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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-313/22

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 luglio 2023. — Achilleion Anomymi Xenodocheiaki Etaireia contro Elliniko Dimosio. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Elegktiko Synedrio. — Rinvio pregiudiziale – Fondi strutturali – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Cofinanziamento – Regolamento (CE) n. 1260/1999 – Articolo 30, paragrafo 4, e articolo 39, paragrafo 1 – Perennità delle operazioni relative a investimenti – “Modificazione sostanziale” di un’operazione di investimento cofinanziata – Recupero di un aiuto in caso di cessione dello stabilimento oggetto di tale operazione – Incidenza delle circostanze specifiche che accompagnano tale cessione. — Causa C-313/22

Giurisprudenza europea62022CJ0313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio dell’Elegktiko Synedrio greco, ha chiarito la portata del principio di perennità delle operazioni cofinanziate dal FESR. La semplice cessione dello stabilimento non comporta automaticamente il recupero dell’aiuto: occorre verificare in concreto se vi sia una modificazione sostanziale ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999. È invece contraria al diritto UE una disciplina nazionale che imponga un divieto assoluto di cessione per cinque anni dal certificato di regolare esecuzione, con recupero automatico della sovvenzione. Se la modificazione sostanziale sussiste, la rettifica finanziaria è dovuta e non viola il diritto di proprietà.

Rinvio pregiudiziale su FESR e perennità delle operazioni: la cessione dello stabilimento cofinanziato costituisce sempre una modificazione sostanziale e giustifica automaticamente il recupero dell’aiuto?

La questione giuridica

Se l’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 vada interpretato nel senso che la vendita dello stabilimento oggetto di un’operazione di investimento cofinanziata dal FESR costituisce di per sé una modificazione sostanziale; se osti a una norma nazionale che impone un divieto assoluto di cessione per cinque anni dal certificato di regolare esecuzione, con automatica rettifica finanziaria; e se, in caso di modificazione sostanziale, le rettifiche finanziarie ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, siano compatibili con il diritto di proprietà garantito dalla Carta.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che la cessione di uno stabilimento finanziato con fondi strutturali può integrare una "modificazione sostanziale" solo se, alla luce di tutte le circostanze, ricorrono le condizioni dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 e la modifica ha un’ampiezza tale da compromettere l’obiettivo dell’operazione o da procurare un vantaggio indebito; spetta al giudice nazionale verificarlo caso per caso. È invece incompatibile con tale disposizione una norma nazionale che vieti in modo assoluto, per cinque anni dal certificato di regolare esecuzione, la cessione dello stabilimento con automatica rettifica finanziaria, perché non consente alcuna valutazione concreta delle condizioni e dell’ampiezza della modifica. Quando la modificazione sostanziale è accertata, gli Stati membri devono procedere alle rettifiche finanziarie previste dall’articolo 39, paragrafo 1, senza che ciò integri una violazione del diritto di proprietà della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1260/1999
  • Articolo 30, paragrafo 4, regolamento (CE) n. 1260/1999
  • Articolo 38, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999
  • Articolo 39, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999
  • Regolamento (CE) n. 1685/2000
  • Regolamento (CE) n. 438/2001
  • Regolamento (CE) n. 448/2001
  • Regolamento (CE) n. 70/2001
  • Regolamento (CE) n. 2988/95
  • Regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Cessione di uno stabilimento cofinanziato dal FESR e rettifica finanziaria

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Elegktiko Synedrio (Corte dei conti, Grecia) nell’ambito di una controversia tra Achilleion Anomymi Xenodocheiaki Etaireia e Stato ellenico sul recupero parziale di un aiuto concesso per la modernizzazione di una struttura alberghiera e la creazione di posti di lavoro.

