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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29125/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/10/2021 che aveva respinto la domanda ex art. 671 c.p.p. volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva fra due condanne associative subite da Pansera: a) sentenza Corte d'appello di Milano (30/01/2007, irrev. 19/11/2019) per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9/10/1990 n.309 (traffico di stupefacenti) con pena di 16 anni; b) sentenza Corte d'appello di Reggio Calabria (4/5/2004, irrev. 8/3/2007) per gli artt. 416-bis c.p., 73 d.P.R. 309/1990 e l. 1/10/1967 n.895 con pena di 12 anni e multa. Il ricorrente censura che il giudice dell'esecuzione ha motivato il rigetto facendo riferimento alle singole condotte materiali invece che alla natura associativa delle fattispecie, e che ha omesso una valutazione adeguata degli indici sintomatici della unitarietà del disegno criminoso (sovrapposizione temporale, agire in interesse del medesimo capo clan, ruolo di emissario per lo sviluppo del traffico fra Milano e Calabria).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia motivato in modo contraddittorio: da un lato ha richiamato indici di unitarietà (temporalità continua, operare in favore dello stesso capo clan, ruolo di emissario), dall'altro ha escluso la continuazione attribuendo rilievo all'eterogeneità delle singole condotte senza fornire adeguata argomentazione che giustificasse il discorso contrario. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, per i reati associativi, non basta la stessa tipologia di reato o la mera omogeneità delle condotte: è necessaria una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, la loro concreta operatività e la continuità nel tempo per accertare l'unicità del momento deliberativo; in mancanza di motivazione congrua il provvedimento deve essere annullato e rinviato.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la domanda di applicazione della continuazione in sede esecutiva; la Corte richiede che il giudice valuti specificamente la sussistenza del vincolo di continuazione tra condanne associative sulla base di indagini sulla natura, operatività e continuità dei sodalizi

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto associativo di stampo mafioso: per valutare la continuazione tra reati associativi di questo tipo occorre una specifica analisi dei sodalizi coinvolti e dei loro programmi operativi

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte considera rilevante la natura associativa anche di questo reato ai fini dell'accertamento della continuazione con altri reati associativi

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento processuale del motivo di cassazione relativo a violazione di norme sul procedimento (qui in relazione all'art. 671 c.p.p.): la Corte ha ritenuto il motivo fondato e meritevole di esame

  • Corte cost., sent. n. 183 del 2013

    Richiamata in relazione alla necessità che, dopo annullamento, il nuovo giudizio sia celebrato con diversa composizione del giudice dell'esecuzione

Massime di principio

  • La configurabilità della continuazione fra reati associativi non si determina automaticamente per il solo dato della stessa tipologia di reato o per la mera sovrapponibilità temporale; è richiesta un'indagine specifica sulla natura dei diversi sodalizi, sulla loro operatività concreta e sulla continuità nel tempo.
  • Indici quali temporalità continua, operare in favore dello stesso vertice (capo clan) e il ruolo di emissario per lo sviluppo di specifiche attività illecite sono elementi sintomatici rilevanti che impongono al giudice di motivare esplicitamente se e perché non siano indicativi di un medesimo disegno criminoso.
  • Il giudice dell'esecuzione deve fornire una motivazione congrua, lineare e logica quando esclude la continuazione nonostante la presenza di indici di unitarietà; la mera enunciazione dell'eterogeneità delle condotte è insufficiente.
  • Se la decisione di rigetto si basa su elementi fattuali controversi o su valutazioni contraddittorie, la sentenza è vulnerabile di annullamento e rinvio per nuovo esame.
  • Nel caso di ruoli emersi in ragione di eventi imprevedibili, il giudice deve chiarire perché tali eventi escludano la preventiva deliberazione del soggetto; la circostanza di eventi imprevisti non sostituisce l'obbligo motivazionale.

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