Sentenza del 19/04/2021 n. 2002 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Procedimento amministrativo - Ricusazione - Difetto di legittimazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si è contestata la legittimazione dei soggetti che hanno deciso nel procedimento amministrativo (difetto di legittimazione/necessità di ricusazione). La questione verte sul fatto che, diversamente dal procedimento giurisdizionale, nella fase amministrativa la ricusazione è considerata una facoltà e non un onere: pertanto il ricorrente può denunciare il vizio di legittimazione dei titolari della potestas decidendi anche per la prima volta con il ricorso avverso il provvedimento conclusivo del procedimento, senza che sia stato necessario sollevare la questione anteriormente al compimento dell'atto (richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato 06841/00 e alle disposizioni del d.P.R. 115/2002).
La decisione
È stato riconosciuto che, nel procedimento amministrativo, la ricusazione costituisce una facoltà e non un onere: quindi la denuncia del difetto di legittimazione dei decisori è ammissibile con il ricorso contro il provvedimento conclusivo anche se non era stata precedentemente sollevata. Ne consegue che il vizio di legittimazione deve essere valutato dall'organo competente nell'ambito del ricorso e può portare agli effetti tipici della valutazione dell'illegittimità (es. annullamento del provvedimento o espresso accertamento dell'indegnità a decidere), ove ne ricorrano i presupposti.
Norme richiamate
d.P.R. 115/2002, art. 13
Norma richiamata nel quadro del procedimento amministrativo regolato dal DPR: supporta il riferimento al regime procedimentale amministrativo e alle sue regole operative, nell'ambito delle quali la ricusazione è trattata come facoltà del soggetto interessato
d.P.R. 115/2002, art. 9, comma 1-bis
Richiama disposizioni sul procedimento e sulle modalità di formazione degli atti: la disposizione viene interpretata nel senso che non impone al soggetto interessato l'onere di ricusare tempestivamente, lasciando spazio alla possibilità di denunciare la carenza di legittimazione anche in sede di impugnazione
Consiglio di Stato 06841/00
Giurisprudenza che afferma il principio: nel procedimento amministrativo la ricusazione è facoltativa e il difetto di legittimazione dei titolari della potestas decidendi può essere denunciato con il ricorso contro il provvedimento conclusivo, anche se non sollevato anteriormente
Massime di principio
- Nel procedimento amministrativo la ricusazione può essere considerata una mera facoltà del soggetto interessato: non è sempre requisito di ammissibilità sollevare contestazioni sulla composizione o legittimazione degli organi decisori prima dell'atto conclusivo.
- La denuncia del difetto di legittimazione può essere sollevata per la prima volta nel ricorso avverso il provvedimento finale; il giudice o l'organo competente dovrà comunque valutare tali censure nel merito del ricorso.
- Occorre distinguere nettamente il regime amministrativo da quello giurisdizionale: nei procedimenti giurisdizionali esistono regole più rigide su quando e come va proposta la ricusazione o l'eccezione di incompetenza/legittimazione.
- In casi pratici, chi impugna un provvedimento amministrativo dovrebbe comunque raccogliere e documentare fin dall'inizio ogni elemento relativo alla composizione e alla legittimazione dell'organo decisore, poiché l'accertamento finale richiederà prove e argomentazioni puntuali.
- Se la carenza di legittimazione viene accertata, gli effetti possono essere quelli tipici dell'illegittimità dell'atto (ad esempio annullamento o nullità), per cui è strategico valutare tempestivamente se sollevare la questione nel ricorso contro il provvedimento conclusivo.
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