Regolamento (UE) 2019/1778
Regolamento (UE) 2019/1778 del Consiglio del 24 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il quadro sanzionatorio dell’Unione relativo alla Repubblica di Guinea inserendo una norma specifica sul trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle liste sanzionatorie. La nuova disposizione individua le finalità, i limiti e i soggetti autorizzati al trattamento, nonché i ruoli di titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725. L’intervento mira a rafforzare la certezza giuridica e a garantire la conformità al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati.
Modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 sulla normativa sanzionatoria nei confronti della Repubblica di Guinea, con introduzione di una disciplina specifica sul trattamento dei dati personali connesso alle misure restrittive.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica di Guinea, già previste dal regolamento (UE) n. 1284/2009 e attuate in coordinamento con la decisione 2010/638/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/1790. Riguarda il trattamento dei dati personali da parte del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, limitatamente alle attività necessarie per la preparazione, l’aggiornamento e l’attuazione dell’allegato I relativo alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea
Il regolamento (UE) 2019/1778 interviene sul quadro sanzionatorio dell’Unione relativo alla Repubblica di Guinea, già disciplinato dal regolamento (UE) n. 1284/2009 in attuazione della decisione 2010/638/PESC. Il considerando centrale evidenzia l’esigenza di rafforzare la certezza giuridica e di assicurare che il trattamento dei dati personali connesso alle misure restrittive avvenga nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
Finalità dell’intervento normativo
La modifica è resa necessaria dalla decisione (PESC) 2019/1790, adottata il 24 ottobre 2019, che ha introdotto nella disciplina PESC una disposizione sul trattamento dei dati personali da parte del Consiglio e dell’alto rappresentante. Il regolamento di esecuzione in ambito UE recepisce tale esigenza nel regolamento sanzionatorio, così da garantire coerenza tra il quadro della PESC e quello direttamente applicabile nell’ordinamento dell’Unione.
Ambito soggettivo e oggettivo del trattamento dei dati
La nuova norma, inserita come articolo 16 bis, autorizza il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante a trattare dati personali solo per svolgere compiti specificamente connessi all’attuazione del regolamento.
- Per il Consiglio, il trattamento è ammesso per la preparazione e l’introduzione di modifiche dell’allegato I.
- Per l’alto rappresentante, il trattamento è ammesso per la preparazione di modifiche dell’allegato I.
- Per la Commissione, il trattamento riguarda l’inserimento del contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure restrittive finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, nonché la gestione di informazioni sull’impatto delle misure, tra cui il valore dei fondi congelati e le autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
Dati relativi a reati, condanne e misure di sicurezza
Il regolamento consente inoltre, se del caso, il trattamento di dati particolarmente sensibili sotto il profilo penalistico, ossia quelli relativi a reati commessi dalle persone fisiche inserite negli elenchi, alle condanne penali e alle misure di sicurezza a loro riferite. Tale facoltà è però strettamente limitata alla misura necessaria per la preparazione dell’allegato I, senza estensioni ulteriori.
Titolari del trattamento e garanzie per gli interessati
Ai fini del regolamento, sono designati come titolari del trattamento il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato II del regolamento e l’alto rappresentante. Questa qualificazione serve a garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i diritti riconosciuti dal regolamento (UE) 2018/1725 in materia di protezione dei dati personali nell’ambito delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento dell’articolo 16 bis nel regolamento (UE) n. 1284/2009
Viene introdotta una base giuridica espressa per il trattamento dei dati personali da parte del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante, limitatamente ai compiti necessari all’attuazione del regolamento sanzionatorio.
Finalità del trattamento dei dati personali
Il Consiglio può trattare dati personali per la preparazione e l’introduzione di modifiche dell’allegato I; l’alto rappresentante può trattare dati personali per la preparazione di modifiche dell’allegato I; la Commissione può trattare dati personali per inserire il contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, nonché per trattare informazioni sull’impatto delle misure, come il valore dei fondi congelati e le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
Trattamento di dati relativi a reati e condanne
Consiglio, Commissione e alto rappresentante possono trattare, se necessario, dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche inserite nell’elenco, a condanne penali o a misure di sicurezza che le riguardano, ma solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I.
Designazione dei titolari del trattamento
Ai fini del regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato II del regolamento e l’alto rappresentante sono designati come titolari del trattamento ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725, così da consentire agli interessati l’esercizio dei diritti previsti da tale regolamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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