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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1795

Regolamento (UE) 2019/1795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2019 recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502 per quanto riguarda i rispettivi periodi di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua, per effetto della proroga del termine di recesso del Regno Unito, la durata di applicazione delle misure di emergenza già adottate per garantire una continuità minima dei collegamenti di trasporto stradale e aereo tra Unione e Regno Unito. Vengono quindi estesi i termini di applicazione del regolamento (UE) 2019/501 fino al 31 luglio 2020 e del regolamento (UE) 2019/502 fino al 24 ottobre 2020. Sono inoltre aggiornate alcune regole specifiche relative ai servizi di trasporto passeggeri tra Irlanda e Irlanda del Nord, alle autorizzazioni degli operatori britannici di autobus e alla delega di poteri alla Commissione.

Modifica i regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502 prorogandone i periodi di applicazione in funzione del rinvio della data di recesso del Regno Unito dall’UE.

Ambito di applicazione

Si applica ai rapporti di trasporto tra Unione europea e Regno Unito disciplinati dai regolamenti (UE) 2019/501 (trasporto stradale di merci e passeggeri, inclusi specifici servizi tra Irlanda e Irlanda del Nord) e (UE) 2019/502 (connettività di base del trasporto aereo). La disciplina opera in relazione all’eventuale recesso del Regno Unito ai sensi dell’articolo 50 TUE senza accordo; non si applica se, entro il giorno in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, sia entrato in vigore un accordo di recesso. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito.

Proroga dei regimi di continuità dei trasporti in caso di recesso del Regno Unito

Il regolamento interviene come misura di adeguamento conseguente alla proroga del termine di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. La finalità è preservare, per il tempo strettamente necessario, la continuità minima dei collegamenti di trasporto stradale e aereo tra Unione e Regno Unito già garantita dai regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502, evitando che la proroga dell’articolo 50 TUE riduca in modo eccessivo il periodo di operatività delle misure emergenziali.

Contesto normativo e ragioni dell’intervento

Il regolamento richiama la notifica di recesso del Regno Unito del 29 marzo 2017 ai sensi dell’articolo 50 TUE e la successiva proroga del termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019, decisa con la decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo. Poiché i regolamenti emergenziali adottati nel marzo 2019 erano stati concepiti per uno scenario di recesso senza accordo e con specifiche durate di applicazione, la nuova proroga rende necessario ricalibrare i termini affinché le misure mantengano l’efficacia originariamente prevista.

Modifiche al regolamento (UE) 2019/501

L’articolo 1 modifica più disposizioni del regolamento (UE) 2019/501, relativo ai collegamenti di base per il trasporto stradale di merci e passeggeri tra Unione e Regno Unito.

  • L’articolo 2, punto 3, lettera d), è riscritto per disciplinare l’imbarco e lo sbarco di passeggeri nella regione di frontiera dell’Irlanda nell’ambito di servizi internazionali regolari e regolari specializzati tra Irlanda e Irlanda del Nord per un periodo di sei mesi dalla data di applicazione del regolamento.
  • L’articolo 4, paragrafo 3, è sostituito per precisare che le autorizzazioni ancora valide possono continuare a essere utilizzate, se rinnovate agli stessi termini e condizioni oppure modificate quanto a fermate, tariffe o orario, nel rispetto degli articoli da 6 a 11 del regolamento (CE) n. 1073/2009, ma solo per un periodo che non si estende oltre il 31 luglio 2020.
  • L’articolo 11, paragrafo 1, è modificato per prorogare fino al 31 luglio 2020 il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2.
  • L’articolo 12 è aggiornato stabilendo che il regolamento (UE) 2019/501 cessa di applicarsi il 31 luglio 2020.

Modifiche al regolamento (UE) 2019/502

L’articolo 2 modifica l’articolo 16, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/502, relativo alla connettività di base del trasporto aereo tra Unione e Regno Unito. La nuova data di cessazione di applicazione è fissata al 24 ottobre 2020, data scelta per coincidere con l’ultimo giorno della stagione estiva IATA del 2020.

Entrata in vigore, applicazione ed esclusione in caso di accordo di recesso

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE. Il regolamento non si applica se, entro tale data, sia già entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga del regolamento (UE) 2019/501

L’articolo 1 modifica il regolamento (UE) 2019/501 per adeguarne la durata alla proroga del termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE. Il regolamento cessa di applicarsi il 31 luglio 2020, con estensione di sette mesi rispetto alla scadenza originaria.

Servizi di autobus e collegamenti Irlanda-Irlanda del Nord

Per l’imbarco e lo sbarco di passeggeri nella regione di frontiera dell’Irlanda nell’ambito di servizi internazionali regolari e regolari specializzati tra Irlanda e Irlanda del Nord, il periodo è fissato in sei mesi dalla data di applicazione del regolamento. Le autorizzazioni degli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus del Regno Unito possono continuare a essere utilizzate solo se rinnovate o modificate alle condizioni previste e non oltre il 31 luglio 2020.

Delega di poteri alla Commissione

Il potere della Commissione di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/501 è conferito fino al 31 luglio 2020.

Proroga del regolamento (UE) 2019/502

L’articolo 2 sostituisce la lettera b) dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/502, stabilendo che esso cessa di applicarsi il 24 ottobre 2020, per mantenere un periodo di applicazione equivalente a quello inizialmente previsto.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, salvo il caso in cui, entro tale data, sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE.

Come è indicizzato

Materietrasportimercato internorapporti con il regno unitobrexit

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