Cassazione Penale, Sentenza n. 19322/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato le istanze di riesame avverso l'ordinanza del GIP applicativa della custodia in carcere. Michele Del Core (per mezzo dell'avv. Marco Argirò) denunciava travisamento della prova e motivazione illogica rispetto alle intercettazioni e agli episodi del 3-5 e 4 dicembre 2025, sostenendo che le condotte fossero mere attività preparatorie non punibili come tentativo e che il Tribunale non avesse valutato adeguatamente gli elementi difensivi per misure meno afflittive (art. 56 cod. pen.; art. 275 c.p.p.). Lorenzo Lubrano (per mezzo degli avv. Leopoldo Perone e Carlo De Stavola) deduceva carenza di gravi indizi, ricavabili solo da conversazioni parzialmente riportate, eccepiva condotta di desistenza e contestava l'applicazione dell'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.), nonché la valutazione delle esigenze cautelari. Per Lubrano è poi intervenuta, tramite difensore con procura speciale, rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (notifica del decreto di giudizio immediato).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso di Del Core è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e per censure meramente di merito non devolute correttamente, nonché perché le critiche alla lettura delle intercettazioni non potevano essere riesaminate in cassazione; il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza di indizi e il concorso nel tentativo estorsivo (anche alla luce della acquisizione di una foto della vittima, procacciamento di un soggetto indicato come 'Tyson' e sopralluoghi). Il ricorso di Lubrano è stato dichiarato inammissibile per rinuncia da parte del difensore munito di procura speciale; la Corte osserva tuttavia che la notifica del decreto d'immediato giudizio non è automaticamente causa non imputabile che escluda l'interesse e perciò condanna comunque Lubrano. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che molte censure fossero aspecifiche o non consentite ai sensi di questa disposizione e quindi inammissibili.
art. 56 c.p.
Riguarda il tentativo: la Corte ha interpretato che atti preparatori concreti e un contributo idoneo (procacciamento di un aggressore, sopralluoghi, foto della vittima) possono integrare il tentativo in concorso quando contribuiscono all'unico progetto criminoso.
art. 629 c.p.
Norma sull'estorsione: la Corte ha confermato la qualificazione provvisoria dei fatti come tentata estorsione in concorso, valorizzando gli elementi indiziari raccolti.
art. 275, commi 3 e 3-bis c.p.p.
Presunzione relativa dell'esistenza delle esigenze cautelari per i delitti con aggravante di tipo mafioso; la Corte ha ricordato che tale presunzione può essere superata solo con elementi specifici che dimostrino l'adeguatezza di misure meno afflittive, elementi che il Tribunale ha ritenuto assenti.
art. 416-bis.1 c.p.
Aggravante di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sull'operatività della presunzione cautelare in relazione alla contestazione dell'aggravante e ha richiesto adeguata motivazione per escluderla; non è stata accolta l'obiezione secondo cui mancasse collegamento esplicito con condotte di clan.
artt. 192, 273, 292 c.p.p.
Norme processuali richiamate in relazione alla valutazione delle prove e alla motivazione: la Corte ha sottolineato che le contestazioni difensive non hanno adeguatamente devoluto la valutazione delle prove al giudice di legittimità e che la motivazione del Tribunale era sufficientemente dettagliata.
art. 309, comma 9 c.p.p.
Richiama la peculiarità del giudizio di riesame in materia cautelare; la Corte osserva l'onere del ricorrente di specificare doglianze attinenti al merito per consentire la devoluzione degli accertamenti al giudice di legittimità.
art. 616 c.p.
Norma sulla condanna per chi propone ricorso volontariamente inammissibile o rinuncia in modo non giustificato: applicata per condannare Lubrano alla somma a favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter disp. c.p.p.
Norma che disciplina gli adempimenti di cancelleria dopo la pronuncia: la Corte dispone gli adempimenti di rito a seguito della sentenza.
Massime di principio
- In impugnazioni avverso provvedimenti cautelari il ricorrente deve devolvere chiaramente al giudice di legittimità le doglianze sul fatto e sulle prove; censure aspecifiche o meramente riconducibili alla rivalutazione del merito sono inammissibili.
- Atti preparatori concreti (procacciamento di persone per la commissione del reato, sopralluoghi, raccolta di materiali identificativi della vittima) possono essere valutati come contributo idoneo al tentativo quando si inseriscono in un progetto criminoso unitario e coordinato (concorso), anche se non contengono minacce dirette.
- Per i reati aggravati ex art. 416-bis.1 (o similari) opera una presunzione relativa riguardo alle esigenze cautelari: il giudice può optare per la custodia in carcere salvo che siano prodotti elementi specifici e peculiari che rendano adeguata una misura meno afflittiva.
- La mera notifica di un decreto di giudizio immediato non costituisce automaticamente causa non imputabile che determini la perdita dell'interesse al riesame; la rinuncia deve essere effettiva e motivata e l'onere di allegare circostanze non imputabili al ricorrente resta a chi la deduce.
- Se il ricorrente rinuncia o propone motivi non consentiti e il ricorso è dichiarato inammissibile, può essere disposta condanna alle spese e a somme a titolo di ammenda; dunque è importante valutare attentamente la fondatezza e la forma delle censure prima di impugnare.
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