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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30624/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Una persona fisica aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, deducendo mancata notificazione della cartella e prescrizione del credito. L'opposizione era stata rigettata dal Giudice di pace, che aveva condannato l'opponente alle spese in favore sia dell'ente impositore sia dell'agente della riscossione. In appello la parte soccombente contestava solo la condanna alle spese in favore di Roma Capitale, sostenendo che l'agente della riscossione fosse stato destinatario dell'atto di appello solo per litis denuntiatio, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., trattandosi di impugnazione limitata a un capo sulle spese tra alcuni litisconsorti necessari. Non essendovi alcuna domanda nei confronti dell'agente della riscossione, la sua costituzione in appello non avrebbe potuto giustificare una condanna alle spese a suo favore. Il Tribunale accoglieva l'appello quanto alla posizione di Roma Capitale, ma condannava l'appellante a rifondere le spese anche all'agente della riscossione. In cassazione veniva denunciata violazione degli artt. 91 e 332 c.p.c. per avere il giudice di appello trattato come parte soccombente/vittoriosa un soggetto che era stato evocato solo per mera denuntiatio e non era stato destinatario di una domanda impugnatoria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, quando l'impugnazione riguarda esclusivamente il capo sulle spese tra alcuni soltanto dei litisconsorti originari, la notificazione agli altri ha funzione di mera litis denuntiatio e non di vocatio in ius; pertanto, il destinatario della notifica non diviene parte del giudizio di impugnazione per il solo fatto di aver ricevuto l'atto. Ne segue che, in assenza di una domanda proposta contro di lui, non può essere qualificato né soccombente né vittorioso ai fini della condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese in favore dell'agente della riscossione ed è stato disposto rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuova regolazione delle spese del giudizio di appello e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese presuppone la qualità di parte nel giudizio e la soccombenza; non può essere posta a carico o a favore di un soggetto che sia stato solo destinatario di litis denuntiatio e non parte della controversia impugnata.

  • art. 332 c.p.c.

    Nelle cause scindibili, la notificazione dell'impugnazione alle altre parti ha funzione di mera litis denuntiatio, finalizzata a evitare giudizi separati sulla stessa sentenza; il destinatario della notifica non diventa parte della fase di impugnazione per il solo fatto di aver ricevuto l'atto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato dedotto come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato quale base del contributo unificato eventualmente dovuto.

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni relative a cause scindibili, la notificazione alle altre parti ha valore di mera litis denuntiatio e non comporta automaticamente l'acquisto della qualità di parte nel giudizio di gravame.
  • La condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. richiede che il soggetto sia effettivamente parte del giudizio e che vi sia nei suoi confronti una soccombenza riferibile alla questione decisa.
  • Se l'impugnazione investe soltanto il capo sulle spese tra alcuni litisconsorti originari e il rapporto con altri litisconsorti è ormai coperto da giudicato, questi ultimi non devono partecipare al giudizio di legittimità come litisconsorti necessari.
  • La costituzione volontaria del destinatario della sola litis denuntiatio non rende necessaria una statuizione sulle spese in suo favore, quando nessuna domanda sia stata proposta contro di lui nel grado di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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