Sentenza del 13/10/2020 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Asti
Disapplicazione del regolamentocomunale dell'imposta di pubblicità nella parte in cui consente la maggiorazione, all'epoca consentita dall'art. 11 comma 10 L. 449/1997, ma abrogata dall'art. 23 D.L. 83/2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso contestava la legittimità della parte del regolamento comunale che prevedeva la maggiorazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità richiamando l'art. 11, comma 10, legge 23 dicembre 1998 n. 448 (L. 449/1997), norma poi abrogata dall'art. 23 del D.L. 6 luglio 2012 n. 83. Dal 2013 il Comune avrebbe dovuto determinare le tariffe conformemente alla disciplina previgente (D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507) e non poter prorogare tacitamente delibere che recepivano la maggiorazione. Si deduceva altresì che, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, il giudice tributario ha il potere di disapplicare la norma regolamentare illegittima e che l'art. 1, comma 917, legge 30 dicembre 2018 n. 145 fissa modalità/termini per il rimborso degli importi indebitamente percepiti.
La decisione
Il giudice ha disapplicato la parte del regolamento comunale che consentiva la maggiorazione richiamando la norma abrogata; ha disposto la ricalcolo dell'imposta senza la maggiorazione per i periodi interessati (a decorrere dal 2013, salvo diverso accertamento per singoli periodi) e ha riconosciuto al ricorrente il diritto al rimborso/detrazione degli importi indebitamente versati, nei termini e modalità richiamati dall'art. 1, comma 917, L. 30-12-2018 n. 145. È stata, inoltre, richiamata la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 15/2018) che ha dichiarato l'illegittimità delle proroghe tacite di delibere comunali contrastanti con l'art. 23 D.L. 83/2012. In sintesi: disapplicazione della clausola regolamentare illegittima, ricalcolo senza maggiorazione e diritto al rimborso a favore del contribuente.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1998 n. 449 (L. 449/1997)
Prevedeva la possibilità di maggiorare le tariffe; tale disposizione è stata richiamata dal regolamento comunale ma successivamente abrogata dall'art. 23 D.L. 83/2012, quindi non poteva più fondare la maggiorazione.
Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 83 (D.L. 83/2012)
Ha abrogato la facoltà di maggiorazione prevista dall'art. 11 comma 10 L. 449/1997; la norma rende invalide le proroghe tacite che continuino ad applicare misure ormai abrogate.
Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 (D.lgs. 507/1993)
Disciplina previgente dell'imposta di pubblicità cui il Comune avrebbe dovuto fare riferimento per la determinazione delle tariffe dopo l'abrogazione della maggiorazione.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (D.lgs. 546/1992)
Attribuisce al giudice tributario il potere di disapplicare norme regolamentari o amministrative contrarie alla legge, consentendo quindi la disapplicazione della parte regolamentare comunale illegittima.
Legge 30 dicembre 2018 n. 145
Stabilisce precise tempistiche e modalità per il rimborso degli importi dovuti ai contribuenti a seguito di riconoscimento dell'illegittimità dell'azione impositiva; disciplina le procedure e i termini per ottenere il rimborso da parte degli enti locali.
Corte Costituzionale
Ha dichiarato l'illegittimità delle proroghe tacite di delibere comunali che continuano ad applicare norme o maggiorazioni abrogate, confermando l'inapplicabilità di tali atti successivamente all'abrogazione normativa.
Massime di principio
- Se una norma nazionale che consentiva una maggiorazione tributaria viene abrogata, i regolamenti comunali che continuano ad applicare quella maggiorazione sono illegittimi e possono essere disapplicati dal giudice tributario.
- Le delibere comunali non possono essere prorogate tacitamente per mantenere effetti di norme abrogate: le proroghe tacite che proseguono l'applicazione di disposizioni sopresse sono invalide (Corte Cost. n. 15/2018).
- Il contribuente che abbia pagato imposte maggiorate in base a una disposizione abrogata può chiedere la disapplicazione in sede giurisdizionale e ottenere il ricalcolo senza la maggiorazione nonché il rimborso delle somme indebitamente versate, fatti salvi termini di legge.
- Il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 546/1992, ha il potere di disapplicare norme regolamentari e amministrative non conformi alla legge nazionale; non è necessaria una dichiarazione di illegittimità dell'atto comunale da parte di altro organo per ottenere tutela.
- Le modalità e i termini per il rimborso sono disciplinati dall'art. 1, comma 917, L. 145/2018: il contribuente e l'ente locale devono rispettare le procedure e i termini previsti per la restituzione, perciò è importante verificare tali scadenze e modalità operative.
- Prima di agire valutare le questioni relative alla prescrizione e alla prova del pagamento: raccogliere documentazione di versamento e verificare i termini di decadenza per proporre il ricorso o per chiedere il rimborso amministrativo.
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