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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1787

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787 della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime speciale UE applicabile all’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari dal Giappone dopo Fukushima, sulla base dei dati 2017-2018 sulla radioattività. Riduce o elimina in vari casi gli obblighi di campionamento e analisi per specifiche prefetture e prodotti, ma mantiene controlli più severi per alcune aree e categorie considerate ancora a rischio. Conferma inoltre la dichiarazione di importazione e prevede il riesame entro il 30 giugno 2021.

Modifica delle condizioni speciali per l’importazione nell’UE di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente di Fukushima.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o provenienti dal Giappone, disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6. Incide in particolare sulle partite soggette a campionamento, analisi e dichiarazione per verificare la presenza di cesio-134 e cesio-137, con riferimento a specifiche prefetture giapponesi e a determinate categorie di prodotti. È prevista una disposizione transitoria per le partite che hanno lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del regolamento, le quali restano importabili secondo le regole previgenti.

Modifica delle condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari dal Giappone a seguito di Fukushima

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787 della Commissione aggiorna il regime di controllo radiologico applicabile alle importazioni nell’Unione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti. L’intervento si fonda sull’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e tiene conto dei dati trasmessi dalle autorità giapponesi per il settimo e l’ottavo periodo vegetativo successivi all’incidente dell’11 marzo 2011, con l’obiettivo di adeguare gli obblighi ai livelli effettivi di contaminazione riscontrati.

Contesto e finalità

La Commissione richiama la successione dei precedenti regolamenti di esecuzione adottati dal 2011 in poi per fronteggiare il rischio derivante dalla presenza di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari giapponesi. Il nuovo atto modifica il regolamento (UE) 2016/6 perché i controlli e i dati aggiornati mostrano, per varie categorie e prefetture, una riduzione del rischio tale da giustificare l’eliminazione o l’allentamento di alcuni obblighi; al contempo, per altre combinazioni di prodotto e origine geografica, le misure restano necessarie.

Ambito materiale e soggetti interessati

Il regolamento riguarda gli alimenti per animali e i prodotti alimentari importati nell’Unione dal Giappone, con particolare attenzione alle partite originarie di specifiche prefetture. Le misure incidono soprattutto su funghi, prodotti della pesca, alcune piante selvatiche commestibili, germogli di bambù, Aralia spp., koshiabura, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo, semi di soia, kaki e, per Fukushima, anche su determinati pesci e prodotti della pesca. L’allegato II del regolamento 2016/6, come sostituito, elenca in modo analitico i prodotti sottoposti a campionamento e analisi per cesio-134 e cesio-137 prima dell’esportazione nell’Unione.

Modifiche agli obblighi di campionamento e analisi

Le valutazioni basate sui dati 2017-2018 portano a una differenziazione più fine per prefetture e prodotti.

  • Per Chiba, Tochigi e Iwate non è più necessario imporre, prima dell’esportazione nell’Unione, il campionamento e l’analisi degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari originari di tali prefetture.
  • Per Fukushima, viene revocato l’obbligo di campionamento e analisi per semi di soia, farfaraccio maggiore, felce maggiore, felce florida giapponese e felce penna di struzzo, e per i relativi prodotti derivati; per gli altri prodotti originari della prefettura l’obbligo è mantenuto.
  • Per Miyagi, Ibaraki e Gunma viene eliminato l’obbligo per il pesce, i prodotti della pesca, alcune piante selvatiche commestibili e i relativi prodotti derivati originari di tali prefetture; tuttavia, per Miyagi restano controlli su talune piante selvatiche commestibili, e per Gunma è mantenuto l’obbligo per Aralia spp. e derivati a seguito di casi di non conformità. I funghi originari di Ibaraki non sono più soggetti a tale obbligo.
  • Per Nagano e Niigata non è più richiesto il campionamento e l’analisi per i funghi e, per Nagano, per alcune piante selvatiche commestibili e relativi prodotti derivati.
  • Per Shizuoka, Yamanashi e Yamagata i controlli restano obbligatori per funghi e koshiabura e relativi derivati.

Regola specifica per il pesce della prefettura di Fukushima

L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento 2016/6 è sostituito nel senso che il pesce e i prodotti della pesca di cui all’allegato II, catturati o raccolti nelle acque costiere della prefettura di Fukushima, devono essere accompagnati dalla dichiarazione prevista dal regolamento e da un rapporto di analisi con i risultati del campionamento e dell’analisi, a prescindere dal luogo di sbarco. Si tratta di una conferma di un controllo rafforzato su questa specifica categoria di prodotti.

