Cassazione Penale, Sentenza n. 13721/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Greco Alfonso: impugnava la decisione per violazione del divieto di reformatio in peius (aumento della pena in continuazione rispetto al primo grado), nonché per omessa o insufficiente motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 e 8 legge n.203/1991 e in ordine alle attenuanti generiche. Attianese Gennaro: deduceva il vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che la valutazione della Corte territoriale fosse stereotipata e non avesse considerato la collaborazione, l'ammissione degli addebiti e la dissociazione attuosa già riconosciuta.
La decisione
Per Greco Alfonso: il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte di Cassazione ha accertato che la Corte di appello, in sede di rinvio per annullamento per violazione di legge, ha ecceduto i poteri imposti dall'annullamento con rinvio e non si è uniformata al principio e agli accertamenti di fatto fissati nella sentenza rescindente (in particolare riguardo all'aumento di pena per continuazione). Inoltre la Corte d'appello non ha adempiuto al compito demandatole di verificare l'incidenza sul calcolo della pena del riconoscimento delle attenuanti previste dagli artt. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 e 8 legge n.203/1991 e di motivare in ordine alle attenuanti generiche. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e si è disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Per Gennaro Attianese: il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui gli elementi che giustificavano l'attenuante speciale della "dissociazione attuosa" non erano distinti rispetto a quelli che avrebbero potuto giustificare le attenuanti generiche; la Corte d'appello aveva indicato elementi ostativi (numero e gravità dei fatti, ruolo assunto dall'imputato, precedenti penali) sufficienti a negare le attenuanti generiche. Per l'inammissibilità del ricorso di Attianese è stata disposta condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte indica che il divieto di reformatio in peius e il principio fissato nella sentenza rescindente vincolano il giudice di rinvio quando l'annullamento è per violazione di legge; il giudice non può modificare in peius la situazione dell'imputato né rimettere in discussione gli accertamenti di fatto che hanno determinato l'annullamento.
art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990
Norma richiamata in relazione alla possibilità di riconoscere una specifica attenuante per fatti di spaccio; la Corte ha ritenuto che, nel caso di Greco, la sentenza di rinvio non ha verificato adeguatamente l'incidenza di tale attenuante sul calcolo della pena.
art. 8, legge n. 203/1991 (decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, conv. con modificazioni)
Attenutante della cosiddetta "dissociazione attuosa". La Corte osserva che gli elementi che giustificano questa attenuante non possono automaticamente essere utilizzati anche per riconoscere le attenuanti generiche, salvo che sussistano elementi fattuali distinti e autonomi.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso di Attianese: condanna al pagamento delle spese del procedimento e, rilevandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma per la cassa delle ammende, equitativamente fissata.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla con rinvio per violazione di legge, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto e agli accertamenti di fatto che hanno determinato l'annullamento e non può aggravare la posizione dell'imputato (divieto di reformatio in peius).
- Quando l'annullamento è motivato per carenza o manifesta illogicità della motivazione, il giudice di rinvio può riesaminare il compendio probatorio, ma non deve ripetere i vizi motivazionali e resta vincolato ai limiti posti dalla Corte di legittimità.
- Il riconoscimento contemporaneo della stessa base fattuale come giustificazione sia per un'attenuante speciale (es. dissociazione attuosa) sia per le attenuanti generiche è ammissibile solo se sussistono elementi distinti e autonomi a favore delle attenuanti generiche; altrimenti il giudice può legittimamente negarle.
- La motivazione del giudice di merito non deve necessariamente elencare o valutare ogni elemento proposto dalle parti, ma deve indicare i fatti o i profili ritenuti decisivi: anche un solo elemento rilevante (gravità del fatto, ruolo, precedenti) può giustificare il diniego delle attenuanti.
- Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e, se rilevabili profili di colpa nella presentazione del ricorso, anche sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Se si contesta l'aumento di pena operato in sede di rinvio, è essenziale precisare se l'annullamento originario aveva ad oggetto violazione di legge o carenze motivazionali, perché da ciò dipende l'ampiezza dei poteri del giudice di rinvio.
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