Corte di giustizia, Ordinanza C-280/23
Order of the Court of 17 July 2023. — Canai Technology Co. Ltd v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-280/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rifiutato di autorizzare il proseguimento dell’appello proposto da Canai Technology contro la sentenza del Tribunale in una controversia in materia di marchio UE. Ha ritenuto che la richiesta non dimostrasse in modo sufficiente l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58a dello Statuto. Di conseguenza, l’appello non è stato ammesso a proseguire e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata dimostrazione, nel request to proceed, di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione
La questione giuridica
Se l’istanza con cui la ricorrente chiedeva che l’appello fosse autorizzato a proseguire ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura dimostrasse sufficientemente che il ricorso sollevava una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se le censure sull’erronea comparazione dei marchi ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e sull’asserita contraddittorietà della motivazione del Tribunale fossero idonee a giustificare l’ammissione dell’appello.
Principio di diritto
L’appello contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE soggetta all’articolo 58a dello Statuto non può essere ammesso a proseguire se la parte ricorrente non dimostra, in modo preciso, concreto e dettagliato, che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La mera allegazione di una violazione della giurisprudenza in tema di comparazione dei marchi, o la denuncia di una motivazione asseritamente contraddittoria del Tribunale, non basta di per sé: occorre spiegare specificamente quale sia la questione di principio, perché sia rilevante per i criteri dell’articolo 58a e in che modo l’errore denunciato abbia inciso sull’esito della sentenza.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata ammissione dell’appello
La pronuncia riguarda un ordine della Corte di giustizia reso dalla formazione incaricata di decidere se gli appelli possano essere ammessi a proseguire, in una controversia di marchio dell’Unione europea tra Canai Technology Co. Ltd e Trend Fin BV, con EUIPO parte convenuta in primo grado. L’oggetto immediato della decisione non è il merito della controversia sul marchio, ma la sufficienza della domanda di ammissione dell’appello ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.
Fatti e procedimento
Canai Technology aveva impugnato la sentenza del Tribunale del 1 marzo 2023, nella causa T-25/22, con cui era stata respinta la sua azione di annullamento contro la decisione della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 novembre 2021, adottata nel procedimento di opposizione promosso da Trend Fin BV. L’appello verteva, in sostanza, su un unico motivo: la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 per una asserita errata valutazione della comparazione tra i marchi in conflitto.
Quadro normativo applicato
La Corte richiama il meccanismo introdotto dall’articolo 58a dello Statuto, secondo cui gli appelli contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO non sono trattati salvo che la Corte decida di ammetterli. La decisione di ammissione presuppone che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Sono inoltre richiamati gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che disciplinano il contenuto della richiesta di ammissione e la forma della decisione, nonché l’articolo 137 e l’articolo 184, paragrafo 1, per le spese.
Argomenti della ricorrente
A sostegno della richiesta di ammissione, la ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse trascurato principi giurisprudenziali consolidati in materia di comparazione dei segni, tra cui:
- la rilevanza degli elementi distintivi e dominanti;
- la particolare importanza dell’inizio del segno per la percezione complessiva;
- il fatto che la coincidenza in un elemento dotato di debole capacità distintiva normalmente non basta a fondare il rischio di confusione;
- la necessità di considerare anche la lunghezza dei segni;
- il principio di “neutralizzazione”.
Inoltre, la ricorrente affermava che la sentenza impugnata contenesse una motivazione contraddittoria sul ruolo della capacità distintiva degli elementi verbali dei marchi, senza consentire di capire se il Tribunale l’avesse effettivamente presa in considerazione.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce innanzitutto che grava sulla parte ricorrente l’onere di dimostrare che le questioni sollevate siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di ammissione deve essere completa e dettagliata: deve indicare chiaramente i motivi di impugnazione, la norma o la giurisprudenza asseritamente violata, la natura dell’errore di diritto dedotto, l’incidenza dell’errore sull’esito della sentenza e, soprattutto, le ragioni specifiche per cui la questione è importante ai fini dell’articolo 58a.
La Corte sottolinea che una semplice allegazione di contrarietà rispetto alla giurisprudenza dell’Unione non basta. Anche quando si deduce un contrasto con precedenti giurisprudenziali, occorre spiegare in modo preciso dove risieda la contraddizione e perché questa abbia rilievo sistemico per il diritto dell’Unione.
Quanto alla critica relativa alla presunta contraddittorietà della motivazione del Tribunale, la Corte osserva che la censura di motivazione difettosa o contraddittoria è, in astratto, censurabile in sede di impugnazione. Tuttavia, ai fini dell’ammissione dell’appello, non è sufficiente denunciare un vizio logico della sentenza: occorre dimostrare che tale vizio solleva una questione di importanza generale secondo i criteri dell’articolo 58a. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito spiegazioni concrete in tal senso.
Decisione
La Corte conclude che la richiesta non è idonea a dimostrare che l’appello solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Per questo motivo, l’appello non è stato autorizzato a proseguire.
Spese
Poiché l’ordine è stato adottato prima della notifica dell’appello alle altre parti, e dunque prima che queste sostenessero spese, la Corte dispone che la ricorrente sopporti le proprie spese.
Principio desumibile
Nei ricorsi soggetti al filtro dell’articolo 58a dello Statuto, la parte che chiede l’ammissione deve formulare una dimostrazione rigorosa e specifica della rilevanza sistemica delle questioni dedotte; la mera contestazione dell’applicazione della giurisprudenza in materia di rischio di confusione o l’allegazione di una motivazione contraddittoria non bastano, se non è chiarito perché tali doglianze incidano sull’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 17 lug 2023Corte di giustizia, Ordinanza C-55/23
- Sentenza · 17 lug 2023Corte di giustizia, Ordinanza C-145/23
- Sentenza · 19 lug 2023Tribunale, Ordinanza T-228/23
- Sentenza · 19 lug 2023Tribunale, Ordinanza T-227/23
- Sentenza · 19 lug 2023Tribunale, Ordinanza T-226/23
- Sentenza · 13 lug 2023Corte di giustizia, Sentenza C-363/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →