Regolamento (UE) 2019/1797
Regolamento (UE) 2019/1797 del Parlamento europeo e del consiglio del 24 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in via urgente per adeguare il quadro UE sulle autorizzazioni di pesca in vista del recesso del Regno Unito dall’Unione, preservando la possibilità di accesso reciproco alle acque in condizioni di reciprocità e di sostenibilità biologica. Esso proroga al 31 dicembre 2020 alcune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2403 e introduce una nuova formulazione dell’articolo 38 ter, subordinando l’operatività delle autorizzazioni alla coerenza delle possibilità di pesca combinate con la gestione sostenibile degli stock. L’applicazione è esclusa se entra in vigore un accordo di recesso entro il termine rilevante.
Modifica temporanea del regolamento (UE) 2017/2403 per prorogare al 31 dicembre 2020 il regime di autorizzazioni e di accesso reciproco alle acque tra Unione e Regno Unito in materia di pesca, in caso di recesso senza accordo.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione che operano nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Regno Unito e ai pescherecci del Regno Unito che effettuano operazioni di pesca nelle acque dell’Unione. L’ambito è quello della politica comune della pesca e della gestione delle flotte da pesca esterne, con effetti limitati temporalmente al periodo successivo alla cessazione di applicazione dei trattati al Regno Unito e fino al 31 dicembre 2020. Non si applica a Gibilterra. Non opera se, entro il giorno successivo alla cessazione di applicazione dei trattati al Regno Unito, è entrato in vigore un accordo di recesso ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE.
Regolamento (UE) 2019/1797: autorizzazioni di pesca tra Unione e Regno Unito dopo la Brexit
Il regolamento è adottato in un contesto di incertezza sul recesso del Regno Unito dall’Unione e mira a garantire continuità regolatoria nel settore della pesca, evitando vuoti normativi nelle relazioni di accesso reciproco alle acque. Il legislatore unionale richiama la necessità di preservare la sostenibilità degli stock ittici, in coerenza con la Convenzione ONU sul diritto del mare, con l’accordo del 1995 sugli stock ittici e con la politica comune della pesca.
Contesto e finalità
Il considerando evidenzia che, in assenza di accordo di recesso o di ulteriore proroga del termine ex articolo 50, paragrafo 3, TUE, il Regno Unito sarebbe divenuto paese terzo dal 1° novembre 2019. Poiché un accordo sulla pesca per il 2020 potrebbe non essere raggiungibile in tempo utile, il regolamento proroga alcune misure già introdotte nel 2019 per consentire, ove ricorrano le condizioni di sostenibilità e reciprocità, il rilascio di autorizzazioni di pesca e la prosecuzione dell’accesso alle acque della controparte.
Ambito soggettivo e materiale
Il regolamento riguarda i pescherecci dell’Unione che operano nelle acque del Regno Unito e i pescherecci del Regno Unito che operano nelle acque dell’Unione. Si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2017/2403, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne, e opera in collegamento con i regolamenti del Consiglio che fissano le possibilità di pesca per il 2019 e il 2020, nonché con il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla PCP.
Proroga delle date e modifica del regolamento (UE) 2017/2403
L’articolo 1 sostituisce il 31 dicembre 2019 con il 31 dicembre 2020 negli articoli 18 bis e 38 bis del regolamento (UE) 2017/2403. Questa modifica estende di un anno il quadro temporaneo relativo alle autorizzazioni e consente di mantenere operativo il sistema di accesso reciproco tra UE e Regno Unito nel caso di recesso senza accordo.
Nuovo articolo 38 ter: operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito
Il nuovo articolo 38 ter disciplina in modo espresso le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell’Unione. Tali operazioni sono ammesse:
- secondo le condizioni previste dai regolamenti del Consiglio che fissano le possibilità di pesca per il 2019 e il 2020;
- solo se le possibilità di pesca combinate fissate da Unione e Regno Unito risultano in linea con la gestione sostenibile degli stock interessati;
- in conformità con il regolamento (UE) n. 1380/2013.
