Ordinanza n. 3597/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di non ammissione all’espletamento della seconda fase dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – Sessione 2025, comunicato mediante caricamento sulla pagina riservata del candidato e letto in data 1° aprile 2026; - del verbale datato 24 febbraio 2026 della Commissione esami di avvocato della Corte di Appello -OMISSIS- – sottocommissione n. 15, recante la valutazione dell’elaborato del candidato contraddistinto dal n. busta -OMISSIS-; - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla seconda fase dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, unitamente al verbale di valutazione numerica dell'elaborato scritto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla seconda fase dell'esame di abilitazione forense e il verbale della sottocommissione recante la valutazione del suo elaborato, chiedendone la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le censure riguardavano, in particolare, la pretesa palese illogicità o irragionevolezza della valutazione tecnico-discrezionale espressa mediante voto numerico e una possibile disparità di trattamento rispetto alla correzione di altri elaborati. Il ricorrente ha inoltre dedotto la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla mancata ammissione alla prova orale.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare. Nell'ambito della cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di evidente fondatezza, poiché le censure non apparivano prima facie idonee a dimostrare una palese illogicità o irragionevolezza della valutazione tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice espressa mediante voto numerico. Ha escluso inoltre una manifesta disparità di trattamento, osservando che il confronto tra elaborati richiede di considerare l'intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati. Ha negato anche il periculum in mora, poiché la prova orale avrebbe potuto, in tesi, essere sostenuta successivamente in caso di esito positivo del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di una valutazione concorsuale o di abilitazione presuppone almeno la presenza di profili prima facie idonei a evidenziare una palese illogicità o irragionevolezza della valutazione tecnico-discrezionale della commissione; il mero dissenso rispetto al voto numerico non è sufficiente.
- La verifica della disparità di trattamento nella correzione di elaborati non può fondarsi su un confronto meramente estrinseco dei voti o di singoli passaggi, ma deve considerare l'intero percorso logico-giuridico seguito nei diversi elaborati.
- Il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio derivante dalla mancata ammissione a una fase successiva dell'esame può essere potenzialmente compensato dalla possibilità di sostenere quella fase in un momento successivo, ove il giudizio di merito abbia esito favorevole.
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