Cassazione Penale, Sentenza n. 28418/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della ricorrente, indagata per reati connessi alla possibile alterazione di una gara per l'affidamento del servizio di elisoccorso. La ricorrente deduceva la mancanza di esigenze cautelari attuali e concrete, rilevando che le sue mansioni sono di natura tecnica e non decisionali e che, comunque, il presunto pericolo di reiterazione poteva essere fronteggiato con misure interdittive meno afflittive; inoltre ha prodotto documentazione che la gara era giunta alla pubblicazione del bando.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari. Ha ritenuto rilevanti i documenti prodotti dalla difesa, che dimostrano la pubblicazione del bando di gara, elemento idoneo a far venire meno la concretezza del pericolo di reiterazione posto a fondamento della misura. La Corte ha richiamato la possibilità di valutare atti nuovi allegati in cassazione ai sensi della giurisprudenza su art. 606, comma 1, lett. e). Gli atti sono stati rinviati al Tribunale di Bari per un nuovo giudizio sulla perdurante necessità della misura cautelare.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Consente al Pubblico Ministero di proporre appello avverso provvedimenti cautelari; qui il Tribunale di Bari aveva accolto l'appello del PM per il ripristino della misura
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato tale disposizione nella sua giurisprudenza nel senso che la cassazione può prendere in considerazione "altri atti del processo" specificamente indicati dal ricorrente; ciò legittima l'allegazione e la valutazione, in sede di legittimità, di documenti nuovi che incidono sulla sussistenza delle esigenze cautelari
art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alla necessità di indicare le ragioni e gli elementi di fatto a sostegno dei motivi d'impugnazione; la Corte sottolinea l'onere del ricorrente di individuare e rappresentare specificamente gli atti processuali rilevanti
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla competenza e alla rimessione degli atti al giudice di merito per nuovo esame; la Cassazione ha annullato e rinviato per nuovo giudizio ai sensi di tale disposizione
artt. 353 e 353-bis cod. pen. (capo 1 e capo 4)
Norme sostanziali relative ai reati contestati; la decisione sulla misura cautelare era motivata dal rischio che i titolari della società potessero influenzare la gara, configurando il pericolo di reiterazione rispetto alle condotte contestate
Massime di principio
- La sussistenza delle esigenze cautelari richiede un pericolo di reiterazione attuale e concreto; se tale pericolo si fonda su un'azione amministrativa, la sua adozione o pubblicazione può eliminare l'occasione di reiterazione e quindi la necessità della misura
- Documenti nuovi e rilevanti possono essere allegati e valutati in sede di cassazione se specificamente indicati, conformemente all'art. 606, comma 1, lett. e), con l'effetto di incidere sulla valutazione della cautela
- La proporzionalità della misura cautelare deve essere valutata tenendo conto della natura delle mansioni dell'indagato: ruoli tecnici e non decisionali possono ridurre il fondamento del pericolo di condizionamento
- Quando la misura detentiva appare eccessiva rispetto al rischio prospettato, il giudice deve considerare misure meno afflittive (anche interdittive) purché idonee a prevenire il pericolo concreto
- Se la Corte di legittimità individua elementi nuovi che incidono sulla sussistenza delle esigenze cautelari, annulla e rinvia per nuovo esame al giudice del merito perché rivaluti la perdurante necessità della misura
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