Sentenza del 13/10/2020 n. 22030 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione degli avvisi catastali di revisione del classamento, ex L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, relativi a cinque unita' immobiliari: i ricorrenti deducevano carenza e nullita' della motivazione degli avvisi (formulazioni generiche e 'vuote'), mancata indicazione delle specifiche caratteristiche delle singole unita' immobiliari, uso illegittimo della 'revisione massiva' senza considerare i parametri di legge, omessa integrazione del contraddittorio con nuda proprietaria e usufruttaria, e difetti probatori relativi agli elementi di fatto utilizzati dall'Amministrazione.
La decisione
la Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo (carenza di motivazione) ritenendolo assorbente, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso dei contribuenti. Ha affermato che, anche nell'ambito della procedura di revisione parziale prevista dall'art. 1, comma 335 della L. n. 311/2004, l'avviso di revisione deve contenere elementi che consentano al contribuente di conoscere le ragioni specifiche dell'operazione (oltre al richiamo allo scostamento significativo tra valori), richiamando i parametri del DPR n. 138/1998 e della normativa sull'estimo catastale. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
L. 31 dicembre 2004, n. 311
prevede la procedura di revisione parziale del classamento (cd. 'revisione massiva') ma non esonera l'atto dalle regole motivazionali e dai parametri tecnici previsti dalla disciplina catastale; occorre indicare il presupposto dello scostamento significativo e gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento
D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
i parametri di estimo catastale (qualita' urbana, qualita' ambientale, caratteristiche edilizie dell'edificio e della singola unita') devono essere considerati anche nella revisione operata ai sensi della L. n. 311/2004; la revisione non puo' prescindere da tali criteri
L. 23 dicembre 1996, n. 662
art. 3, commi 154 e 155 (richiamato comma 154, lett. e))
imposta di tenere conto, nel procedimento di riclassamento, dei caratteri specifici della unita', del fabbricato e della microzona; tali parametri devono emergere nella motivazione dell'atto
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (disp. proc. trib.)
art. 14 (comma 3) e riferimenti al processo tributario
disciplinano il contraddittorio e l'intervento delle parti nel processo tributario; la questione dell'omessa integrazione del contraddittorio puo' essere rilevante ma nel caso la Corte ha deciso sul profilo motivazionale
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione), art. 132 c.p.c., art. 115 c.p.c., artt. 102 e 331 c.p.c.
richiami alle norme processuali relative a motivazione delle decisioni, valutazione delle prove e corretto svolgimento del contraddittorio; la Corte ha ritenuto violata la regola motivazionale e l'esistenza/adeguatezza della motivazione della decisione impugnata
Massime di principio
- La revisione catastale ex art. 1, comma 335 L. n. 311/2004, pur potendo avere carattere 'massivo', non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivare in modo sufficiente gli avvisi: oltre al richiamo allo scostamento significativo tra valori, l'atto deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul nuovo classamento (caratteristiche della microzona, qualità urbana/ambientale, caratteristiche edilizie della singola unita').
- Una motivazione meramente formale che si limita a collocare l'immobile in una microzona senza indicare i parametri specifici e le ragioni tecniche che giustificano l'aumento della rendita e' insufficiente e rende l'avviso annullabile.
- In caso di dubbio sulla sufficienza della motivazione, il contribuente puo' impugnare per nullita' degli avvisi e ottenere la cassazione della decisione di merito se il giudice di legittimità rileva la carenza motivazionale; non sempre e' necessario rinviare per nuovi accertamenti se i profili tecnici risultano decisibili in diritto (art. 384 c.p.c., comma 2).
- La mancata integrazione del contraddittorio (es. mancata chiamata di nuda proprietaria/usufruttaria) e le questioni probatorie possono essere rilevanti, ma il profilo decisivo resta spesso la motivazione: se questa e' vizata, l'annullamento puo' essere pronunciato anche senza esaminare tutte le altre censure.
- Quando il quadro giurisprudenziale e' contrastato al momento dell'impugnazione, il giudice di legittimità puo' compensare le spese processuali.
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