Ordinanza del 24/08/2015 n. 1160 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Non sussistono - Rateazione del pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che la sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza richiede una prova rigorosa dei motivi di eccezionale urgenza e l’indicazione di elementi concreti idonei a dimostrare un danno grave e irreparabile. Nella valutazione deve essere considerata anche la possibilità per il contribuente di accedere alla rateazione del pagamento; in assenza dei presupposti cautelari, fumus boni iuris e periculum in mora non risultano sussistenti.
Misure cautelari: insussistenza di fumus boni iuris e periculum in mora e rilevanza della rateazione del pagamento
Misure cautelari e sospensione dell’esecutività della sentenza
Il documento esamina i presupposti necessari per ottenere una misura cautelare diretta a sospendere l’esecutività della sentenza di secondo grado. La sospensione non può essere accordata sulla base di mere allegazioni, ma richiede la dimostrazione concreta e rigorosa delle condizioni di legge.
Presupposti cautelari
La concessione della misura presuppone la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel caso esaminato, tali presupposti sono ritenuti non sussistenti, con conseguente esclusione della sospensione richiesta.
Prova dell’eccezionale urgenza
La prova dei motivi di eccezionale urgenza deve essere fornita dal contribuente in modo rigoroso. Non è sufficiente richiamare genericamente l’esistenza di difficoltà o di conseguenze pregiudizievoli: occorre rappresentare circostanze specifiche, documentate e attuali, idonee a giustificare l’intervento cautelare.
Danno grave e irreparabile
Il contribuente deve inoltre indicare e dimostrare gli elementi comprovanti una situazione di danno grave e irreparabile. La deduzione del pregiudizio deve essere supportata da dati concreti, tali da consentire al giudice di valutare l’effettiva gravità del danno e l’impossibilità, o comunque l’estrema difficoltà, di porvi rimedio successivamente.
Rilevanza della rateazione del pagamento
Ai fini della decisione sulla sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado, deve essere considerata anche la possibilità per il contribuente di beneficiare della rateazione del pagamento. La disponibilità di tale strumento può incidere sulla valutazione dell’urgenza e del carattere irreparabile del pregiudizio, poiché consente di diluire nel tempo l’onere economico derivante dal pagamento.
Esito della valutazione cautelare
In assenza di una prova rigorosa dell’eccezionale urgenza e di elementi concreti attestanti un danno grave e irreparabile, non risultano integrati i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. La possibilità di ricorrere alla rateazione del pagamento costituisce inoltre un elemento da valutare nel decidere sull’eventuale sospensione.
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