Corte di giustizia, Ordinanza C-55/23
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 luglio 2023. — PA contro MO. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza – Competenza, legge applicabile, riconoscimento e esecuzione delle decisioni, accettazione e esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e creazione di un certificato successorio europeo – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 10, paragrafo 1, lettera a) – Competenza sussidiaria – Articolo 267 TFUE – Obbligo di rispettare le istruzioni di un organo giurisdizionale di grado superiore. — Causa C-55/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza resa ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ha chiarito l’ambito della competenza sussidiaria in materia successoria del regolamento n. 650/2012. Tale competenza sussiste solo se il defunto non aveva residenza abituale in uno Stato membro vincolato dal regolamento, ma in uno Stato terzo o in uno Stato membro non vincolato. La Corte ha inoltre ribadito che il giudice nazionale deve poter disapplicare l’interpretazione del giudice superiore quando essa contrasti con il diritto dell’Unione, anche se il diritto processuale interno lo vincola in senso opposto.
Competenza sussidiaria in materia successoria ex regolamento n. 650/2012 e prevalenza del diritto UE rispetto al vincolo interno all’interpretazione del giudice superiore
La questione giuridica
1) Se l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 consenta la competenza sussidiaria dei giudici dello Stato membro della cittadinanza del defunto solo quando questi non aveva la residenza abituale in alcuno Stato membro vincolato dal regolamento o in uno Stato terzo, oppure anche quando aveva la residenza abituale in un altro Stato membro vincolato. 2) Se l’articolo 267 TFUE osti a una norma processuale nazionale che vincoli il giudice, dopo annullamento in appello, all’interpretazione del diritto UE fornita dal giudice superiore, quando tale interpretazione contrasti con quella della Corte di giustizia.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che la competenza sussidiaria di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012 opera solo quando, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro vincolato dal regolamento, ma in uno Stato terzo o in uno Stato membro non vincolato; non si applica quindi se la residenza abituale era in un altro Stato membro vincolato. Ha inoltre ribadito che il giudice nazionale deve disapplicare la norma processuale interna che lo vincola all’interpretazione del giudice superiore se tale interpretazione è incompatibile con il diritto UE come interpretato dalla Corte, in forza dell’articolo 267 TFUE e del principio di primato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 5 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articoli 6-9 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 10 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 15 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 22 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 386, paragrafo 6, del codice di procedura civile polacco
Competenza sussidiaria in materia successoria e vincolo del giudice nazionale all’interpretazione del giudice superiore
La Corte di giustizia, Decima Sezione, è intervenuta in un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie in una controversia successoria relativa all’individuazione degli eredi di un cittadino polacco deceduto ad Amburgo. La pronuncia affronta, da un lato, l’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 e, dall’altro, la compatibilità con il diritto dell’Unione di una norma processuale nazionale che vincoli il giudice all’interpretazione del giudice superiore.
Fatti e procedimento principale
PA, sorella del defunto BF, ha adito il giudice polacco per ottenere la dichiarazione di eredità. Nel ricorso ha indicato che:
- il defunto era cittadino polacco;
- la sua ultima residenza abituale era ad Amburgo, in Germania;
- egli possedeva beni immobili in Polonia;
- non aveva scelto la legge applicabile alla successione.
Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda ritenendo che i giudici polacchi non fossero competenti, poiché la residenza abituale del defunto era in uno Stato membro diverso dalla Polonia. Il giudice d’appello aveva invece annullato tale decisione, affermando che l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), conferirebbe competenza sussidiaria allo Stato membro della cittadinanza del defunto anche se la residenza abituale era in un altro Stato membro. Riassunto in sede di rinvio, il giudice di primo grado ha quindi chiesto alla Corte di chiarire l’interpretazione della norma UE e il rapporto tra il diritto dell’Unione e il vincolo derivante dal diritto processuale polacco.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 23 del regolamento n. 650/2012, che individua nella residenza abituale il criterio generale di collegamento;
- il considerando 30, che descrive la competenza sussidiaria come tassativa e gerarchicamente ordinata;
- l’articolo 4, sulla competenza generale del giudice dello Stato membro di residenza abituale del defunto;
- l’articolo 5 e gli articoli 6-9, sulla scelta del foro collegata alla scelta di legge;
- l’articolo 10, sulla competenza sussidiaria;
- l’articolo 15, sulla verifica d’ufficio della competenza;
- l’articolo 22, sulla scelta della legge applicabile;
- l’articolo 267 TFUE;
- l’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte;
- l’articolo 386, paragrafo 6, del codice di procedura civile polacco.
