Cassazione Penale, Sentenza n. 27173/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Patti ed eseguito il 23 dicembre 2025. L'interessato aveva proposto istanza di riesame davanti al Tribunale di Messina, Sezione per il riesame delle misure cautelari reali, ma l'istanza era stata dichiarata inammissibile perché depositata telematicamente dal difensore senza sottoscrizione digitale, ritenuta requisito necessario ai sensi dell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022. Con il ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che l'atto, pur privo di firma digitale, dovesse considerarsi valido perché la paternità era comunque certa, in quanto proveniente dalla PEC del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità del riesame. Ha distinto tra mancanza totale della sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione, che comporta in modo inesorabile l'inammissibilità ex art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022, e mera irregolarità della firma digitale, che può essere superata valorizzando altri elementi univoci di riconducibilità dell'atto al difensore. Nel caso concreto, la firma digitale era radicalmente mancante; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022
non sottoscritto digitalmente dal difensore
Nel periodo transitorio disciplinato dalla norma, l'impugnazione depositata via PEC dal difensore e priva di sottoscrizione digitale è inammissibile.
art. 127, comma 9, cod. proc. pen.
È richiamato quale base procedurale per la declaratoria de plano di inammissibilità dell'istanza di riesame.
Massime di principio
- Nel regime transitorio delle impugnazioni telematiche, la totale mancanza della sottoscrizione digitale dell'atto depositato via PEC determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La paternità certa dell'atto, desumibile da indici esterni come la provenienza da PEC del difensore o la presenza di firme su allegati, può rilevare solo quando la firma digitale sia irregolare o non riconosciuta, non quando essa sia del tutto assente.
- Ai fini dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, occorre distinguere tra mancanza della firma digitale e mera irregolarità della stessa: solo la seconda consente un recupero dell'atto in applicazione del favor impugnationis.
- Nel giudizio di legittimità sull'ammissibilità del riesame cautelare reale, la verifica del rispetto delle forme telematiche è decisiva e la violazione del requisito di firma digitale non è sanabile mediante sola dimostrazione della provenienza dell'atto dalla casella PEC del difensore.
Come è indicizzato
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