Sentenza del 18/02/2015 n. 960 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Equitalia - Notifica dell'atto al portiere - Perfezionamento della notifica - Condizioni - Consegna dell'atto a soggetto diverso dal destinatario - Validità dell'atto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La notifica si considera perfezionata con la consegna dell'atto al portiere; la successiva spedizione della raccomandata informativa prevista dall'articolo 139, comma 4, c.p.c. non costituisce un elemento essenziale del procedimento e la sua omissione non comporta, di per sé, la nullità della notificazione. La cartella di pagamento è stata pertanto ritenuta validamente notificata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la notifica della cartella fosse invalida perché, dopo la consegna dell'atto al portiere, non era stata effettuata o non risultava correttamente perfezionata la successiva raccomandata informativa prevista dall'articolo 139, comma 4, c.p.c. La contestazione riguardava quindi l'efficacia della consegna a un soggetto diverso dal destinatario e l'eventuale carattere essenziale della raccomandata confermativa.
Norme richiamate
Articolo 139, comma 4, del codice di procedura civile
La notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto al portiere.
La consegna dell'atto al portiere perfeziona la notificazione. La successiva raccomandata informativa ha funzione meramente integrativa o informativa e la sua omissione non determina automaticamente la nullità della notifica.
Massime di principio
- Quando la notificazione viene eseguita a un soggetto diverso dal destinatario, come il portiere, occorre verificare anzitutto che siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 139 c.p.c. per la consegna sostitutiva.
- La notifica può considerarsi perfezionata al momento della consegna dell'atto al portiere, senza che la successiva raccomandata informativa costituisca necessariamente un requisito di validità a pena di nullità.
- L'assenza o l'irregolarità della raccomandata successiva non comporta automaticamente l'inesistenza della notifica: deve essere valutato se la violazione abbia inciso concretamente sulla conoscenza dell'atto e sul diritto di difesa.
- In casi analoghi, il destinatario che contesta la notifica deve indicare e dimostrare una specifica violazione delle modalità di consegna o un concreto pregiudizio difensivo, non essendo sufficiente lamentare soltanto la mancata ricezione della raccomandata informativa.
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