Cassazione Civile, Ordinanza n. 05818/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento relativa a vari tributi (tassa automobilistica, imposta di registro e IRPEF). In appello, la Commissione tributaria regionale ha accolto il gravame dell'agente della riscossione, ritenendo legittimamente prodotta in secondo grado la documentazione attestante la notifica delle cartelle e dei preavvisi di fermo, e ha rigettato anche l'eccezione di prescrizione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia sull'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali delle relate di notifica prodotte in allegato all'appello; con il secondo motivo, violazione dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 2719 c.c. per il mancato accoglimento dell'istanza di esibizione in presenza di una dedotta contestazione di conformità delle copie agli originali. In sostanza, il ricorrente lamentava che la CTR avesse ritenuto sanabile la produzione documentale irrituale e avesse considerato sufficiente la documentazione di notifica senza disporre l'esibizione degli originali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, esaminati congiuntamente. Ha osservato che dal ricorso non emergeva una specifica e chiara contestazione di conformità delle copie fotostatiche agli originali, limitandosi il contribuente a chiedere l'esibizione degli originali ex art. 210 c.p.c. Richiamando il principio secondo cui il disconoscimento ex art. 2719 c.c. richiede una contestazione univoca e specifica del documento e delle difformità rispetto all'originale, la Corte ha rilevato che la CTR aveva implicitamente disatteso l'eccezione di non conformità, avendo preso visione della documentazione e ritenuto legittima la produzione in appello ex art. 58 d.lgs. 546/1992, con conseguente non necessità dell'esibizione degli originali. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'Agenzia. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 370, comma 1, c.p.c.
ai sensi dell'art. 370 comma 1 c.p.c.
norma richiamata per la costituzione del resistente in cassazione
art. 111 c.p.c.
violazione e falsa applicazione degli artt.111,112, 131 e 132 c.p.c.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura di omessa pronuncia
art. 112 c.p.c.
violazione e falsa applicazione degli artt.111,112, 131 e 132 c.p.c.
invocato per denunciare omessa pronuncia
art. 131 c.p.c.
violazione e falsa applicazione degli artt.111,112, 131 e 132 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla pretesa omessa pronuncia
art. 132 c.p.c.
violazione e falsa applicazione degli artt.111,112, 131 e 132 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla pretesa omessa pronuncia
art. 360, n. 4, c.p.c.
parametro del vizio denunciato per omessa pronuncia
art. 210 c.p.c.
istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
la Corte afferma che l'esibizione degli originali non era necessaria in assenza di specifico disconoscimento delle copie
art. 2719 c.c.
il disconoscimento delle copie fotostatiche richiede una contestazione chiara, univoca e specifica della conformità all'originale
art. 58 d.lgs. 546/1992
legittimamente prodotta ex art. 58 d.lgs. 546/92
consente la produzione in appello della documentazione ritenuta sanante l'irregolarità della produzione di primo grado
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
a norma del comma 1- bis dello stesso articolo
richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale, ai fini dell'art. 2719 c.c., richiede una contestazione specifica, chiara e univoca del singolo documento e delle sue difformità rispetto all'originale; non bastano formule generiche o di stile.
- La mera richiesta di esibizione dell'originale ex art. 210 c.p.c. non equivale, di per sé, a un valido disconoscimento della copia ai sensi dell'art. 2719 c.c., se non accompagna una contestazione puntuale della conformità.
- Se il giudice di merito prende visione della documentazione e la ritiene utilizzabile, può ritenersi implicitamente disattesa l'istanza di esibizione degli originali quando tale esibizione non sia necessaria ai fini della decisione.
- Nel processo tributario è consentita la produzione in appello di documenti rilevanti ex art. 58 d.lgs. 546/1992, con possibile sanatoria dell'irregolarità della precedente produzione documentale.
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