Prima questione: portata dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012
La Corte, applicando l’articolo 99 del regolamento di procedura, ha ritenuto che la risposta fosse chiaramente desumibile dalla formulazione della norma e dalla propria precedente giurisprudenza, in particolare dalla sentenza V A e Z A (C‑645/20).
Ha ricordato che:
- l’articolo 4 stabilisce la competenza generale del giudice dello Stato membro di ultima residenza abituale del defunto;
- l’articolo 10 introduce una competenza sussidiaria solo quando tale competenza generale non può operare;
- non vi è libertà di scegliere il foro in base agli interessi delle parti, salvo il caso di scelta della legge applicabile e conseguente accordo sul foro ai sensi dell’articolo 5.
La Corte ha quindi osservato che la prima parte dell’articolo 10, paragrafo 1, subordina espressamente la competenza sussidiaria all’ipotesi che, al momento della morte, il defunto non risiedesse abitualmente in uno Stato membro. Di conseguenza, tale norma non può applicarsi quando la residenza abituale era in un altro Stato membro vincolato dal regolamento, come nel caso del defunto residente in Germania.
Seconda questione: vincolo del giudice nazionale all’interpretazione del giudice superiore
Quanto alla seconda questione, la Corte ha ribadito principi consolidati in materia di rinvio pregiudiziale e primato del diritto UE, richiamando la sentenza Elchinov e, inoltre, Dopravní podnik hl. m. Prahy.
In sintesi, la Corte ha affermato che:
- l’articolo 267 TFUE attribuisce ai giudici nazionali la facoltà più ampia di adire la Corte quando una questione di interpretazione del diritto UE è necessaria per decidere la controversia;
- la sentenza pregiudiziale vincola il giudice nazionale per la soluzione della lite principale;
- il giudice nazionale, una volta ricevuta l’interpretazione della Corte, deve discostarsi dall’interpretazione del giudice superiore se questa è incompatibile con il diritto dell’Unione;
- in applicazione del principio di primato, il giudice deve disapplicare le norme processuali nazionali incompatibili, senza attendere una riforma legislativa o altra rimozione formale della disposizione.
La Corte ha quindi ritenuto che una disciplina nazionale come l’articolo 386, paragrafo 6, del codice di procedura civile polacco non possa impedire al giudice di dare piena attuazione all’interpretazione del diritto UE fornita dalla Corte.
Decisione e dispositivo
La Corte ha risposto che:
- l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012 si applica solo quando, al momento della morte, il defunto risiedeva abitualmente in uno Stato membro non vincolato dal regolamento o in uno Stato terzo;
- il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 267 TFUE, osta a una norma nazionale che vincoli il giudice all’interpretazione del giudice superiore se tale interpretazione contrasta con quella della Corte.
Principi pratici per gli operatori
Per i professionisti, la pronuncia chiarisce che la competenza sussidiaria in materia successoria ha un ambito rigorosamente eccezionale e non consente di radicare la competenza nello Stato della cittadinanza quando la residenza abituale del defunto è in un altro Stato membro dell’Unione. Sul piano processuale, la decisione rafforza l’obbligo del giudice nazionale di assicurare l’effetto utile del rinvio pregiudiziale e di non applicare regole interne che impediscano di seguire l’interpretazione della Corte.
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