Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27173/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Patti ed eseguito il 23 dicembre 2025. L'interessato aveva proposto istanza di riesame davanti al Tribunale di Messina, Sezione per il riesame delle misure cautelari reali, ma l'istanza era stata dichiarata inammissibile perché depositata telematicamente dal difensore senza sottoscrizione digitale, ritenuta requisito necessario ai sensi dell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022. Con il ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che l'atto, pur privo di firma digitale, dovesse considerarsi valido perché la paternità era comunque certa, in quanto proveniente dalla PEC del difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità del riesame. Ha distinto tra mancanza totale della sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione, che comporta in modo inesorabile l'inammissibilità ex art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022, e mera irregolarità della firma digitale, che può essere superata valorizzando altri elementi univoci di riconducibilità dell'atto al difensore. Nel caso concreto, la firma digitale era radicalmente mancante; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel regime transitorio delle impugnazioni telematiche, la totale mancanza della sottoscrizione digitale dell'atto depositato via PEC determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La paternità certa dell'atto, desumibile da indici esterni come la provenienza da PEC del difensore o la presenza di firme su allegati, può rilevare solo quando la firma digitale sia irregolare o non riconosciuta, non quando essa sia del tutto assente.
  • Ai fini dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, occorre distinguere tra mancanza della firma digitale e mera irregolarità della stessa: solo la seconda consente un recupero dell'atto in applicazione del favor impugnationis.
  • Nel giudizio di legittimità sull'ammissibilità del riesame cautelare reale, la verifica del rispetto delle forme telematiche è decisiva e la violazione del requisito di firma digitale non è sanabile mediante sola dimostrazione della provenienza dell'atto dalla casella PEC del difensore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.