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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1777

Regolamento (UE) 2019/1777 del Consiglio del 24 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

Normativa europea32019R1777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio dell’Unione relativo al Burundi, modificando il regolamento (UE) 2015/1755 per inserire una base giuridica espressa al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni interessate. La modifica risponde all’esigenza di garantire certezza del diritto e di consentire la pubblicazione e gestione delle informazioni relative ai soggetti destinatari del congelamento di fondi. Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

Modifica il regolamento (UE) 2015/1755 sulle misure restrittive nei confronti del Burundi, introducendo una disciplina specifica sul trattamento dei dati personali connesso alle sanzioni.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Burundi, con riferimento alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e risorse economiche sono congelati ai sensi del regolamento (UE) 2015/1755. Riguarda il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, limitatamente ai trattamenti di dati personali necessari per l’esercizio dei compiti previsti dal regolamento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regime sanzionatorio UE relativo al Burundi

Il regolamento (UE) 2019/1777 modifica il regolamento (UE) 2015/1755, che attua misure restrittive adottate dall’Unione in considerazione della situazione in Burundi. L’intervento è collegato alla decisione (PESC) 2019/1788, che ha introdotto nella disciplina PESC una norma specifica sul trattamento dei dati personali da parte del Consiglio e dell’alto rappresentante.

Finalità della modifica

Il considerando centrale chiarisce che, per dare piena attuazione al regime di congelamento dei fondi e garantire certezza del diritto nell’Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi interessati. Il regolamento precisa inoltre che ogni trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725.

Ambito soggettivo e funzionale

La modifica riguarda il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che possono trattare dati personali per svolgere i compiti derivanti dal regolamento sulle sanzioni. L’ambito materiale è quello delle misure restrittive verso il Burundi, in particolare l’aggiornamento dell’allegato I e la gestione pubblica delle liste sanzionatorie e delle informazioni collegate all’impatto delle misure.

Contenuto dell’articolo 15 bis

Il nuovo articolo 15 bis individua in modo puntuale i compiti che legittimano il trattamento dei dati personali:

  • per il Consiglio, la preparazione e l’adozione di modifiche dell’allegato I;
  • per l’alto rappresentante, la preparazione delle modifiche dell’allegato I;
  • per la Commissione, l’alimentazione dell’elenco elettronico consolidato UE delle persone, gruppi ed entità soggetti a misure finanziarie restrittive e della mappa interattiva delle sanzioni, nonché il trattamento dei dati sull’effettività delle misure, come l’ammontare dei fondi congelati e le autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

Dati relativi a reati e condanne

Il regolamento consente anche il trattamento, se del caso, di dati relativi a reati commessi da persone fisiche inserite negli elenchi, alle loro condanne penali e a misure di sicurezza che le riguardano. Tuttavia, tale trattamento è ammesso solo nella misura strettamente necessaria alla preparazione dell’allegato I, dunque con un perimetro funzionale limitato.

Regime di protezione dei dati e titolarità del trattamento

Per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, il regolamento designa come titolari del trattamento il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato II e l’alto rappresentante. La disciplina rinvia quindi al quadro generale di protezione dei dati applicabile alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento.

Disposizioni principali

Inserimento dell’articolo 15 bis sul trattamento dei dati personali

Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare dati personali per svolgere i compiti previsti dal regolamento. Per il Consiglio, ciò include la preparazione e l’introduzione di modifiche dell’allegato I; per l’alto rappresentante, la preparazione di modifiche dell’allegato I; per la Commissione, l’inserimento dei contenuti dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato dell’UE delle persone, gruppi ed entità soggetti a misure finanziarie restrittive e nella mappa interattiva delle sanzioni, nonché il trattamento di informazioni sull’impatto delle misure, come il valore dei fondi congelati e le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

Limiti al trattamento di dati sensibili relativi a reati e condanne

Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se necessario, dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche incluse nell’elenco, alle condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza che le riguardano, ma solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I.

Designazione dei titolari del trattamento

Ai fini del regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato II del regolamento e l’alto rappresentante sono designati come "titolari del trattamento" ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725, così da consentire agli interessati l’esercizio dei diritti previsti da tale regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comuneprotezione dei daticongelamento di fondi

Testo integrale

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