Sentenza del 13/10/2020 n. 2293 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento relativa alla seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione della partecipazione nella S. srl. Il contribuente aveva versato solo la prima rata della rivalutazione effettuata ai sensi della Legge n.208/2012 (art.1, comma 473), omettendo le successive; successivamente aveva effettuato una nuova rivalutazione (Legge n.190/2014) detraendo dall'imposta sostitutiva dovuta l'importo della prima rata già versata. L'Ufficio emetteva cartella per il recupero della seconda rata non versata.
La decisione
La Commissione, dopo aver esaminato le argomentazioni, ha ritenuto che la normativa che consente di detrarre o chiedere il rimborso di quanto versato in relazione a una precedente rivalutazione (art.7 del D.L. n.70/2011) presuppone che gli importi siano effettivamente stati versati e non produce di per sé una compensazione automatica con importi dovuti per altre rivalutazioni. La compensazione ex art.1241 c.c. richiede obbligazioni reciproche e crediti effettivi nei confronti dell'Amministrazione: nel caso di specie il contribuente non vantava un credito, ma un debito residuo per le rate non versate. Per questi motivi la Commissione ha accolto l'appello dell'Ufficio e ha ritenuto dovuti gli importi non versati. Le spese del grado sono compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 70/2011, art. 7
Introduce la possibilità, in caso di nuova rivalutazione, di detrarre dall'imposta sostitutiva quanto versato per la precedente rivalutazione o, in alternativa, di chiederne il rimborso; tuttavia non prevede che tale detrazione comporti automaticamente l'estinzione di rate già scadute non versate.
Legge n. 208/2012, art. 1 comma 473
Norma che ha consentito la prima rivalutazione della partecipazione e il pagamento dell'imposta sostitutiva in rate; qui rilevante quale fattispecie originaria di applicazione dell'imposta sostitutiva.
Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)
Ha previsto una nuova possibilità di rivalutazione che consente di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta l'importo già versato in relazione alla precedente rivalutazione.
Art. 1241 c.c.
La compensazione ordinaria richiede l'esistenza di crediti e debiti reciproci e può estinguere obbligazioni fino alla concorrenza dei rispettivi importi; non è applicabile quando il contribuente non vanta un credito effettivo nei confronti dell'Amministrazione.
Art. 8 Statuto del contribuente
Riferimento richiamato in relazione alla disciplina dei rapporti tra contribuente e amministrazione e a principi di conservazione dei diritti del contribuente; richiamato per sostenere la possibilità di forme di compensazione/ristoro, ma in questo caso subordinato all'effettivo versamento e riconoscimento del credito.
Massime di principio
- La facoltà di detrarre dall'imposta sostitutiva quanto versato in una precedente rivalutazione o di chiederne rimborso presuppone che gli importi siano stati effettivamente versati; non può essere usata per annullare automaticamente rate già scadute e non pagate.
- La compensazione ex art. 1241 c.c. richiede crediti e debiti reciproci effettivamente esistenti: l'Amministrazione non può essere considerata automaticamente esposta a un credito tale da estinguere debiti pregressi del contribuente senza un riconoscimento formale o un rimborso effettivamente erogato.
- Il versamento della prima rata della imposta sostitutiva non libera il contribuente dall'obbligo di versare le rate successive: il beneficio fiscale legato alla rivalutazione non equivale all'estinzione delle obbligazioni non ancora adempiute.
- Se si intende usufruire della detrazione per una nuova rivalutazione, è preferibile prima ottenere il rimborso formale o assicurarsi che il credito sia riconosciuto dall'Amministrazione, oppure regolarizzare eventuali rate scadute per evitare l'emissione di cartelle di pagamento.
- In caso di contestazioni simili, è importante produrre difese documentali e contestuali (ricevute di pagamento, istanze di rimborso, comunicazioni con l'Ufficio) e valutare tempestivamente l'eventuale impugnazione o opposizione alle cartelle per evitare decorsi di termini e maggiori oneri.
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