Fatti e procedimento principale

La società beneficiaria aveva ottenuto un contributo per la modernizzazione di un albergo nella regione della Macedonia occidentale, con previsione della creazione di tre posti di lavoro. Dopo il completamento del progetto e il rilascio del certificato di regolare esecuzione, emerse che l’albergo era stato ceduto a un’altra società prima della scadenza del periodo di cinque anni previsto dalla normativa nazionale. L’amministrazione dispose quindi una rettifica finanziaria con recupero parziale dell’aiuto; la decisione fu ritenuta legittima in primo grado e la causa giunse in cassazione davanti al giudice del rinvio.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 1260/1999, specie gli articoli 12, 30, paragrafo 4, 38 e 39, paragrafo 1;
  • il regolamento (CE) n. 1685/2000 e il regolamento (CE) n. 438/2001;
  • il regolamento (CE) n. 70/2001 e gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;
  • il regolamento (CE) n. 2988/95 e il regolamento (CE) n. 659/1999;
  • gli articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Questioni esaminate dalla Corte

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se:

  • la cessione dello stabilimento oggetto del cofinanziamento costituisca automaticamente una modificazione sostanziale;
  • una norma nazionale che vieta in assoluto la cessione per cinque anni e impone il recupero automatico sia compatibile con il diritto UE;
  • il recupero dell’aiuto debba essere limitato in nome del diritto di proprietà e della certezza del diritto.

Ragionamento della Corte sulla "modificazione sostanziale"

La Corte ribadisce che l’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 enuncia un principio di perennità: il contributo dei fondi resta acquisito solo se l’operazione non subisce, entro cinque anni, modificazioni sostanziali.

La Corte precisa che:

  • non spetta ad essa qualificare in concreto la cessione, compito riservato al giudice nazionale;
  • occorre verificare prima se la modifica rientri nelle ipotesi della lettera b) (cambiamento della proprietà, cessazione o cambiamento di localizzazione di un’attività produttiva);
  • poi se ricorra una delle ipotesi della lettera a), cioè alterazione della natura o delle modalità di esecuzione oppure vantaggio indebito per un’impresa o un ente pubblico;
  • solo dopo tale verifica si può stabilire se la modifica sia anche sostanziale, vale a dire di ampiezza tale da ridurre significativamente la capacità dell’operazione di raggiungere il suo obiettivo.

Nel caso concreto, la mera cessione dell’albergo non basta da sola a integrare automaticamente una modificazione sostanziale: il giudice deve verificare se l’attività turistico-alberghiera sia proseguita, se il nuovo proprietario sia tenuto a rispettare le condizioni della sovvenzione, se la cessione abbia alterato l’obiettivo di sostegno alle PMI e se vi sia stato un vantaggio indebito per cedente o cessionario.

Incompatibilità della disciplina nazionale automatica

La Corte dichiara incompatibile con l’articolo 30, paragrafo 4, una norma nazionale che imponga, senza eccezioni, il divieto di cedere lo stabilimento per cinque anni dal certificato di regolare esecuzione, perché:

  • trasforma in automatica una valutazione che il diritto UE vuole concreta e caso per caso;
  • impedisce al beneficiario di dimostrare che le condizioni dell’articolo 30, paragrafo 4, non sono soddisfatte;
  • può estendere il vincolo oltre il termine di cinque anni previsto dal regolamento, poiché il dies a quo nazionale è diverso da quello previsto dal diritto UE.

Rettifiche finanziarie e diritto di proprietà

Quanto alla terza questione, la Corte afferma che, se la cessione integra una modificazione sostanziale ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, gli Stati membri sono tenuti, in forza dell’articolo 39, paragrafo 1, a sopprimere in tutto o in parte la partecipazione comunitaria e, se del caso, a recuperare la sovvenzione.

Tale recupero non viola l’articolo 17 della Carta, perché non si tratta di una limitazione del diritto di proprietà, ma della conseguenza dell’inosservanza di una condizione di regolarità e ammissibilità dell’operazione finanziata. La Corte esclude quindi la necessità di esaminare ulteriormente gli articoli 52 e 53 della Carta o l’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • la cessione di uno stabilimento cofinanziato può costituire una modificazione sostanziale, ma ciò va verificato dal giudice nazionale alla luce di tutte le circostanze;
  • è contraria al regolamento n. 1260/1999 una normativa nazionale che preveda un divieto assoluto di cessione per cinque anni con automatica rettifica finanziaria;
  • quando la modificazione sostanziale è accertata, le rettifiche finanziarie sono dovute e sono compatibili con l’articolo 17 della Carta.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturalifse/fesraiuti di statorecupero di sovvenzionidiritto di proprietà

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