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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31994/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma di denaro fondata su una scrittura privata sottoscritta nel 2012. La destinataria dell’ingiunzione si oppose, sostenendo che il credito fosse insussistente perché le somme per la costruzione dell’abitazione erano state pagate integralmente da lei. In via autonoma propose querela di falso contro la scrittura privata, deducendo che il documento fosse stato sottoscritto in bianco e poi abusivamente riempito senza accordo, chiedendone l’accertamento della falsità e dell’inefficacia. Il Tribunale rigettò la querela per difetto di prova e la Corte d’appello confermò. Con il ricorso per cassazione furono denunciati: violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte valorizzato le dichiarazioni del testimone e dell’opposto; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di elementi indiziari, per non avere tratto presunzioni gravi, precise e concordanti; violazione dell’art. 2697 c.c. e del principio di prossimità della prova, per avere addossato alla querelante una prova ritenuta impossibile. La ricorrente sosteneva di avere provato la firma in bianco e la prassi dei fogli firmati in bianco, sicché non avrebbe dovuto provare anche l’esatto foglio poi riempito abusivamente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente costruite come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Ha escluso che vi fosse un omesso esame censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché il fatto storico dell’asserito abusivo riempimento era stato esaminato; ha inoltre chiarito che le dichiarazioni rese in interrogatorio formale non avevano natura confessoria né valore di prova legale favorevole alla querelante. Ha quindi escluso la violazione degli artt. 2697, 2702, 2727 e 2729 c.c., ritenendo che la Corte territoriale avesse correttamente posto a carico della querelante la prova del duplice fatto costitutivo della querela di falso di scrittura privata: sottoscrizione in bianco e successivo riempimento absque pactis. Il ricorso è stato respinto in rito; la ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in favore del difensore antistatario del controricorrente, e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 71 c.p.c.

    La comunicazione dell’avviso al Pubblico Ministero presso l’ufficio competente è sufficiente a integrare l’intervento obbligatorio nei giudizi civili in cui esso è previsto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso, non per la mera mancata valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova resta a carico della parte che deduce il fatto costitutivo della propria pretesa; nel caso di querela di falso per scrittura privata, la parte che la propone deve provare la firma in bianco e il successivo riempimento senza accordo.

  • art. 2702 c.c.

    La norma non era direttamente dirimente sul thema probandum della querela di falso, che riguardava non l’efficacia probatoria del documento, ma la falsità derivante da firma in bianco e riempimento abusivo.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni possono rilevare solo se si individuano fatti noti idonei a fondare un ragionamento inferenziale serio e coerente.

  • art. 2729 c.c.

    Per le presunzioni semplici servono elementi gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione è riservata al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di querela di falso di una scrittura privata, chi impugna il documento deve provare sia che la firma sia stata apposta su un foglio non ancora compilato, sia che il successivo riempimento sia avvenuto senza pattuizione; non basta contestare in astratto il contenuto del documento.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non ricorre quando il fatto storico decisivo sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non tutte le prove siano state analiticamente esaminate.
  • Le dichiarazioni rese dalla controparte in interrogatorio formale non hanno valore di confessione quando siano favorevoli al dichiarante; in tal caso il giudice può valutarle liberamente e non è tenuto a trarne un esito probatorio favorevole all’altra parte.
  • La deduzione di violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o per sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.
  • Il principio di prossimità della prova non esonera la parte dall’assolvere l’onere probatorio dei fatti costitutivi della propria domanda o eccezione quando tali fatti siano comunque nella sua disponibilità o possano essere provati con mezzi istruttori ordinari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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