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Sentenza

Sentenza n. 1164/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza per mancanza dei requisiti psicofisici di idoneità al porto dell’arma, notificato il 15 luglio 2024; impugnati anche, ove necessario, la richiesta comunale di revoca e l’invito a sottoporsi a visita medica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia locale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, appartenente al Corpo di polizia locale, ha contestato il decreto prefettizio che le revocava la qualifica di agente di pubblica sicurezza perché non aveva superato l’accertamento di idoneità psicofisica all’uso delle armi. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 65/1986, nonché difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e sviamento: l’idoneità al porto dell’arma non figura tra i requisiti tassativi per il conferimento o la perdita della qualifica, mentre la ricorrente continuava a possedere quelli previsti dalla legge. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990 e difetto di motivazione, per la mancata indicazione di sopravvenute esigenze idonee a giustificare la revoca. Il Comune aveva chiesto la revoca dopo che la ricorrente non aveva superato l’accertamento psicofisico, in un contesto nel quale la disciplina comunale prevedeva il servizio armato continuativo. Il Comune aveva inoltre eccepito il difetto di interesse, richiamando la questione dell’indennità connessa alle funzioni di pubblica sicurezza.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo, assorbente, e ha annullato il decreto prefettizio. Ha ritenuto che il potere prefettizio di conferire o dichiarare la perdita della qualifica sia vincolato alla verifica dei requisiti tassativamente previsti dall’art. 5 della legge n. 65/1986: godimento dei diritti civili e politici; assenza di condanna a pena detentiva per delitto non colposo e di sottoposizione a misura di prevenzione; assenza di espulsione dalle Forze armate o da Corpi militarmente organizzati e di destituzione dai pubblici uffici. L’idoneità psicofisica al porto dell’arma non è un requisito previsto per la qualifica e non può essere aggiunta in via interpretativa, anche perché il porto dell’arma è una conseguenza eventuale della qualifica, subordinata alle condizioni stabilite dalla legge e dai regolamenti. Il secondo motivo non è stato autonomamente deciso, essendo assorbito dall’accoglimento del primo. È stata respinta l’eccezione comunale di carenza di interesse: la spettanza dell’indennità per l’esercizio concreto delle funzioni di pubblica sicurezza, pari a circa 20-30 euro mensili, non era rilevante per il giudizio e non poteva essere delibata dal giudice amministrativo in questa controversia. Spese integralmente compensate per l’evoluzione giurisprudenziale consolidatasi soltanto nell’ultimo biennio.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 2 e 3, l. 7 marzo 1986, n. 65

    Il terzo comma, poi, aggiunge che “il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita delle qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuni dei suddetti requisiti”.

    Il Prefetto può dichiarare la perdita della qualifica soltanto quando venga meno uno dei requisiti tassativamente elencati dal comma 2; l’idoneità psicofisica al porto dell’arma non rientra tra essi.

  • art. 5, comma 5, l. 7 marzo 1986, n. 65

    Ebbene, deve in proposito osservarsi che l’estensione applicativa di una disposizione, che indica i presupposti per il rilascio del titolo da parte dell’Amministrazione, alla diversa fattispecie in cui la relativa facoltà costituisce la conseguenza ex lege dell’attribuzione di un determinato status (come, nella specie, quello di agente di pubblica sicurezza) e quale condizione, non espressamente prevista, per il conferimento di quest’ultimo costituisce un’operazione interpretativa di dubbia percorribilità, già per il fatto che essa, a seconda del punto di vista ma con esiti ugualmente inammissibili (quantomeno in sede interpretativa), modifica la causa genetica di un effetto, che il legislatore ha configurato in termini di automaticità, permeandola in chiave discrezionale ovvero subordina il riconoscimento della qualifica-presupposto, in considerazione di una conseguenza meramente eventuale (essendo subordinata la possibilità di dotazione di armi per gli agenti della polizia municipale, dal citato art. 5, comma 5, l. n. 65/1986, all’adozione di una “previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale”), al ricorrere di presupposti (ed al compimento da parte dell’Amministrazione delle relative verifiche e valutazioni) che, con riferimento a quella qualifica, il legislatore non ha previsto.

    La facoltà di portare armi, conseguente alla qualifica e comunque subordinata alle condizioni di dotazione previste, non consente di introdurre l’idoneità al porto d’armi come requisito ulteriore per il conferimento o il mantenimento della qualifica.

  • artt. 2 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Non determinabile: il secondo motivo è stato assorbito e la sentenza non applica né interpreta specificamente tali disposizioni.

    Il giudice non ha esaminato autonomamente la censura relativa ai termini e alla motivazione, essendo risultato assorbente l’accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Il potere prefettizio di conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza agli appartenenti alla polizia municipale e di dichiararne la perdita è vincolato alla verifica dei requisiti tassativamente indicati dall’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986; non è consentito ampliare tali presupposti in via interpretativa.
  • La mancanza di idoneità psicofisica al porto dell’arma non giustifica, di per sé, la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, poiché tale idoneità non è compresa tra i requisiti legali per la qualifica.
  • La disciplina della dotazione e dell’uso delle armi da parte della polizia municipale non trasforma l’idoneità al porto d’armi in un requisito per la qualifica: la dotazione armata è eventuale e regolata separatamente, mentre la qualifica è conferita sulla base dei requisiti tassativi stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRegioni e rapporti tra livelli di governo
RamiEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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