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direttiva

Direttiva 2014/103

Direttiva 2014/103/UE della Commissione, del 21 novembre 2014 , che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna per la terza volta gli allegati della direttiva 2008/68/CE, allineandoli alle versioni più recenti degli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e vie navigabili. L’adeguamento decorre dal 1o gennaio 2015 e tiene conto del periodo transitorio che termina il 30 giugno 2015. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2015.

Terzo adeguamento al progresso scientifico e tecnico degli allegati della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose, aggiornando i rinvii ad ADR, RID e ADN applicabili dal 1o gennaio 2015.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari dell’atto, e opera mediante la modifica degli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE. L’ambito materiale riguarda il trasporto interno di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili, con rinvio alle versioni aggiornate degli accordi internazionali ADR, RID e ADN. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015, con richiamo al periodo transitorio previsto dagli accordi internazionali fino al 30 giugno 2015.

Adeguamento degli allegati della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose

La direttiva 2014/103/UE della Commissione realizza il terzo adeguamento al progresso scientifico e tecnico degli allegati della direttiva 2008/68/CE. L’intervento è motivato dal fatto che gli accordi internazionali richiamati dalla direttiva quadro vengono aggiornati con cadenza biennale e che le nuove versioni si applicano dal 1o gennaio 2015, con periodo transitorio fino al 30 giugno 2015.

Finalità e contesto normativo

La direttiva interviene su una disciplina armonizzata del trasporto interno di merci pericolose, riferita al trasporto su strada, per ferrovia e per vie navigabili. La modifica non riscrive la disciplina sostanziale del settore, ma aggiorna i rinvii contenuti negli allegati della direttiva 2008/68/CE agli strumenti internazionali ADR, RID e ADN, in modo da mantenere allineato il diritto dell’Unione all’evoluzione tecnica degli accordi internazionali.

Ambito di applicazione materiale

L’atto riguarda esclusivamente gli allegati della direttiva 2008/68/CE:

  • allegato I, sezione I.1, per l’ADR;
  • allegato II, sezione II.1, per il RID;
  • allegato III, sezione III.1, per l’ADN.

L’adeguamento opera per il trasporto interno di merci pericolose nei rispettivi modi di trasporto. La direttiva precisa inoltre che, nei testi aggiornati, le espressioni riferite alla "parte contraente" o allo "Stato contraente" vanno lette come "Stato membro", ove opportuno.

Contenuto delle modifiche

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale delle tre sezioni di allegato con nuovi testi che rinviano alle versioni applicabili dal 1o gennaio 2015:

  • ADR: allegati A e B applicabili dal 1o gennaio 2015;
  • RID: allegato del RID come appendice C della COTIF, applicabile dal 1o gennaio 2015;
  • ADN: regolamenti allegati all’ADN applicabili dal 1o gennaio 2015, nonché l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2 impone un obbligo di recepimento entro il 30 giugno 2015. Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione.

Sono previste due ulteriori prescrizioni pratiche:

  • gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale;
  • le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta dello Stato membro.

Inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri, ai quali spetta il recepimento nell’ordinamento interno entro il termine fissato.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati della direttiva 2008/68/CE

L’articolo 1 sostituisce le sezioni I.1, II.1 e III.1 degli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE. I rinvii sono aggiornati alle versioni applicabili dal 1o gennaio 2015 degli strumenti internazionali ADR, RID e ADN, con adattamento terminologico: "parte contraente" o "Stato contraente" è sostituito, secondo i casi, da "Stato membro".

Recepimento nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro il 30 giugno 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportimerci pericolosesicurezza dei trasportiarmonizzazione tecnica

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