Ordinanza n. 10834/2026 - Roma, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, II Sezione Lavoro, del 13.1.2015, n. 210/15, resa nel giudizio R.G. n. 11341/2014, notificata all’Amministrazione intimata e non impugnata, avente ad oggetto l'obbligo di ricostruzione della carriera delle ricorrenti per il servizio di pre-ruolo prestato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, recante l'obbligo di ricostruzione della carriera per il servizio di pre-ruolo
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, notificata all'amministrazione e non impugnata, avente a oggetto la ricostruzione della carriera per il servizio di pre-ruolo prestato. Nel corso del giudizio il Commissario ad acta ha depositato la relazione finale, dichiarando di avere adempiuto all'incarico e chiedendo la liquidazione del compenso. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che mancava la nota spese corredata della documentazione necessaria.
La decisione
Il TAR ha disposto un adempimento istruttorio, assegnando all'istante un termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare la nota spese con la documentazione corrispondente, come richiesto dall'art. 56 del d.P.R. n. 115/2002. La fissazione di una nuova camera di consiglio per il prosieguo del giudizio è stata rinviata all'esito dell'adempimento. L'ordinanza non definisce il giudizio di ottemperanza né liquida ancora il compenso del Commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
presentazione di una nota spese con allegata la corrispondente documentazione
La liquidazione del compenso del Commissario ad acta richiede la presentazione di una nota spese corredata dalla documentazione corrispondente; in mancanza, il giudice assegna un termine per regolarizzare l'adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il Commissario ad acta dichiara di avere concluso l'incarico e chiede la liquidazione del compenso, la liquidazione non può essere disposta senza una nota spese corredata dalla documentazione richiesta; il giudice può assegnare un termine per tale deposito e rinviare la prosecuzione del giudizio all'esito dell'adempimento.
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