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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5832/2022 del 18/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Bari che aveva assolto l'imputato per ricettazione di capi con marchi contraffatti ritenendo che il reato presupposto fosse quello di cui all'art. 474 cod.pen. (detenzione per la vendita) mentre dal capo di imputazione risultava contestata la ricezione di prodotti oggetto di contraffazione del marchio, con conseguente necessità di identificare il reato presupposto nell'art. 473 cod.pen. (contraffazione di marchi). Il Procuratore generale deduceva l'errore di qualificazione giuridica operato dalla Corte di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato l'errata identificazione del reato presupposto da parte della Corte di appello, affermando che il capo di imputazione indicava la ricezione di prodotti oggetto della contraffazione del marchio e che, pertanto, il reato presupposto va individuato nell'art. 473 cod.pen. (contraffazione dei marchi) e non nell'art. 474 cod.pen. (detenzione per la vendita). Ha precisato che la qualifica di "falso grossolano" non incide sulla configurabilità del reato di cui all'art. 473, essendo questultimo un reato di pericolo che tutela la pubblica fede e non richiede il concreto inganno dell'acquirente. Di conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Norme richiamate

  • art. 473 cod. pen.

    Rilevato come il reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi sia un reato di pericolo che tutela la pubblica fede; per la sua configurazione non rileva la grossolanità della contraffazione né la necessità del concreto inganno degli acquirenti. Identificato come reato presupposto della ricettazione quando l'imputazione contesta la ricezione di prodotti oggetto di contraffazione del marchio.

  • art. 474 cod. pen.

    Punisce la detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti; è distinta dalla fattispecie di cui all'art. 473 e può essere finalità della ricettazione ma, se non è quella indicata nel capo di imputazione, non va identificata come reato presupposto della ricettazione.

  • Sez. 5, n. 21049 del 26/04/2012, Pascale

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la grossolanità della contraffazione non esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 473, posto che il bene tutelato è la pubblica fede e non la sola libera determinazione dell'acquirente.

Massime di principio

  • Per individuare il reato presupposto della ricettazione occorre leggere attentamente il capo di imputazione: se si contesta la ricezione di prodotti oggetto della contraffazione del marchio, il presupposto è l'art. 473 e non l'art. 474.
  • La qualificazione di "falso grossolano" non esclude automaticamente la configurabilità del reato di contraffazione di marchi (art. 473), perché si tratta di un reato di pericolo che tutela la pubblica fede indipendentemente dal concreto inganno dell'acquirente.
  • Un'assoluzione pronunciata dal giudice di merito per una fattispecie (es. art. 474) non elimina la necessità di verificare correttamente quale sia il reato presupposto indicato nell'imputazione; l'errore di qualificazione può essere censurato in sede di legittimità.
  • In giudizi simili conviene verificare separatamente: a) il contenuto oggettivo del capo di imputazione, b) la distinzione tra la condotta oggetto di accusa e le finalità connesse, c) se la parte pubblica ha impugnato eventuali assoluzioni per evitare che errori non contestati diventino definitivi.
  • Dal punto di vista difensivo, se si invoca la non riconducibilità a art. 473 per la grossolanità del falso, bisogna considerare che tale strategia può non riuscire quando il principio giurisprudenziale ritiene irrilevante la grossolanità ai fini della configurazione del reato di contraffazione.

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