Cassazione Penale, Sentenza n. 25252/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (omissione della tenuta dei libri e delle scritture contabili) contestando: 1) la mancata specifica motivazione circa la sua effettiva partecipazione soggettiva e la valutazione dell'epoca delle omissioni rispetto all'assunzione della carica; 2) la possibile riconducibilità della condotta a mera trascuratezza (bancarotta semplice anziché fraudolenta); 3) il difetto di motivazione nella determinazione delle pene accessorie e l'illegittima utilizzazione della procedura di correzione del dispositivo per sopperire a tale omissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendo sufficientemente motivata la sussistenza del dolo generico in base alla totale lacunosità della documentazione, alla consegna delle residue scritture in modo oggettivamente lacunoso e al periodo di carica dell'imputato (amministratore dal 31/08/2010 al 09/02/2011, con scritture non tenute dall'inizio del 2010). Ha invece accolto il terzo motivo: dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018 la durata delle pene accessorie richiede una specifica determinazione motivata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; non è ammessa la correzione del dispositivo per sopperire a mancata motivazione. Pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte richiede motivazione specifica quando si determina la durata delle pene accessorie, in applicazione di questi criteri
Decisione Corte Costituzionale n. 222 del 2018
Ha trasformato la durata fissa decennale delle pene accessorie in un limite massimo, imponendo la necessità di motivazione per la loro concreta determinazione
Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019 (Rv. 276286)
Conferma l'obbligo di motivazione specifica nella determinazione delle pene accessorie alla luce della pronuncia costituzionale
Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018 (Pisano, Rv. 274630)
Distinzione tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale, con rilievo dell'elemento soggettivo
Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021 (Rv. 282280)
Per la bancarotta fraudolenta documentale 'generica' il dolo è generico: è sufficiente l'abdicazione agli obblighi contabili accompagnata dalla rappresentazione della possibilità che ciò renda impossibile la ricostruzione del patrimonio e dal mancato esercizio dei poteri di vigilanza
Sez. 4, Sentenza n. 49236 del 12/12/2012 (Rv. 253970)
La procedura di correzione per errore materiale non può essere utilizzata per rimediare all'omessa pronuncia motivata sulla determinazione della pena
Massime di principio
- La distinzione tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale dipende essenzialmente dall'elemento soggettivo: la fraudolenza richiede dolo (anche generico) consistente nella consapevolezza che la mancata tenuta delle scritture renda impossibile la ricostruzione del patrimonio
- La mera coincidenza temporale tra l'assunzione della carica e le omissioni contabili può essere rilevante: se le omissioni sono antecedenti o sopravvenute senza prova di consapevolezza, possono far propendere per responsabilità per colpa (bancarotta semplice); viceversa, consegna di documenti fortemente lacunosi e la permanenza nell'incarico possono far desumere la consapevolezza richiesta per il dolo
- Per accertare il dolo generico dell'amministratore è rilevante l'esame complessivo degli elementi oggettivi (totale lacunosità, impossibilità di individuare cespiti, pregiudizio per i creditori) e della condotta (mancato esercizio dei poteri di vigilanza e consegna di scritture incomplete)
- La determinazione delle pene accessorie richiede una motivazione specifica e collegata ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è possibile sanare una mancata motivazione mediante una correzione materiale del dispositivo
- In casi simili le decisioni di merito devono esplicitare la valutazione cronologica delle omissioni contabili rispetto all'assunzione della carica e motivare come tali elementi incidano sulla ricostruzione dell'elemento psicologico (dolo vs colpa)
- Se si impugna la determinazione della pena accessoria, il giudice di rinvio dovrà rideterminare la durata entro il nuovo limite massimo e motivare adeguatamente secondo i criteri legali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25057/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25064/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25146/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25155/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25160/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25161/2022 del 01/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →