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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-145/23

Order of the Court of 17 July 2023. — Puma SE v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-145/23 P

Giurisprudenza europea62023CO0145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la domanda di autorizzazione all’impugnazione proposta da Puma SE contro la sentenza del Tribunale in una controversia di opposizione dinanzi all’EUIPO. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato, con argomentazioni concrete e specifiche, che il ricorso sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata autorizzata a proseguire e Puma è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancato accesso al giudizio di impugnazione per difetto di dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se la domanda di autorizzazione all’impugnazione abbia dimostrato, ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e degli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura della Corte, che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in relazione all’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 e alla pretesa applicazione errata della giurisprudenza Intel.

Principio di diritto

Un’impugnazione avverso una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non è autorizzata a proseguire se la domanda non dimostra, in modo specifico e dettagliato, che il ricorso solleva una questione effettivamente significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; mere affermazioni generali, la richiesta di chiarimenti astratti sull’estensione della tutela del marchio reputato o la deduzione di un difetto di motivazione del Tribunale non bastano. Nel caso di specie, Puma non ha fornito tale dimostrazione, sicché il ricorso non è stato ammesso.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Ricorso di Puma SE e mancata autorizzazione a proseguire

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Puma SE avverso la sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022, nella causa T-4/22, relativa a un’opposizione dinanzi all’EUIPO tra Puma e DN Solutions Co. Ltd. La Corte è intervenuta nella fase preliminare prevista dall’articolo 58 bis dello Statuto, che condiziona l’esame di alcuni ricorsi alla previa verifica della loro rilevanza per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Contesto processuale

Puma chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 ottobre 2021. Il ricorso verteva, in sostanza, sull’asserita errata applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 in materia di marchio dell’Unione europea.

Normativa applicabile alla fase di filtro dell’impugnazione

La Corte richiama il meccanismo introdotto dall’articolo 58 bis dello Statuto, secondo cui un’impugnazione avverso una decisione del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO non può proseguire salvo autorizzazione della Corte. Ai sensi dell’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorrente deve allegare una domanda specifica che indichi la questione significativa ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione e tutti gli elementi necessari per decidere. L’articolo 170 ter impone alla Corte di statuire con ordinanza motivata.

Argomenti di Puma SE

Puma sosteneva che il proprio unico motivo di impugnazione sollevasse questioni di principio sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 e sulla giurisprudenza Intel (C-252/07). In particolare, affermava che:

  • per marchi con reputazione molto elevata presso il grande pubblico e segni quasi identici, il pubblico pertinente dovrebbe comunque percepire un collegamento;
  • la protezione dei marchi altamente rinomati non potrebbe essere negata per la sola dissimilarità dei prodotti o servizi o per l’assenza di un nesso tra essi;
  • il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto "altamente improbabile" un collegamento mentale senza adeguata prova;
  • la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente, perché non spiegherebbe perché quel collegamento sarebbe improbabile.

Valutazione della Corte sulla domanda di autorizzazione

La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che il ricorso pone una questione significativa ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto. La domanda deve indicare con chiarezza e dettaglio:

  • i motivi di impugnazione;
  • la questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
  • le ragioni concrete per cui tale questione supera il caso concreto ed è rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Nel caso di specie, la Corte osserva che le affermazioni di Puma sono troppo generiche: la ricorrente si limita a sostenere, in termini astratti, che sarebbero necessari chiarimenti sulla portata della tutela dei marchi con reputazione eccezionale e sull’uniformazione della giurisprudenza, ma non dimostra in concreto l’esistenza di una questione che soddisfi il criterio richiesto.

Difetto di dimostrazione della rilevanza sistemica

Quanto alla censura relativa alla motivazione del Tribunale, la Corte precisa che anche un eventuale difetto o insufficienza di motivazione, pur costituendo un errore di diritto astrattamente deducibile in sede di impugnazione, non è sufficiente di per sé a consentire il proseguimento del ricorso. È comunque necessario che la domanda mostri perché tale vizio sollevi una questione significativa per il diritto dell’Unione. Puma non ha fornito tale spiegazione.

Decisione e spese

La Corte conclude che la domanda non dimostra che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Per questo motivo l’impugnazione non è stata autorizzata a proseguire. Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti, Puma è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Principio desumibile dalla pronuncia

La fase di filtro prevista per alcune impugnazioni in materia di marchio UE richiede una dimostrazione rigorosa e specifica della rilevanza sistemica della questione proposta; non sono sufficienti asserzioni generiche sulla necessità di chiarire la giurisprudenza né una semplice contestazione della motivazione del Tribunale, se non si spiega in che modo l’errore dedotto incida sull’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaimpugnazioni davanti alla corte di giustiziaammissibilità del ricorsoreputazione del marchiotutela dei segni distintivi

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