Sentenza n. 1393/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la domanda di ottemperanza fosse stata pienamente soddisfatta in sede amministrativa mediante l’accredito dell’importo riconosciuto dalla sentenza. Ha compensato le spese, considerata la soccombenza virtuale parziale della ricorrente: il ricorso era stato notificato il 19 gennaio 2026, dopo l’accredito del 4 dicembre 2025.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per complessivi 2.000 euro
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto il ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 753/2024 del Tribunale di Bergamo, pubblicata il 2 luglio 2024 e notificata all’amministrazione il 14 agosto 2024. La pronuncia aveva accertato il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici, per 500 euro ciascuno, e condannato il Ministero a corrispondere complessivamente 2.000 euro. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che il 4 dicembre 2025 l’importo era stato accreditato nel borsellino elettronico della carta docente. La ricorrente, con note dell’8 agosto 2026, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, senza insistere sulle spese e senza contestare la data del pagamento.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, notificato in data 19.1.2026, la parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 753/2024 pubblicata il 2.7.2024 e notificata all’Amministrazione il 14.8.2024.
La domanda proposta era un’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
Quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione nel corso del giudizio, il giudice dichiara cessata la materia del contendere e non pronuncia ulteriormente sull’oggetto della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione in sede amministrativa del titolo giudiziale durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più una pretesa esecutiva sulla quale il giudice debba pronunciarsi.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, può rilevare la soccombenza virtuale; il ricorso notificato dopo che l’amministrazione ha già adempiuto può giustificare la compensazione delle spese.
Come è indicizzato
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