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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1796

Regolamento (UE) 2019/1796 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020)

Normativa europea32019R1796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica in modo puntuale il regolamento (UE) n. 1309/2013 per consentire al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione di intervenire anche nei casi di esuberi causati dal recesso del Regno Unito dall’Unione senza accordo di recesso. La modifica è motivata dall’esigenza di assicurare sostegno ai lavoratori colpiti da un grave deterioramento della situazione economica in specifiche aree, settori o mercati del lavoro. Il testo prevede inoltre un’entrata in vigore urgente e una clausola di non applicazione qualora sia in vigore un accordo di recesso prima della data di cessazione di applicazione dei trattati al Regno Unito.

Modifica del regolamento (UE) n. 1309/2013 per includere nel Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione gli esuberi connessi a un recesso del Regno Unito dall’Unione senza accordo di recesso.

Ambito di applicazione

Si applica al regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e, in particolare, amplia la categoria dei lavoratori collocati in esubero e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata che possono beneficiare del Fondo. L’estensione riguarda i casi in cui gli esuberi derivino dal recesso del Regno Unito dall’Unione senza un accordo di recesso, oltre ai casi già previsti di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri, ma solo a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito; non si applica se entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE.

Modifica del regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020)

Il regolamento interviene in modo mirato sul regime del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), estendendo la sua operatività agli esuberi connessi a un eventuale recesso del Regno Unito dall’Unione senza accordo. La ratio è consentire una risposta di solidarietà dell’Unione anche a fronte di effetti economici negativi legati alla Brexit in assenza di accordo di recesso, con possibili ricadute su lavoratori e territori.

Contesto e finalità

I considerando richiamano l’evoluzione del FEG: istituzione originaria con il regolamento (CE) n. 1927/2006, ampliamento nel 2009 per la crisi finanziaria ed economica mondiale, e nuova disciplina nel regolamento (UE) n. 1309/2013 per il periodo 2014-2020. Viene inoltre ricordato che il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ha introdotto alcune regole finanziarie specifiche, comprese quelle per domande collettive relative a PMI ubicate in una regione e operanti in settori economici diversi.

Ambito della modifica

La modifica riguarda esclusivamente l’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1309/2013. La nuova formulazione mantiene la copertura per i casi di esubero riconducibili alla globalizzazione e aggiunge espressamente il caso degli esuberi dovuti al recesso del Regno Unito senza accordo. In entrambi i casi, l’intervento del FEG presuppone un impatto negativo di rilievo sull’economia locale, regionale o nazionale.

Presupposti materiali per l’intervento del FEG

Il testo conferma che gli esuberi devono essere collegati a trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, evidenziate da:

  • un sostanziale aumento delle importazioni nell’Unione;
  • un cambiamento radicale del commercio di beni e servizi nell’Unione;
  • un rapido declino della quota di mercato dell’Unione in un determinato settore;
  • una delocalizzazione di attività verso paesi terzi.

Accanto a tali ipotesi, il FEG potrà intervenire anche in caso di collocamento in esubero conseguente al recesso del Regno Unito dall’Unione senza accordo di recesso.

Ambito soggettivo e territoriale

Restano interessati i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata. Il regolamento opera in tutti gli Stati membri, in quanto modifica una disciplina del diritto dell’Unione direttamente applicabile, ma la nuova causale aggiunta è strettamente connessa all’evento del recesso del Regno Unito.

Entrata in vigore, applicazione e clausola di esclusione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE. È prevista una clausola di non applicazione: se, prima di tale data, entra in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE, il regolamento non produce effetti applicativi.

Urgenza procedurale

Nei considerando si segnala che, per l’urgenza connessa al recesso del Regno Unito, è stata prevista un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali. Questo elemento conferma la natura emergenziale e tempestiva dell’intervento normativo.

Disposizioni principali

Estensione dell’ambito del FEG

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1309/2013, includendo tra i beneficiari del FEG anche i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza del recesso del Regno Unito dall’Unione senza un accordo di recesso, purché tali esuberi abbiano un impatto negativo di rilievo sull’economia locale, regionale o nazionale.

Conferma dei casi tradizionali coperti dal FEG

Resta confermata la copertura per gli esuberi derivanti da trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate in particolare da un sostanziale aumento delle importazioni nell’Unione, da un cambiamento radicale del commercio di beni e servizi nell’Unione, da un rapido declino della quota di mercato dell’Unione in un determinato settore o da una delocalizzazione di attività verso paesi terzi.

Entrata in vigore e applicazione condizionata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE. Non si applica se un accordo di recesso concluso con il Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE è entrato in vigore entro la data in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito.

Effetti e forza vincolante

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materielavoropolitica socialefondo sociale e solidarietàbrexitaiuti ai lavoratori

Testo integrale

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