Cassazione Penale, Ordinanza n. 14052/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva confermato la condanna di primo grado per uso di atto falso. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della legge processuale penale per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, finalizzata a disporre una perizia. Con il secondo motivo ha denunciato l'inosservanza della legge processuale penale, sostenendo che la Corte territoriale fosse incorsa in travisamento della prova documentale nel confermare la condanna. Con il terzo motivo ha censurato la ritenuta sussistenza della recidiva infra-quinquennale. Con il quarto motivo ha contestato il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., poiché la perizia non integra una prova decisiva e le censure erano di merito; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché mirava a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito; ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, richiamando il criterio di computo del termine quinquennale della recidiva dalla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al reato presupposto; ha ritenuto il quarto motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato il diniego della sospensione condizionale sulla base della prognosi negativa desunta dai precedenti penali. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
La richiesta di rinnovazione istruttoria basata su perizia non è deducibile se la perizia non ha carattere di prova decisiva; le censure che investono il merito della valutazione probatoria sono inammissibili in cassazione.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 163 c.p.
La sospensione condizionale della pena può essere negata quando la prognosi sulla futura astensione dal reato risulti negativa, anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato.
art. 99 c.p.
Ai fini della recidiva infra-quinquennale, il termine di cinque anni decorre dal passaggio in giudicato della sentenza relativa al reato presupposto, non dalla data di commissione dell'ultimo delitto antecedente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito attraverso censure sulla lettura delle prove documentali o sulla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, quando si fonda su una perizia, è rilevante solo se la prova richiesta abbia carattere decisivo; altrimenti le doglianze non sono scrutinabili come vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
- La recidiva infra-quinquennale va calcolata considerando come dies a quo la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al reato presupposto.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice di merito motivi in ordine a una prognosi negativa, valorizzando precedenti penali e altri elementi sintomatici della mancata adesione dell'imputato al precetto penale.
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