lavoro, del 13.1.2015, n. 210/15, resa nel giudizio R.G. n. 11341/2014, notificata all’Amministrazione intimata e non impugnata, avente ad oggetto l'obbligo di ricostruzione della carriera delle ricorrenti per il servizio di pre-ruolo prestato.

Giustizia amministrativa201712367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, recante l'obbligo di ricostruzione della carriera per il servizio di pre-ruolo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, notificata all'amministrazione e non impugnata, avente a oggetto la ricostruzione della carriera per il servizio di pre-ruolo prestato. Nel corso del giudizio il Commissario ad acta ha depositato la relazione finale, dichiarando di avere adempiuto all'incarico e chiedendo la liquidazione del compenso. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che mancava la nota spese corredata della documentazione necessaria.

La decisione

Il TAR ha disposto un adempimento istruttorio, assegnando all'istante un termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare la nota spese con la documentazione corrispondente, come richiesto dall'art. 56 del d.P.R. n. 115/2002. La fissazione di una nuova camera di consiglio per il prosieguo del giudizio è stata rinviata all'esito dell'adempimento. L'ordinanza non definisce il giudizio di ottemperanza né liquida ancora il compenso del Commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    presentazione di una nota spese con allegata la corrispondente documentazione

    La liquidazione del compenso del Commissario ad acta richiede la presentazione di una nota spese corredata dalla documentazione corrispondente; in mancanza, il giudice assegna un termine per regolarizzare l'adempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il Commissario ad acta dichiara di avere concluso l'incarico e chiede la liquidazione del compenso, la liquidazione non può essere disposta senza una nota spese corredata dalla documentazione richiesta; il giudice può assegnare un termine per tale deposito e rinviare la prosecuzione del giudizio all'esito dell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.