Allegato II: elenco dei prodotti soggetti a controlli

Il nuovo allegato II raggruppa i prodotti per prefettura e individua le categorie ancora soggette a campionamento e analisi prima dell’esportazione nell’Unione per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137. Sono ricompresi:

  • prodotti originari di Fukushima, con un elenco articolato di funghi, prodotti della pesca e altre categorie specifiche;
  • prodotti originari di Miyagi, Gunma, Yamanashi, Yamagata, Shizuoka, Ibaraki, Nagano e Niigata, limitatamente ai prodotti indicati;
  • prodotti composti contenenti per oltre il 50 % prodotti elencati nelle lettere precedenti.

L’allegato utilizza codici NC dettagliati per l’identificazione doganale delle merci interessate.

Dichiarazione per l’importazione nell’Unione

L’allegato III, sostituito integralmente, disciplina il modello di dichiarazione che accompagna la partita importata. La dichiarazione deve indicare prodotto, paese di origine, numero del lotto, dati di spedizione e stabilimento di provenienza, nonché attestare la conformità alla normativa giapponese sui livelli massimi di cesio-134 e cesio-137. Il modello prevede inoltre casistiche alternative, tra cui:

  • prodotti raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo 2011;
  • prodotti non originari né provenienti da prefetture soggette a campionamento e analisi;
  • prodotti provenienti da tali prefetture ma non originari di esse e non esposti a radioattività durante il transito;
  • prodotti originari di prefetture soggette a controlli, per i quali sia stato eseguito campionamento e analisi con allegazione del rapporto;
  • prodotti di origine sconosciuta o composti con oltre il 50 % di ingredienti di origine sconosciuta, anch’essi sottoposti ad analisi.

Riesame, transitorio ed entrata in vigore

Il regolamento sostituisce l’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/6 prevedendo un riesame entro il 30 giugno 2021, quando saranno disponibili i risultati relativi al nono e decimo periodo vegetativo successivi all’incidente, cioè 2019 e 2020. In via transitoria, le partite soggette al regime 2016/6 che hanno lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento possono essere importate secondo le condizioni previgenti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento del regime di controllo radiologico

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, confermando il quadro di misure urgenti per proteggere salute pubblica e salute animale dalle contaminazioni radioattive nei prodotti alimentari e nei mangimi importati dal Giappone.

Revisione degli obblighi di campionamento e analisi

Rimodula gli obblighi di campionamento e analisi prima dell’esportazione nell’Unione per specifiche prefetture giapponesi e categorie di prodotti. In particolare, elimina alcuni obblighi per Chiba, Tochigi e Iwate; revoca taluni obblighi per prodotti originari di Fukushima; mantiene controlli per altri prodotti di Fukushima; elimina o mantiene selettivamente i controlli per Miyagi, Ibaraki, Gunma, Nagano, Niigata, Shizuoka, Yamanashi e Yamagata in funzione del tipo di prodotto e dei dati di radioattività disponibili.

Aggiornamento degli elenchi di prodotti e prefetture negli allegati

Sostituisce l’allegato II del regolamento (UE) 2016/6 con un nuovo elenco dettagliato di prodotti e origini soggetti a campionamento e analisi per cesio-134 e cesio-137 prima dell’esportazione nell’Unione, raggruppando per prefetture e includendo anche i prodotti composti contenenti oltre il 50 % di prodotti elencati. Sostituisce anche l’allegato III relativo al contenuto della dichiarazione di importazione.

Dichiarazione di importazione e prova analitica

Conferma che le partite importate devono essere accompagnate dalla dichiarazione prevista dal regolamento 2016/6; per il pesce e i prodotti della pesca di cui all’allegato II catturati o raccolti nelle acque costiere della prefettura di Fukushima, la dichiarazione deve essere accompagnata anche dal rapporto di analisi, indipendentemente dal luogo di sbarco.

Riesame del regolamento

Sostituisce l’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/6 stabilendo che il regime deve essere riesaminato entro il 30 giugno 2021, in considerazione dei risultati relativi al nono e decimo periodo vegetativo successivi all’incidente (2019 e 2020).

Disposizione transitoria e entrata in vigore

Le partite soggette al regolamento 2016/6 che hanno lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento possono essere importate secondo le condizioni previgenti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremangimiimportazioniradioattivitàcontrolli ufficiali

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