Condizione di reciprocità e rilascio delle autorizzazioni
Il regolamento rafforza il principio di reciprocità: le autorizzazioni di pesca per operazioni nelle acque dell’Unione possono essere concesse ai pescherecci del Regno Unito soltanto se la Commissione accerta che il Regno Unito concede ai pescherecci dell’Unione un analogo accesso alle proprie acque. Il considerando 17 formula tale condizione in termini di concessione effettiva dei diritti di accesso e di corrispondente base di reciprocità.
Sostenibilità degli stock e criteri di valutazione
La legittimazione sostanziale delle autorizzazioni dipende dalla verifica che l’effetto combinato delle misure di gestione UE e Regno Unito per il 2020 sia compatibile con la sostenibilità degli stock. La valutazione deve fondarsi sui migliori pareri scientifici disponibili, sui criteri e parametri contenuti nei piani di gestione vigenti e sui regolamenti del Consiglio che fissano le possibilità di pesca per il 2020. Il regolamento richiama anche le possibilità di pesca stabilite per il 2019 e, per gli stock di acque profonde, per il biennio 2019-2020, come base di riferimento per la sostenibilità.
Ambito territoriale, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Si applica dal giorno successivo alla cessazione di applicazione dei trattati al Regno Unito, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, fino al 31 dicembre 2020. È esclusa l’applicazione qualora, entro il giorno successivo alla cessazione di applicazione dei trattati, sia entrato in vigore un accordo di recesso. Il considerando 14 precisa inoltre che il regolamento non si applica a Gibilterra.
Effetti pratici per operatori e professionisti
Per gli operatori della pesca e i consulenti che li assistono, il testo conferma che il mantenimento dell’accesso reciproco non è automatico, ma subordinato a un duplice filtro: reciprocità effettiva e sostenibilità biologica. Ne consegue che, nel periodo transitorio considerato, la pianificazione delle attività di pesca tra UE e Regno Unito deve essere verificata alla luce delle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione, delle possibilità di pesca annuali adottate dal Consiglio e dell’eventuale evoluzione dell’accordo di recesso o di un successivo accordo di pesca.
Disposizioni principali
Proroga delle disposizioni transitorie
L’articolo 1, punti 1 e 2, sostituisce con il 31 dicembre 2020 le date del 31 dicembre 2019 agli articoli 18 bis e 38 bis del regolamento (UE) 2017/2403, estendendo così fino a fine 2020 il quadro temporaneo relativo alle autorizzazioni di pesca.
Operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell’Unione
Il nuovo articolo 38 ter stabilisce che i pescherecci del Regno Unito possono effettuare operazioni di pesca nelle acque dell’Unione conformemente alle condizioni previste dai regolamenti del Consiglio che fissano le possibilità di pesca per il 2019 e il 2020, a condizione che le possibilità di pesca combinate fissate dall’Unione e dal Regno Unito siano compatibili con la gestione sostenibile degli stock ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Condizione di reciprocità per le autorizzazioni
L’articolo 38 quater, paragrafo 2, lettera f), è modificato per prevedere che, se del caso, il Regno Unito debba disporre di possibilità di pesca ai sensi dell’articolo 38 ter. Il considerando 17 chiarisce che le autorizzazioni di pesca per attività nelle acque dell’Unione devono essere concesse ai pescherecci del Regno Unito solo se e nella misura in cui la Commissione abbia verificato che il Regno Unito concede diritti di accesso reciproci ai pescherecci dell’Unione.
Applicazione temporale ed esclusione in caso di accordo di recesso
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito fino al 31 dicembre 2020. Non si applica qualora, entro il giorno successivo alla cessazione di applicazione dei trattati, sia entrato in vigore un accordo di recesso con il Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE.
Presupposto di sostenibilità e riferimento alle possibilità di pesca
Il provvedimento si fonda sull’esigenza di mantenere le risorse marine vive a livelli sostenibili e richiama i migliori pareri scientifici disponibili, i regolamenti del Consiglio sulle possibilità di pesca per il 2019 e il 2020 e i piani di gestione applicabili. La coerenza delle possibilità di pesca combinate UE-Regno Unito con la gestione sostenibile degli stock è prerequisito per il rilascio delle autorizzazioni.
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